Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14983 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14983 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze – nella veste di Gi dell’esecuzione – ha accolto solo parzialmente la richiesta, proposta ai sensi dell’art. 671 proc. pen., nell’interesse di NOME COGNOME e volta al riconoscimento del vincolo d continuazione tra più sentenze, ritenendone la sussistenza unicamente tra i fatti di cui sentenze indicate ai nn. 2) e 3) dell’istanza (sentenza 03/03/2020 della Corte di appello di Firenze, irrevocabile in data 11/01/2023, per i reati agli artt. 648 secondo comma, 56 e 624-bis, 624 e 625 cod. pen., nonché 02, 04 e 07 legge 02 ottobre 1967, n. 895 e 23 legge 18 aprile 1975, n. 110, commessi in Scandicci, Firenze e alt luoghi nell’anno 2009; sentenza della Corte di appello di Firenze del 23/09/2020, irrevocabi 09/05/2021, per il reato di cui all’art. 648 secondo comma cod. pen., commesso in Firenze 21/04/2009) ed escludendo la sussistenza di una preventiva ideazione unitaria, invece, co riguardo ai reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati con patrimonio e, principalmente, di rapine ai danni degli istituti di credito, giudicati con la della Corte di appello di Firenze del 05/12/2006, passata in giudicato il 21/03/2007, ripo sub 1) nel provvedimento in esame.
Ricorre per cassazione NOME AVV_NOTAIO, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, deducendo erronea applicazione della legge penale, nonché mancata, apparente e illogica motivazione, con riferimento agli indici rivelatori dell’unicità del disegno crimino
La difesa ha anche presentato delle note, a mezzo delle quali ha chiesto la riassegnazion ad altra Sezione di questa Corte, al fine della compiuta valutazione circa la fondatezza d doglianze, che ha peraltro in tal sede ribadito. In ipotesi difensiva, la motivazione sareb ritenere carente e travisante, anche perché non considera trattarsi sempre di reati cont patrimonio; la diversità soggettiva dei correi è insignificante, essendo essi, comunque, sogg sempre tra loro avvinti da legami parentali.
Le doglianze poste a fondamento dell’impugnazione risultano inammissibili, in quanto costituite da mere critiche versate in punto di fatto, lamentando esse come l’ordinanza avversa abbia trascurato gli indici rivelatori dell’unicità del disegno criminoso, asseritamente eme dall’esame delle condotte delittuose realizzate. Dette censure, altresì, appaiono merament riproduttive di profili di critica che risultano già adeguatamente vagliati e disattesi – se corretto argomentare giuridico – dal Giudice dell’esecuzione nel provvedimento impugnato. In questo, invero, si evidenzia come i fatti in relazione ai quali si invoca la riunione in contin siano, tra loro, del tutto slegati, apparendo quindi frutto di separate volizioni ed espress una generale propensione alla delinquenza (si veda, sul punto, quanto riportato a pagina 5 d provvedimento oggetto di gravame, laddove si evidenzia la diversità strutturale esistente tr fattispecie poste in essere, oltre a sottolinearsi il differente modus operandi e la non identità
soggettiva dei concorrenti nei vari fatti). Trattasi peraltro – secondo il Giudice dell’esecu di episodi criminosi che si dipanano entro un arco temporale davvero ampio (tra il 2004 ed 2009), così divenendone viepiù impensabile la preventiva ideazione unitaria. La motivazione posta a fondamento dell’impugnata ordinanza, infine, è logica e coerente, oltre che del tu priva di spunti di contraddittorietà; in quanto tale, essa merita di rimanere al rip qualsivoglia stigma in sede di legittimità.
Inoltre, la ricorrente sembra confondere l’unicità del movente con il vincolo d continuazione. La ratio della disciplina va ravvisata, con riferimento all’aspetto intellettivo, previsione della ricorrenza di più azioni criminose rispondenti a determinate finalità dell’ e, in relazione al profilo della volontà, nella deliberazione di un programma di mass richiedente, di volta in volta, in sede attuativa, una specifica volizione (Sez. 1, n. 34 02/07/2015, Bordoni, Rv. 264294): in sostanza le finalità comuni dei reati non sono suffici ad affermare il nesso della continuazione in mancanza di una deliberazione unitaria.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiar inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di esonero – al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2024.