Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 39656 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 39656 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
Oggi
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SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/4/2024 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiarare inammissibile ricorso;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, c ha chiesto l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 17/4/2024, la Corte di appello di Palermo confermava l pronuncia emessa il 12/1/2023 dal locale Tribunale, con la quale NOME COGNOME era stato giudicato colpevole del delitto di cui all’art. 73, comnna 5, d.P.R. 9 1990, n. 309, e condannato alla pena di sei mesi di reclusione e 1.200 eur multa.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo – con unico motivo – l’inosservanza della legge penale, con vizio di motivazione, quanto al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione, pur ricorrendone i presupposti, tra il reato contestato e quello accertato con sentenza del Tribunale di Palermo del 9/5/2019, confermata in appello il 29/11/2019 ed irrevocabile il 16/12/2019.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta manifestamente infondato.
La Corte di appello, pronunciandosi sulla medesima questione qui ribadita, ha rigettato la richiesta di continuazione con una motivazione del tutto adeguata e priva di illogicità manifesta, dunque non censurabile.
4.1 In particolare, la sentenza ha sottolineato che l’appellante non aveva allegato – né tantomeno provato – che la detenzione a fine di spaccio di circa 16 grammi di hashish, accertata il 7/2/2017 e oggetto del giudizio in corso, costituisse momento esecutivo di un unico disegno criminoso che avrebbe poi coinvolto anche la duplice cessione di cocaina (e detenzione di hashish e marijuana) accertata il 14/1/2019 ed il 9/2/2019, oggetto del diverso giudizio divenuto irrevocabile il 16/12/2019. La Corte, dunque, ha congruamente evidenziato che l’imputato non aveva offerto alcun elemento (se non, in modo generico, lo stesso luogo dei fatti, Palermo) per dimostrare che, al momento del reato qui contestato, aveva già programmato una condotta della stessa indole che avrebbe tenuto circa due anni dopo, con oggetto anche differenti sostanze stupefacenti e, peraltro, in regime di arresti domiciliari.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2024 Il. .sigliere estensore GLYPH
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