Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37035 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37035 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo in parziale riforma della emessa dal Tribunale di Palermo, ha dichiarato COGNOME NOME responsabile del r cui agli artt. 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen., condannandolo alla pena di mesi 8 di r euro 200,00 di multa.
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la senten Corte di Appello lamentando violazione di legge e un vizio dell’apparato motivazionale, primo motivo, in ordine al denegato riconoscimento del vincolo della continuazione ex cod. pen. tra i fatti giudicati con sentenza n. 437/2020 emessa dal Tribunale di P 23.01.2020 e quelli dell’attuale procedimento; con un secondo motivo, in relazione alla concessione della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno patrimonia all’art. 62 n. 4 cod. pen. e, con un terzo motivo, in riferimento all’erroneità d comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti.
I motivi di ricorso risultano manifestamente infondati in quanto riproduttivi di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal merito e non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a decisione impugnata.
Con riguardo al primo motivo, la Corte di merito ha fornito un’adeguata e logica moti in linea con la giurisprudenza di legittimità secondo cui il riconoscimento della con necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità del la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della c del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essen essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici s successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, Sent 28659 del 18/05/2017 Cc. (dep. 08/06/2017) Rv. 270074 – 01). Nel caso di specie, i gi merito hanno ritenuto di non poter riconoscere il vincolo della continuazione in qua stato possibile affermare in concreto che il furto di energia elettrica avesse matr comune con il reato di cessione di sostanze stupefacenti per il solo fatto che entra siano stati commessi a poca distanza di tempo e nello stesso immobile, risultando piut espressione di un generico programma di vita dell’imputato fondato sul crimine (foglio sentenza impugnata).
Con riguardo al secondo motivo, la Corte di Appello ha tenuto conto del conso orientamento della giurisprudenza di legittimità a mente del quale l’attenuante dell tenuità del danno presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pr
irrisorio, sia quanto al valore in sé della cosa sottratta, che per gli ulteriori effet subiti dalla parte offesa (cfr., ex plurimis, Cass. sez. 2 n. 50660 del 5.10.2017) e provocato all’ente erogatore non è di valore economico lieve nel caso in cui l’appr illecita di energia elettrica avvenga con flusso continuo (cfr. Cass. sez. IV, 23.1.2009, Rv. 243937; Cass. sez. IV, 9.1.2012, COGNOME Bella; Cass. sez. II, n. 15576 del 2 Rv. 255791).
I giudici hanno evidenziato che, nel caso in esame, l’allaccio diretto abusivo alla fine di prelevare energia sottraendola alla società fornitrice, si è protratto per alme (considerato il solo lasso di tempo intercorrente tra il primo accertamento del 16.3.20 del 9.10.2019), sicché il danno arrecato non è stato considerato di speciale tenuit idoneo ad integrare l’invocata attenuante (foglio 3 della sentenza impugnata).
Con riguardo al terzo motivo, poi, esso risulta inammissibile in quanto afferisce al t punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esa deduzioni difensive. In particolare, la Corte ha ritenuto che nessuno degli elementi in difesa per modificare in melius il giudizio di comparazione ex art. 69 c.p. (ossia il dif socioeconomico e il contenuto disvalore sociale della condotta ascritta all’imputat essere utilmente apprezzato tenuto conto dell’intensità del dolo, del fatto l’intero q energia elettrica prelevato è sfuggito alla registrazione, che nessuna condotta risarci solo parziale e/o in forma rateale ha documentato la difesa. Peraltro, il furto risul da due circostanze ad effetto speciale (quali quelle previste dall’art. 625 n. 2 e 7 alle quali un giudizio di maggiore disvalore è insito nella valutazione operata dal leg comminare, in presenza di tali fattispecie, un trattamento sanzionatorio ben più gr all’imputato è stata contestata la recidiva e lo stesso è gravato da plurimi prece anche specifici (foglio 3 della sentenza impugnata).
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pag delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle amm che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 28 ottobre 2025
Il Consi liere estensore