Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 26114 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26114 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SALERNO il 04/11/1976
avverso l’ordinanza del 07/04/2025 del TRIBUNALE di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Salerno, in parziale accoglimento dell’istanza avanzata da NOME COGNOME ha unificato, ai sensi dell’art. 671 cod. proc., pen. sotto il vincolo della continuazione i reati giudicati dalle sentenze irrevocabili emesse dalla Corte di appello di Napoli in data 23 aprile 2021 (condanna per la violazione dell’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, commessa tra aprile e settembre 2014) e dal Tribunale di Salerno -Sezione G.i.p. in data 17 novembre 2021 (condanna per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, commesso tra marzo ed aprile 2014). Ha, invece, rigettato l’istanza con riferimento al reato di estorsione commesso tra settembre 2002 e gennaio 2003 giudicato con la sentenza della Corte d’appello di Salerno in data 1 aprile 2022.
A ragione della decisione osserva che, a differenza del reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e del delitto di produzione e
traffico illecito di sostanze stupefacenti, legati da un collante di ordine logico e cronologico, il reato di estorsione, oltre a ledere un diverso bene giuridico, è stato commesso molto tempo prima, vale a dire tra il settembre 2002 e il gennaio 2003.
Ricorre per cassazione COGNOME per il tramite del difensore di fiducia avv. NOME COGNOME sviluppando due motivi.
2.1. Con il primo denuncia omessa o insufficiente motivazione in punto di valutazione del vincolo della continuazione.
Evidenzia che il Tribunale ha considerato decisiva la distanza temporale tra i reati trascurando che la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Salerno ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra il reato sub judice e altri reati oggetto di quattro sentenze commessi a partire dal 2006 e fino al 2012.
Alla luce di questo dato è palesemente erronea l’affermazione dell’ordinanza impugnata sulla eccessiva distanza temporale posto che il reato di estorsione giudicato dalla sentenza della Corte d’appello di Salerno in data 1 aprile 2022 è stato commesso in un’epoca , l’anno 2003, più ravvicinata quanto meno rispetto ad alcuni dei reati dalla sentenza del Tribunale di Salerno -Sezione G.i.p. in data 17 novembre 2021 che ha unificato ex art. 81, secondo comma, cod. pen., fattireato commessi a distanza non di tre ma addirittura di sei anni, quindi in un lasso temporale più ampio rispetto a quello considerato ostativo ai fini dell’ applicazione della continuazione dall ‘ ordinanza impugnata.
Oltre a quello temporale, dovevano essere presi in considerazione gli ulteriori indicatori della preordinazione criminosa quale l’ omogeneità delle violazioni, le singole causali, le modalità della condotta, le abitudini di vita programmate.
2.2. Con il secondo motivo denunci omessa valutazione della sussistenza della continuazione tra reati fine e partecipazione all’associazione ex art. 416 bis cod. pen.
Il Giudice dell’esecuzione , nonostante le chiare indicazioni contenute nella richiesta ed i riferimenti contenuti nelle sentenze, non ha attribuito adeguata rilevanza al dato pacifico che COGNOME, nel periodo di commissione dei reati oggetto della sentenza esclusa dal vincolo della continuazione (settembre 2002/gennaio 2003), era già a pieno titolo inserito nel sodalizio criminale Noschese -Giffoni, costola del clan COGNOME e che l’estorsione commessa tra gli anni 2002 e 2003, al pari degli altri reati commessi tra gli anni 2006 e 2012 già unificati ex art. 81, secondo comma, cod. pen. , costituiva uno dei reati scopo dell’associazione.
In data 13 giugno 2025, quindi oltre il termine massimo previsto dall ‘ art. 611, comma 1, cod. proc. pen. sono pervenute le conclusioni del PG, COGNOME Esse per la loro intempestività non possono essere prese in esame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Entrambi i motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente per la connessione logica delle questioni poste, non sono fondati.
Sostiene il ricorrente che il reato di estorsione, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice dell ‘ esecuzione con una motivazione illogica e travisante i dati accertati in sede di cognizione, è legato dal medesimo disegno criminoso ai reati già unificati, o dallo stesso provvedimento impugnato o in sede cognitiva, perché commesso in uno spazio temporale non diverso da quello che separa questi ultimi e, soprattutto, perché commesso, al pari delle altre violazioni, nella qualità di affiliato al sodalizio criminale Noschese –COGNOME, costola del clan COGNOME
2. Il Tribunale non è incappato nella denunciata incongruenza logica.
L ‘ ordinanza impugnata, senza escludere la fondatezza della ricostruzione difensiva secondo cui anche il reato estorsivo era stato commesso ‘ nell ‘ alveo del can Noschese -Giffoni e del clan COGNOME , ha ritenuto insussistente il vincolo continuazione attribuendo decisiva rilevanza alla distanza temporale tra le deliberazioni criminose relative ai reati di cui è stata chiesta l ‘ unificazione: da una parte la partecipazione all ‘ associazione dedita al narcotraffico ed i singoli reati di cessione di stupefacente (commessi da marzo a settembre 2014), dall ‘ altra il reato di estorsione commesso tra settembre 2002 e gennaio 2003.
Anche dando per accertata, attraverso l ‘alternativa lettura delle sentenze di cognizione proposta dalla difesa, l ‘ adesione di COGNOME al sodalizio camorristico già del 2002, quindi in epoca anteriore alla consumazione del reato di estorsione, l ‘ argomentazione del Tribunale rimane corretta non potendosi logicamente sostenere che già a quell ‘ epoca fosse insorta insieme e contestualmente alla deliberazione criminosa relativa all ‘ estorsione anche quella relativa alla partecipazione all’associazione dedita al narcotraffico che avrebbe operato, per pochi mesi, ben 12 anni dopo, probabilmente sotto la protezione del clan o comunque in stretto collegamento con il sodalizio camorristico, e i suoi reati fine.
Secondo la stessa prospettazione difensiva, COGNOME, pur in assenza di uno specifico accertamento per partecipazione al reato di cui all’ art. 416 bis cod. pen., avrebbe sin dall’ epoca di consumazione dell’estorsione condiviso, al pari degli altri associati, il programma associativo, rimasto immutato nel tempo anche durante i periodi di carcerazione. Tale programma prevedeva, tra l’altro , la consumazione di estorsioni ai danni degli operatori commerciali del territorio controllato dal clan, sfruttando la consolidata capacità di intimidazione.
Tale condivisione, per la sua genericità, è concetto diverso da quello della ideazione e programmazione nelle linee generali del singolo episodio criminoso, rilevante ai fini della continuazione, che, con riferimento al rapporto tra il reato associativo ed i reati scopo, implica necessariamente la presenza nella mente dell’agente, al momento dell’adesione al sodalizio, di una deliberazione di fondo, comprensiva non solo della tipologia astratta delle ulteriori violazioni necessarie al perseguimento del fine comune del gruppo, nella specie le estorsioni, ma anche degli elementi più significativi che in concreto ne caratterizzeranno la concreta esecuzione (cfr. ex multis Sez. 5, n. 20900 del 26/04/2021, COGNOME, Rv. 281375 -01; Sez. 6, n. 51906 del 15/09/2017 RAGIONE_SOCIALE, Rv. 271569 -01).
Elementi di questo tipo, invero, non sono stati neanche prospettati, ritenendo il ricorrente sufficiente, ai fini dell’integrazione dell’unitarietà del disegno criminoso, l’essersi sempre avvalso nella consumazione dei reati oggetto della richiesta di unificazione del prestigio criminale derivategli dall’appartenenza al sodalizio criminale.
Al rigetto consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, in Roma 26 giugno 2025