Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30972 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30972 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 13/11/1986
avverso l’ordinanza del 25/02/2025 del TRIBUNALE di VERONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Verona, in funzione di Giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza, proposta nell’interesse di NOME COGNOME, di riconoscimento del vincolo della continuazione, ex art. 671 cod. proc. pen., relativamente a quattro sentenze definitive, emesse in relazione ai reati di cui agli artt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, 337 e 582 cod. pen., 453, comma 3, cod. pen.
Considerato che il motivo unico dedotto, per il tramite del difensore, avv. NOME COGNOME (violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. con vizio di motivazione: il giudice avrebbe basato la sua valutazione cronologica sulla data di emissione delle sentenze di condanna, senza tenere conto dei parametri giurisprudenziali sul punto e del fatto che le condotte sono state commesse in un arco temporale che va da aprile a luglio 2017), è inammissibile in quanto manifestamente infondato posto che si denuncia un asserito vizio di motivazione che non si ravvisa dall’esame del provvedimento impugnato
Rilevato, invero, che l’ordinanza censurata non ha fondato la decisione sulla data di emissione delle sentenze ma, dopo averle riportate con l’indicazione anche delle date di adozione dei singoli provvedimenti, ha valutato la data di commissione dei reati e la loro eterogeneità, con ragionamento immune da censure, escludendo la stretta continuità cronologica delle condotte e l’omogeneità di queste.
Reputato che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un’approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, successivi reati risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074).
Evidenziato che la prova del medesimo disegno criminoso è stata esclusa, nel caso al vaglio, dal Giudice dell’esecuzione con motivazione non manifestamente illogica, immune da violazione di legge e coerente con i principi giurisprudenziali indicati,
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativarnente nella misura indicata, considerati i motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 giugno 2025
I GLYPH
Il Consigliere estensore
GLYPH
sidente