Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 2144 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 2144 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 11/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MARCIANISE il 03/05/1957
avverso l’ordinanza del 22/05/2024 del GIP TRIBUNALE DI NAPOLI Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza in data 22 maggio 2024, il GIP presso il Tribunale di Napoli in funzione di giudice dell’esecuzione, pronunciando in sede di rinvio, ha rigettat l’istanza avanzata da NOME COGNOME volta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le seguenti tre sentenze emes dal GIP presso il Tribunale di Napoli:
1) sentenza in data 11.11.2020, irrevocabile il 28.9.2022, recante condanna per il reato di cui agli artt. 575, 577 cod. pen. e 7, I. n. 203 del 1991, comme il 25 marzo 1992 ai danni di NOME COGNOME nonché quello commesso in data 9.1.1997 in danno di NOME COGNOME
2) sentenza in data 16.7.2008, parzialmente riformata in appello e irrevocabile il 19.4.202011, recante condanna per i reati di cui agli artt. 575, cod. pen. e 71. n. 203 del 1991 e 10, 12, I. n. 797 del 1974, commessi il 5 dicembre 1997 in danno di NOME COGNOME;
3) sentenza in data 13.3 2017, irrevocabile il 26.11.2019, recante condanna per i reati di cui agli artt. 56-575 e 575 cod. pen. e 7, I. n. 203 del 1991, comm ii 5 17 luglio 1997 in danno di NOME COGNOME
Tale ordinanza è stata pronunciata dopo che la Corte di cassazione, con sentenza n. 10917 del 17 Gennaio 2024, aveva annullato con rinvio la precedente ordinanza del giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Napoli, in quanto priva di specificazione degli elementi fattuali in base ai quali era stato escluso che i fossero stati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, e che fossero frutto di risoluzioni distinte, assunte in base di circostanze contingent occasionali.
Avverso la suddetta ordinanza, NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, svolgendo sette motivi di censura.
2.1. Con il primo motivo deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione per avere il giudice dell’esecuzione omesso di valutare le memorie integrative depositate dal difensore in data antecedente all’udienza del giudizio rinvio, svoltasi a seguito dell’annullamento da parte della Corte di cassazione del precedente ordinanza che aveva rigettato l’istanza di riconoscimento della continuazione.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell’art. 627 cod. proc. pen. per non essersi il giudice del rinvio uniformato ai dettami espressi dal sentenza rescindente. L’ordinanza impugnata avrebbe ignorato fatti e circostanze che consentivano il riconoscimento della continuazione, procedendo ad un’analisi parcellizzata dei reati e omettendo di valutare elementi probatori, quali dichiarazioni dei collaboratori, ovvero travisandone il contenuto. In particolar sarebbe mancata la valutazione della causale di tutti i reati rispetto ai quali stato chiesto il riconoscimento della continuazione, i quali avevano tutti in comune lo scopo di affermare la prevalenza del clan camorristico Belforte rispetto al cla Piccolo. Il giudice dell’esecuzione avrebbe esaminato i moventi dei singoli delitt decontestualizzandoli, senza analizzarne tempi e modalità di consumazione e senza tener conto delle argomentazioni svolte dalla difesa nella memoria integrativa e nelle memorie in atti.
2.3. Con il terzo motivo si censura il vizio di manifesta illogicità de motivazione e il travisamento della prova con riguardo alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia NOME COGNOME con riferimento agli omicidi d
NOME COGNOME e di NOME COGNOME. Il giudice sarebbe incorso in una prima contraddizione con riguardo al movente dell’omicidio COGNOME, laddove ha affermato che esso era da collegarsi con il fatto che la vittima era un testimo scomodo dell’omicidio COGNOME, salvo poi affermare che l’omicidio COGNOME era da ricollegare al fatto che il medesimo era coinvolto nell’omicidio di NOME COGNOME. I realtà – afferma la difesa – la causale di tale omicidio era la medesima di tutt altri, ossia assicurare la supremazia del clan COGNOME sul clan COGNOME, co emergerebbe dalla sentenza del GUP di Napoli dell’11.11.2020, confermata dalla Corte d’assise d’appello del 14.12.2021, irrevocabile il 28.9.2022, la quale avev evidenziato che il delitto era finalizzato al suddetto scopo e al contempo a eliminare un testimone oculare del precedente omicidio di COGNOME.
