Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19853 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19853 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a Pescara il 27/05/1982
avverso l ‘ ordinanza del 15/09/2024 del Tribunale di Monza
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con il provvedimento impugnato, è stata respinta la richiesta, proposta nell ‘interesse del condannato, di riconoscimento del vincolo della continuazione , ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. , in relazione ai reati giudicati con sei sentenze di condanna, divenute definitive, per truffa consistita in raggiri telefonici e informatici con accredito sulla stessa postpay e attivati dallo stesso numero telefonico.
Ritenuto che il motivo unico proposto a mezzo del difensore ( vizio di motivazione, giudicata apparente, con violazione dell ‘art. 81 cod. pen. trattandosi di fatti omogenei, commessi tutti tra il 15 marzo e il 7 settembre 2018, con identiche modalità operative ), si configura come doglianza inammissibile in quanto attinenti a profili di mero fatto, non specifica rispetto alla indicazione delle ragioni di fatto e di diritto che la sorregge, nonché
manifestamente infondata, poiché il denunciato vizio di carenza motivazionale non trova riscontro nell’esame del provvedimento impugnato .
Considerato che il provvedimento gravato ha chiarito, con valutazione di merito, dandone conto con motivazione non manifestamente illogica, dunque incensurabile in questa sede, come gli indici emersi non confortino la conclusione della sussistenza della dimostrazione che ab initio l ‘ intera serie, in relazione ai fatti giudicati con le sentenze indicate, fosse stata, pur nelle grandi linee, programmata, dando rilievo, in particolare, alla contingente consumazione degli illeciti e alla natura abituale delle condotte.
Reputato che la mera identità delle disposizioni normative violate non può, di per sé, giustificare l’automatica riconducibilità , di fatti commessi a distanza di diversi mesi l’uno dall’altro , ad un medesimo disegno criminoso.
Ritenuto che, per le ragioni sin qui esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna alle spese processuali, nonché (v. Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000), valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. con l’onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 aprile 2025