Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2638 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2638 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso, così come integrato dalle memorie difensive depositate dall’AVV_NOTAIO, proposto avverso l’ordinanza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Catania respingeva la richiesta di NOME COGNOME, finalizzata a ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione, ex artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., in relazione ai fatti di reato giudicati dal sentenze irrevocabili di cui ai punti 1 e 2 del provvedimento impugnato.
Ritenuto che i reati per cui si invocava la continuazione non risultavano tra loro omogenee e non potevano ricondursi, nemmeno astrattamente, a una preordinazione criminosa, rilevante ex artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., dovendosi evidenziare, in linea con quanto correttamente affermato dalla Corte di appello di Catania nel provvedimento impugnato, che «l’attività di spaccio di cui alla sentenza sub 2) veniva posta in essere dal COGNOME, in INDIRIZZO, nota piazza di spaccio denominata “Fossa dei Leoni”, quartiere catanese del tutto distante e differente da quello ove era ubicata la INDIRIZZO (sede della “piazza di spaccio” di cui alla sentenza sub 1) ».
Ritenuto che la reiterazione delle condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine, come nel caso di NOME COGNOME, venendo sanzionata da fattispecie di reato differenti, quali la recidiva, l’abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all’istituto della continuazione, preordinato al favor rei (tra le altre, Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950 -01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833 – 01).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’8 gennaio 2026.