L’ordinanza impugnata avrebbe altresì trascurato di considerare le comuni modalità esecutive di tutti gli omicidi e che costituivano il modus operandi del cl Belforte, sicché sarebbe stata effettuata una valutazione solo parziale del risultanze processuali, incorrendo nel denunciato vizio motivazionale.
2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta il vizio di motivazione relazione al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione in relazione al contesto e al movente sottesi all’omicidio di NOME COGNOME, nonché il travisamento della prova. In modo contraddittorio l’ordinanza impugnata avrebbe affermato che tale omicidio era frutto di una decisione estemporanea e al contempo che «la sentenza di morte era già scritta». In realtà anche l’omicidio d COGNOME sarebbe stato determinato dalla medesima causale, in quanto, come emerso dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, tale delitto era matu nell’ambito della lotta, in corso da anni, tra il clan COGNOME e il clan Piccolo controllo del territorio di Marcianise e che tale progetto criminoso risaliva agli a ’93-’94.
2.5. Il quinto motivo deduce vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione in ordine al contesto e al movente sottesi all’omicidio di NOME COGNOME nonché il travisamento della prova. giudice dell’esecuzione aveva individuato il movente del delitto nell’omicidio, d parte di COGNOME, di COGNOME NOME, cui COGNOME era profondamente legato. La difesa sottolinea che si sarebbe trattato di un omicidio commesso per ritorsione a danni di un soggetto che aveva violato le regole della camorra secondo cui “le donne e i bambini non si toccano”, sicché esso rientrava nel modus operandi di chi, come il Belforte, è leader di un’associazione camorristica.
2.6. Con il sesto motivo si lamenta il vizio di motivazione in ordine all’ar temporale in cui erano stati commessi gli omicidi. Tutti gli episodi delittuosi inerivano nel contesto criminale della faida di Marcianise e lo iato temporale tr l’omicidio COGNOME e gli altri, successivi di oltre cinque anni, non escluderebbe la
previa ideazione, posto che fin dalla sua adesione all’associazione camorristica COGNOME aveva già preventivato di realizzare quanto rappresentava un “beneficio” per la stessa.
2.7. Il settimo motivo deduce vizio di motivazione nella parte in cui l’ordinanza impugnata esclude l’unicità del disegno criminoso. Il giudice dell’esecuzione avrebbe disatteso i principi affermati dalla sentenza rescindente, disancorando singoli reati dal contesto in cui erano maturati, ossia la faida di camorra in att quegli anni e l’unitaria ideazione, sorta fin dal momento della costituzione del cla che aveva spinto il ricorrente alla loro commissione. Ciò emergerebbe dalle dichiarazioni rese dal COGNOME nell’interrogatorio del 3 aprile 2015, allegat memoriale difensivo che il giudice del rinvio non avrebbe valutato. Inoltre medesime sarebbero le modalità operative di stampo camorristico, essendo gli omicidi compiuti mediante agguati anche in pieno giorno e in luoghi pubblici, mediante l’esplosione di colpi da arma da fuoco e a breve distanza. La partecipazione del ricorrente all’associazione mafiosa sarebbe comprovata dalle condanne dal medesimo riportate per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, evidenziando come il giudic dell’esecuzione, in adempimento del mandato della sentenza rescindente, ha individuato gli elementi indicativi della estemporaneità delle singole condotte accomunate solo dall’esistenza di una faida mafiosa di durata trentennale.
Considerato in diritto
Il ricorso è nel suo complesso inammissibile.
2. Il primo motivo è inammissibile.
Esso, in modo del tutto generico, lamenta la mancata considerazione da parte del giudice dell’esecuzione delle memorie integrative prodotte dal ricorrente, senza tuttavia indicarne il contenuto e senza specificare in cosa esse avrebber scardinato il tessuto logico dell’ordinanza impugnata.
Il Collegio condivide l’orientamento espresso dalla giurisprudenza dì legittimità secondo il quale l’omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive (Sez. 5, n. 11579 de 22/02/2022, Adiletta, Rv. 282972 – 01; Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, COGNOME,
Rv. 279578 – 01; Sez. 5, n. 51117 del 21/09/2017, Rv. 271600; ed anche Sez. 5, n. 4031 del 23/11/2015, Rv. 267561).
Si è inoltre precisato che l’influenza della memoria difensiva sulla congruità correttezza logico-giuridica della motivazione, e non sulla validità d provvedimento, deriva dalla stessa morfologia delle impugnazioni, e dalla natura delle memorie di parte. Infatti, l’art. 121 cod. proc. pen. distingue tra “memor e “richieste” di parte: mentre la richiesta (tramite il petitum) amplia l’ambito della decisione, la memoria (tramite l’argumentum) amplia l’ambito dell’argomentazione (Sez. 5, n. 5443 del 18/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280670). Ne consegue che l’omessa decisione su una richiesta può determinare il vizio di omessa pronuncia, mentre l’omessa trattazione di un argomento può fondare il vizio di omessa motivazione, ma soltanto se esso rivesta il carattere decisività (ex multis, Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 267723). È quindi onere della parte che deduca l’omessa valutazione indicare in fase di impugnazione quale argomento decisivo per la ricostruzione del fatto le memorie contenevano e cioè evidenziare il nesso tra tali memorie e il preteso vizio, risultando altrimenti generico il motivo di gravame proposto.
Nella specie, il ricorrente, pur deducendo l’omessa considerazione del contenuto delle memorie integrative depositate, tuttavia non ha specificato né quale fosse il contenuto delle stesse, né quali tra le argomentazioni ivi svo avessero il carattere di decisività, tale da scardinare il percorso logico d sentenza impugnata.
Gli altri motivi di ricorso possono essere trattati unitariamente, risolvendo tutti nella contestazione della omessa considerazione dei criteri indicatori del sussistenza della continuazione e, specificamente, della riconducibilità dei t omicidi alla medesima causale, costituita dalla volontà di affermare la supremazia del clan COGNOME sul clan Piccolo.
Essi sono manifestamente infondati.
3.1. Giova premettere che le Sezioni unite di questa Corte hanno delineato i criteri che, anche in sede esecutiva, devono presiedere al riconoscimento della continuazione, la quale deve «necessariamente passare attraverso la rigorosa, approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori – quali l’omogenei delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singo causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate vita – del fatto che, al momento della commissione del primo reato della serie, i successivi fossero stati realmente già programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di tal degli indici di cui sopra se i successivi reati risultino comunque frutto
determinazione estemporanea, di contingenze occasionali, di complicità imprevedibili, ovvero di bisogni e necessità di ordine contingente, o ancora dell tendenza a porre in essere reati della stessa specie o indole in virtù di una sc delinquenziale compatibile con plurime deliberazioni» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01).
L’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spaziotemporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivela i quali, seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale, no consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano fr determinazioni volitive risalenti ad un’unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 311 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094).
3.2. Attenendosi a tali criteri e dando piena esecuzione al mandato della sentenza rescindente, l’ordinanza impugnata, attraverso l’analisi delle sentenze d condanna, con motivazione puntuale e priva di illogicità, ha evidenziato come ciascuno dei delitti, benché commesso nell’arco temporale in cui era in corso la cruenta faida tra il clan COGNOME e il clan COGNOME, ha specificamente indicato elementi fattuali da cui ha desunto che ciascuno degli omicidi oggetto dell’istanza del ricorrente era stato frutto di risoluzioni distinte, assunte sulla ba bi” circostanze contingenti e con finalità autonome.
La conclusione cui è pervenuto il giudice dell’esecuzione risulta coerente con l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il quale distingue il movente de singolo reato e la previa ideazione unitaria, la quale richiede una programmazione sufficientemente specifica dei diversi episodi criminosi. Si è al riguardo affermat che l’unicità del movente rileva ai fini della continuazione solo se il propos criminoso risulti connotato da specificità e concretezza e si è esclusa rilevanza, fini del riconoscimento della continuazione fra più delitti di omicidio, alla generi ideazione dell’imputato di sopprimere i componenti delle famiglie avverse (Sez. 1, n. 35639 del 02/07/2013, COGNOME, Rv. 256307 – 01).
Orbene, nella specie, a fronte delle censure svolte dal ricorrente, tut sostanzialmente riconducibili alla asseritamente omessa considerazione della comune causale della volontà di affermare il primato del clan COGNOME, l’ordinanza impugnata ha rilevato come l’omicidio COGNOME, commesso nel 1992, abbia avuto origine nella volontà di NOME COGNOME di vendicarsi per il suo coinvolgimento negli omicidi di COGNOME NOME e NOME COGNOME, e come la sua deliberazione sia stata veloce ed estemporanea.
Riguardo all’omicidio COGNOME, commesso nel 1997, il giudice dell’esecuzione, sulla base dell’esame delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ed particolare di quelle di NOME COGNOME, con motivazione congrua ed esente da profili di illogicità, è pervenuto ad escludere che COGNOME sia stato ucciso p
affermare il primato del clan COGNOME, dovendo piuttosto il suo omicidio essere ricondotto alla circostanza che egli era stato testimone dell’uccisione di COGNOME avvenuta cinque anni prima.
Alcuna contraddizione è peraltro ravvisabile nel riferimento fatto dal giudice dell’esecuzione all’omicidio COGNOME, posto che ne viene escluso il collegamento con l’omicidio del COGNOME, in ragione della assenza di riscontri alle dichiarazioni re in tal senso da COGNOME Salvatore, nonché di altri indici che inducano a ritene che tale delitto, commesso nel 1997, fosse già stato programmato nelle sue linee essenziali fin dal 1992. In ogni caso, in modo non manifestamente illogico, l’ordinanza impugnata ha affermato che il lasso di tempo trascorso tra i due omicidi sarebbe troppo ampio per poter ritenere che il ricorrente avesse fin dal 1992 programmato tutti gli altri delitti nelle loro linee essenziali.
Tutt’altro movente viene riconosciuto dal giudice dell’esecuzione per l’omicidio di NOME COGNOME, questa volta sì costituito dalla volontà di affermare l supremazia del clan COGNOME sul clan rivale. E tuttavia, con motivazione ineccepibile, viene esclusa la sussistenza di alcun nesso tra tale delitto e gli omi COGNOME e COGNOME, rinvenendo questi la loro causa in ragioni personali del ricorrente
Ancora diversa è la genesi dell’omicidio di COGNOME, individuata dall’ordinanza impugnata nella vendetta contro l’autore dell’assassinio di NOME COGNOME, profondamente legata al Belforte. Proprio sulla base delle dichiarazioni rese dallo stesso ricorrente, il giudice dell’esecuzione ha evidenziato, con motivazione puntuale e coerente, che la causale di tale omicidio non aveva niente a che vedere con quella degli altri delitti e che in ogni caso, esso era stato perpetrato ben cin anni dopo l’omicidio Farina.
D’altra parte, il riferimento operato dalla difesa alla violazione, da parte d COGNOME, delle regole “deontologiche” del clan, secondo cui “le donne e i bambini non si toccano”, cui aderisce il leader di un’associazione mafiosa, oltre a non esser certamente regola esclusiva del clan COGNOME, non è senz’altro riconducibile all nozione di programma criminoso delineato ab origine nelle sue linee essenziali, che come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, costituisce il presupposto pe l’individuazione del vincolo della continuazione.
4. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento dell spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso, 11/11/2024