Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5458 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5458 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a CUORGNE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/01/2023 del TRIBUNALE di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, SAVV_NOTAIO COGNOME, che ha chi declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Torino, in funzione di Giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata da NOME COGNOME diretta al riconoscimento del vincolo della continuazione, ex art. 671 cod. proc. pen., tra il delitto di tentata rapina aggravata commessa in Firenze il 20 agosto 2009 e il reato di cui agli artt. 110, 374-bis cod. pen., commesso in Torino, nel mese di novembre del 2011, giudicati con sentenze’ emesse rispettivamente dalla Corte di appello di Firenze, in data 12 gennaio 2018, e dalla Corte di appello di Torino, in data 12 luglio 2020.
2.Avverso detto provvedimento propone tempestivo ricorso il condanNOME, per il tramite del difensore, AVV_NOTAIO, deducendo con un unico motivo, inosservanza di legge penale e vizio di motivazione con riferimento all’art. 81 cod. pen.
Si sostiene che, secondo il Giudice dell’esecuzione, vi sarebbe identità finalistica ed ambientale tra i due episodi di tentata rapina, avvenuti a distanza di pochi giorni in Firenze e in Roma, nel mese di agosto 2009, rispetto alle condotte di falsa attestazione in atti, destinati all’autorità giudizia successivamente chiamata a decidere sulla sussistenza della penale responsabilità del ricorrente proprio in ordine alle condotte predatorie, attuate in concorso con un esercente l’attività sanitaria proprio nell’ambito delle vicende processuali scaturite dalle indagini sulle rapine tentate, giunte al dibattimento nella prima e nella seconda metà del 2011.
Tuttavia, il Giudice dell’esecuzione non avrebbe ritenuto idonee a dimostrare la sussistenza del medesimo disegno criminoso le motivazioni poste a base dell’istanza di riconoscimento della continuazione, ove sono segnati gli indici sintomatici della sussistenza di un unico progetto criminoso unitario.
Invece, il giudice dell’esecuzione ha ritenuto l’abitualità criminosa e l’esistenza di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti.
Si ritiene, tuttavia, che le singole violazioni costituiscono parte integrante di un unico programma, fin dall’inizio deliberato nelle sue linee essenziali.
Il ricorrente, già in fase di esecuzione dell reato di tentata rapina commessa in Firenze il 20 agosto del 2009, aveva preordiNOME di crearsi un alibi, depositando all’interno del procedimento penale immediatamente instaurato a suo carico, documentazione sanitaria attestante la propria presenza altrove e, più precisamente, all’interno di uno studio medico situato all’interno di un’altra città.
Tanto senza che possa avere rilievo la circostanza che il certificato medico falso sia stato materialmente confezioNOME in epoca successiva.
A pagina 6 del ricorso si indicano poi elementi positivi ai fini del riconoscimento della continuazione che non sarebbero stati adeguatamente valutati dal Giudice dell’esecuzione, quali la distanza cronologica tra i fatti dovuta soltanto alla circostanza che il certificato medico è stato prodotto nel 2011 in sede dibattimentale, all’interno però di un procedimento penale a carico del ricorrente instaurato sin dal 2009.
Inoltre, non si sarebbe tenuto conto delie modalità della condotta a seguito della commissione del primo reato e della commissione di un secondo reato per crearsi un alibi falso, nonché della causale cioè quella di addivenire ad una soluzione favorevole con sentenza assolutoria a suo favore.
Si richiama lo stesso modus operandi attuato dal ricorrente in relazione ad un altro reato di rapina, commesso il 25 agosto del 2009 Roma e, per entrambi i reati di rapina, si fa riferimento alla circostanza che il ricorrente ha presentato davanti alle autorità giudiziarie che procedevano a suo carico, false attestazioni mediche.
Inoltre, si aggiunge che il fatto è stato commesso in uno stesso contesto cioè le tentate rapine di Roma e di Firenze, queste sono state eseguite in concorso con lo stesso soggetto e le fattispecie di false attestazioni dinanzi all’autorità giudiziaria sono state poste in essere in concorso con lo stesso soggetto sanitario.
I singoli episodi criminosi, quindi, vanno intesi nel loro complesso e nell’ambito di un contesto unitario insistendo nel senso che, al momento della prima violazione, si era già ideata la commissione degli altri fatti giudicati con la seconda sentenza.
3.11 Sostituto Procuratore generale di questa Corte, COGNOME, ha chiesto con requisitoria scritta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
Come rileva anche il Sostituto Procuratore generale nella requisitoria scritta, la sentenza del 12 luglio 2020 che pronuncia la condanna del ricorrente in concorso con il medico specialista per il reato di cui all’articolo 374-bis cod. pen., attesta che la panoramica radiologica che è alla base della falsa certificazione prodotta in giudizio è stata eseguita nel 2011, croè due anni dopo
la consumazione del tentativo di rapina ed è stata prodotta posteriori proprio per recuperare un alibi per il giorno del fatto.
A fronte di tale dato incontestato, risulta effettivamente ineccepibile la motivazione del Giudice dell’esecuzione, nella parte in cui reputa non plausibile che il delitto, commesso dopo due anni dalla rapina, sia stato ideato preventivamente, al momento della commissione del primo reato, come è necessario per riconoscere il vincolo della continuazione.
Piuttosto, invece, come notato dal Giudice dell’esecuzione, si tratta di una evidente finalizzazione della condotta al conseguimento dell’Impunità dal delitto di tentativo di rapina per il quale si è proceduto a carico del condanNOME.
2.2. Del resto, la scelta da parte del ricorrente, come prospettato dallo stesso difensore avviene per entrambi i reati di rapina posti a suo carico, con ciò denotando la sussistenza di una determinazione del tutto estemporanea, cagionata dall’instaurazione dei procedimenti penali a suo carico.
Sotto tale profilo, dunque, la motivazione del Gudice dell’esecuzione appare logica e coerente, nonché immune da vizi di ogni tipo, perché in linea con la giurisprudenza di legittimità secondo la quale il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un’approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio–temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successi reati risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).
3.Consegue a quanto sin qui esposto, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese 0 ° processuali. «5) GLYPH E Così deciso, il 13 ottobre 2023 (.)