Vincolo della continuazione: non basta la somiglianza dei reati
Il concetto di vincolo della continuazione è cruciale nel diritto penale, poiché consente di unificare più reati sotto un’unica pena, più mite rispetto alla somma aritmetica delle singole sanzioni. Ma quali sono i requisiti concreti per ottenerne il riconoscimento? Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione, la n. 12864/2024, offre chiarimenti preziosi, sottolineando che la semplice somiglianza tra i crimini commessi non è sufficiente. Analizziamo la decisione per comprendere meglio i principi applicati dai giudici.
I Fatti del Caso
Il caso nasce dal ricorso di un uomo avverso un’ordinanza della Corte d’Assise d’Appello di Roma, che agiva in qualità di giudice dell’esecuzione. L’uomo aveva chiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione tra diversi reati, oggetto di sentenze ormai definitive. La sua tesi si basava sul fatto che tutti i crimini fossero contro il patrimonio e che alcuni di essi presentassero modalità esecutive simili: l’essere stati commessi in concorso con un’altra persona a bordo di un ciclomotore e con le medesime aggravanti.
Tuttavia, la Corte d’Appello aveva respinto la richiesta, non ravvisando alcun elemento concreto che potesse dimostrare un collegamento effettivo tra i vari episodi criminali, tale da farli risalire a un unico disegno criminoso iniziale. Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso in Cassazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso ‘manifestatamente infondato’ e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno confermato la validità del ragionamento della Corte d’Appello, ritenendolo immune da vizi logici. La decisione si fonda sulla constatazione che gli elementi portati dalla difesa erano troppo generici per provare l’esistenza di un ‘medesimo disegno criminoso’.
Con questa pronuncia, il ricorrente è stato condannato non solo a pagare le spese processuali, ma anche a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione tipica per i ricorsi inammissibili.
Le motivazioni: i criteri per il vincolo della continuazione
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni. La Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: per poter applicare il vincolo della continuazione, non è sufficiente evidenziare mere somiglianze esterne tra i reati.
I giudici hanno specificato che:
1. Assenza di un collegamento concreto: Dalle sentenze acquisite non emergeva alcun elemento, neppure parziale, che collegasse i fatti tra loro.
2. Genericità degli argomenti difensivi: La difesa si era limitata a sottolineare che i reati erano tutti contro il patrimonio e che due di essi erano stati commessi con modalità identiche (in concorso e su un ciclomotore). Questi elementi, secondo la Corte, non sono sufficienti a dimostrare che tutti i reati fossero stati programmati unitariamente fin dall’inizio.
In altre parole, il ‘medesimo disegno criminoso’ richiede una prova più stringente: la dimostrazione che l’autore, prima di commettere il primo reato, si sia rappresentato e abbia deliberato una serie di violazioni della legge penale, unite da un nesso teleologico e psicologico. La semplice ripetizione di un ‘modus operandi’ o l’appartenenza dei reati alla stessa categoria non basta.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito per la prassi legale. Chi intende chiedere l’applicazione del vincolo della continuazione deve fornire al giudice elementi specifici e concreti che vadano oltre la mera somiglianza dei fatti. È necessario provare l’esistenza di un’unica programmazione criminosa che abbracci tutti gli episodi delittuosi. La contiguità temporale, l’omogeneità delle violazioni o la somiglianza nelle modalità esecutive possono essere indizi, ma da soli non sono decisivi. Per la giustizia, è fondamentale che emerga una visione d’insieme pianificata a monte, e non una semplice successione di reati estemporanei, anche se simili tra loro.
Per ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione, è sufficiente che i reati siano dello stesso tipo (es. tutti contro il patrimonio)?
No. Secondo l’ordinanza, la sola omogeneità dei reati non è un elemento sufficiente a dimostrare l’esistenza di un medesimo disegno criminoso.
Le modalità di esecuzione simili (es. uso di un ciclomotore e presenza di un complice) bastano a provare il vincolo della continuazione?
No. L’ordinanza chiarisce che anche la somiglianza nelle modalità esecutive, da sola, non costituisce prova di un unico disegno criminoso, in assenza di altri elementi di collegamento.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12864 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12864 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/09/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
,
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso l’ordinanza con cui la Corte di Assise di Appello di Roma del 15 settembre 2023, in funzione di giudice dell’esecuzione, giudicando in sede di rinvio disposto dalla Prima sezione di questa Corte, ha respinto il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti reato di cui alle sentenze irrevocabili ivi indicate.
Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso – con cui il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione fra reati perché avvinti dal medesimo disegno criminoso – è manifestatamente infondato atteso che l’ordinanza ha, con motivazione immune da vizi logici, evidenziato che:
nessun elemento di collegamento nemmeno parziale tra i fatti di cui alle sentenze irrevocabili emerge dalle sentenze acquisite;
la difesa si è limitata ad indicare la circostanza che i fatti di cui ai punti 2-3-4 siano tutti reati contro il patrimonio e come i fatti sub 2 e 4 presentino l medesime aggravanti e in entrambi i casi l’imputato abbia agito in concorso con altro soggetto a bordo di un ciclomotore.
-Rilevato, pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/03/2024