Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9394 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9394 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VERONA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/10/2025 del GIP TRIBUNALE di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso contro l’ordinanza emessa in data 07 ottobre 2025 con cui il G.i.p. del Tribunale di Firenze, quale giudice dell’esecuzione, ha respinto la sua richiesta di riconoscere il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con due sentenze di condanna emesse l’una per i reati di cui agli artt. 635, 337, 582 cod. pen. commessi il 13/06/2016, e l’altra per quello di calunnia commesso il 13/06/2016, ritenendo assenti elementi dimostrativi dell’unicità del disegno criminoso, nonostante la vicinanza temporale dei reati, essendo l’esigenza di commettere il delitto di calunnia sorta dopo l’arresto per i delitti giudicati con l’altra sentenza, frutto perciò di una scelta difensiva elaborata solo in quel momento al fine di negare la propria responsabilità per i fatti già commessi, e non l’esito di una programmazione unitaria e preordinata;
rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge, per avere il Tribunale omesso di tenere conto della valutazione del giudice della cognizione, che nel giudizio sul delitto di calunnia aveva negato le attenuanti generiche per l’intensità del dolo, essendo la falsa accusa inserita in una più ampia artefatta ricostruzione dei fatti, ed avendo la vittima di tale delitto asserito che già in precedenza il ricorrente lo aveva minacciato;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile per manifesta infondatezza, essendo la motivazione logica e conforme ai principi giurisprudenziali nell’escludere la continuazione tra i due reati, nonostante la loro vicinanza spazio-temporale, per l’assenza di elementi da cui dedurre che il ricorrente, nel commettere i primi delitti, di danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, avesse già programmato di calunniare i Carabinieri che avrebbero subito dopo operato l’arresto, risultando tra l’altro, dalla stessa testimonianza allegata dal ricorrente, che il maresciallo minacciato e calunniato è intervenuto solo dopo che il ricorrente aveva commesso i reati precedenti, per cui il proposito di calunniarlo può essere sorto solo in un momento successivo ad essi;
ritenuto, pertanto, che la motivazione dell’ordinanza sia conforme ai principi di questa Corte, secondo cui «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo
reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), e che manchino, in questo caso, elementi certi che dimostrino l’unitaria programmazione di due delitti dalle modalità così diverse, e logicamente subordinati l’uno agli altri;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 febbraio 2026
Il Consigliere estensore
Il Tresicente