Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 979 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 28/11/2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 979 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in SENEGAL il 01/01/1988
avverso l’ordinanza del 10/07/2024 della Corte d’appello di Genova
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Genova, quale giudice dell’esecuzione, riconosceva il vincolo della continuazione fra i reati di cui a due sentenze di condanna, la num.1 e la num. 3 dell’elenco, emesse nei confronti di NOME COGNOME e rideterminava la pena complessiva in mesi sette di reclusione e 900 euro di multa, nonchØ fra i reati di cui ad altre due sentenze di condanna, la num. 4 e la num. 5 ricomprese nell’istanza originaria e rideterminava la pena in anni uno e mesi due di reclusione e 1200 euro di multa.
La originaria richiesta tendente ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione aveva ad oggetto i reati giudicati con sei sentenza di condanna di NOME COGNOME, rispettivamente, la prima emessa dal Tribunale di Genova il 26 marzo 2019, la seconda dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova il 18 giugno 2020, la terza dalla Corte di Appello di Genova l’8 ottobre 2020, la quarta dalla Corte di Appello di Genova l’ 8 giugno 2022, la quinta dalla Corte di Appello di Genova il 24 febbraio 2022 e la sesta dalla Corte di Appello di Genova il 12 aprile 2023.
Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il condannato tramite il proprio difensore, articolando un unico motivo di doglianza.
Lamenta il ricorrente violazione di legge con riguardo agli artt. 671 cod. proc. pena e 81 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione fra i reati di cui alle sentenze di cui ai punti 2 e 6 dell’istanza.
Riteneva che il dato cronologico della eccessiva distanza fra gli episodi in esame non fosse insuperabile, come invece ritenuto nel provvedimento impugnato, stante il fatto che i detti episodi avevano una distanza temporale fra loro di un paio di anni.
Avendo, infatti, la Corte riconosciuto il vincolo della continuazione fra due gruppi di episodi, ritenendo sussistente una sorta di unitaria preordinazione fra dette condotte di piccolo spaccio, avrebbe dovuto motivare in maniera approfondita la ragione per la quale gli ulteriori episodi di piccolo spaccio di cui ai punti 2 e 6 dell’istanza non potessero essere ricompresi nel medesimo disegno criminoso.
La motivazione Ł ritenuta contraddittoria dal ricorrente laddove la Corte ritiene possibile un unico acquisto di stupefacente a monte con successivo smercio nel giro di quattro anni, ma ciò Ł in contrasto con l’avvenuto riconoscimento della sussistenza di due differenti disegni criminosi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile.
1.1 L’unico motivo di ricorso Ł inammissibile.
Il ricorrente sollecita una rivalutazione degli elementi di fatto già considerati dalla Corte di appello e ritenuti insufficienti ad enucleare fra i reati di cui alle residue pronunce un unico disegno criminoso, in ragione, appunto dell’arco temprale di oltre due anni che intercorre fra gli episodi considerati.
Ciò in difetto di ulteriori elementi che sarebbe stato onere dell’istante evidenziare, al fine di superare il dato cronologico, poichØ in tema di esecuzione, incombe sul condannato che invochi l’applicazione della disciplina della continuazione l’onere di allegare elementi sintomatici della riconducibilità anche dei reati successivi a una preventiva programmazione unitaria, onde evitare che il meccanismo sanzionatorio di cui all’art. 81, comma secondo, cod. pen. si traduca in un automatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazione del reato, rendendo evanescente la linea di demarcazione tra continuazione e abitualità a delinquere. (Sez. 3, Sentenza n. 17738 del 14/12/2018 Rv. 275451)
Nessuna contraddittorietà emerge, poi, dalla motivazione, poichØ la Corte ha escluso che vi sia stato un consistente acquisto di sostanza stupefacente a monte, poi smerciata nei successivi cinque anni, cioŁ nell’ arco di tempo in cui si sono consumate le condotte per cui l’imputato ha riportato condanna.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» – della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 28/11/2024
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME