Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 32889 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1   Num. 32889  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/07/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXX nato a CHIVASSO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/03/2025 della Corte d’appello di Torino Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che chiedeva rigettarsi il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Torino, in qualità di giudice dell’esecuzione, con provvedimento del 10 marzo 2025 rigettava l’istanza presentata nell’interesse di XXXXXXXXXXXXX e volta al riconoscimento del vincolo della continuazione fra le sentenze di cui al provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Asti, comprendente la sentenza del Tribunale di Asti del 23 gennaio 2020, il provvedimento di cumulo di pene concorrenti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca, che includeva la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Genova il 30 gennaio 2020 e la sentenza del Tribunale di Mantova del 15 settembre 2020.
La Corte fondava il proprio convincimento, a prescindere dalla omogeneità dei reati commessi, sull’ampio arco temporale nel quale si sono realizzati e sulla differente collocazione geografica delle condotte; non vi sarebbe prova di un medesimo disegno criminoso e lo stesso stato di tossicodipendenza, lungi dall’esser provato e documentato, Ł stato meramente allegato dal difensore.
Anzi, osserva il giudice dell’esecuzione, le condotte agite dal XXXXXXX denotano una callidità non comune, una pianificazione del reato assolutamente incompatibile con un gesto impulsivo commesso in ragione della spinta predatoria a procurarsi quanto necessario per alimentare la propria dipendenza.
 Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso il condannato a mezzo dei difensori di fiducia, articolando due motivi di doglianza.
2.1 Con il primo motivo lamenta violazione degli art. 624 bis, 625, 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e correlativo vizio di motivazione.
Il ricorrente rileva come il provvedimento sia incorso in un errore percettivo, poichØ il richiamato cumulo della Procura della Repubblica di Lucca non poteva ricomprendere, nØ la sentenza  della  Corte  di  Appello  di  Genova,  nØ  quella  del  Tribunale  di  Mantova, erroneamente citate, poichØ entrambe sono divenute irrevocabili dopo l’emissione di detto
provvedimento.
Ciò ha comportato una carenza dell’impianto motivazionale che non ha considerato le due sentenze incluse nel citato cumulo, cioŁ la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Genova il 27 aprile 2017 e la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lucca in data 21 settembre 2016.
Il  predetto  errore  si  Ł  riverberato  anche  sulla  valutazionedella  sussistenza  del medesimo disegno criminoso fra i fatti di cui alla sentenza del Tribunale di Mantova del 15 settembre 2020, avente ad oggetto reati contro il patrimonio commessi in un arco temprale piø contenuto, fra giugno e agosto 2025.
2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione degli artt. 81, 624 bis, 625 cod pene e 671 cod. proc. pen. e correlato vizio di motivazione.
La Corte, secondo il ricorrente, non avrebbe valutato correttamente gli elementi sistematici da cui desumere l’unicità del disegno, non potendosi attestare il rigetto sulla mera distanza temporale fra i fatti.
Analogamente, errato sarebbe il mancato rilievo dato allo stato di tossicodipendenza da valutarsi in uno con gli altri indici.
Il ricorrente sottolinea, dunque, l’identità di modus operandi; in ogni caso lamenta come il giudice dell’esecuzione non avesse valutato la sussistenza del medesimo disegno criminoso fra i fatti di cui alle sentenze emesse dalla Corte di Appello di Genova del 30 gennaio 2020, dal Tribunale di Mantova del 15 settembre 2020, dalla Corte di Appello di Genova del 27 aprile 2017 e dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lucca del 21 settembre 2016, tutti risalenti al periodo giugno-agosto 2015 e costituiti da furti in appartamento.
3. Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato nei termini che seguono.
1.1. Il primo motivo di doglianza Ł infondato.
Come si evince dal provvedimento impugnato, la Corte di Appello di Genova, con la sentenza del 30 gennaio 2020, aveva già riconosciuto la continuazione fra il reato di cui agli artt. 624 bis, 625 n. 2 e 61 n. 7) cod. pen. commesso in Zoagli il 1° luglio 2015 e i fatti di cui alla sentenza della medesima Corte di Appello emessa il 27 aprile 2017, che ricomprendeva una serie di reati, già posti in continuazione fra loro dal giudice della cognizione e commessi in un arco temporale che va dal 24 giugno 2015 al 1° agosto 2015.
Il giudice dell’esecuzione ha vagliato la sussistenza dell’unicità del medesimo disegno criminoso fra tali fatti, quello di cui alla sentenza del Tribunale di Asti in data 23 gennaio 2020, già posto in continuazione con quelli giudicati dal Tribunale di Asti il 2 maggio 2019, nonchØ il provvedimento di cumulo delle pene emesso della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca, ricomprendente, appunto, le sentenza della Corte di Appello di Genova del 30 gennaio 2020, cui Ł ricollegata la sentenza emessa dalla medesima Corte di Appello del 27 aprile 2017, nonchØ la sentenza del Tribunale di Mantova del 15 settembre 2020.
Il ricorrente lamenta l’errore in cui Ł incorso il provvedimento impugnato nell’indicare l’autorità emittente il provvedimento di cumulo come la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca, anzichØ la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova; tale errore, però, non ha inciso in alcun modo sulla decisione, poichØ i provvedimenti presi in esame sono esattamente quelli oggetto della domanda.
Il provvedimento impugnato, infatti, ha esaminato i fatti di cui alle sentenze di condanna incluse nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti allegato dal ricorrente ed emesso dalla Procura del Repubblica di Mantova, con SIEP 146/NUMERO_DOCUMENTO nel quale, peraltro, non Ł ricompresa la sentenza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lucca in data 21 settembre 2016, citata nel ricorso, ma non nell’originaria istanza rivolta al giudice della esecuzione.
1.2 Il secondo motivo di doglianza Ł fondato.
In tema di continuazione in sede esecutiva, deve formare oggetto di valutazione il riconoscimento del vincolo, avvenuto in sede di cognizione, tra reati commessi in un arco temporale al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli costituenti oggetto della domanda, sicchØ il giudice che ritenga di non accoglierla, anche solo con riguardo a taluni illeciti commessi in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, Ł tenuto a motivare la decisione di disattendere la pregressa valutazione effettuata dal giudice di merito. (Sez. 1, n. 2867 del 08/11/2023, dep. 2024, Palermo, Rv. 285809 – 01)
Va, inoltre, precisato, sempre in tema di continuazione, che il giudice dell’esecuzione non può escludere l’unicità del disegno criminoso già ritenuta dal giudice della cognizione, nØ può fondare il proprio giudizio su circostanze di fatto contrarie agli accertamenti contenuti in sentenze irrevocabili (Sez. 5, n. 12788 del 24/1/2023, Bifone, Rv. 284264).
Analogo onere motivazionale sussiste anche in caso di una precedente valutazione positiva operata, in fase di esecuzione, relativamente ad alcuni dei reati per i quali sia chiesta l’unificazione, potendo prescinderne solo previa dimostrazione dell’esistenza di specifiche e significative ragioni per cui i fatti oggetto della richiesta non possono essere ricondotti al delineato disegno. (Sez. 1, n. 6224 del 13/10/2023, dep. 2024, Ugolini, Rv. 285790 – 01)
Nel caso in esame il giudice dell’esecuzione non ha fatto buon governo di tali principi, poichØ non ha tenuto in debita considerazione, anche solo per escluderne il rilievo, che tutti i fatti giudicati dalle due sentenze emesse dalla Corte di Appello di Genova il 30 gennaio 2020 e il 27 aprile 2017 erano già stati ritenuti fare parte del medesimo disegno criminoso dal giudice della cognizione e che il reato di cui alla sentenza del Tribunale di Mantova Ł stato commesso in un giorno ricompreso nell’arco temporale in cui si collocano i fatti fra i quali era già stata ritenuta la continuazione.
Rispetto, dunque, al diniego del riconoscimento del vincolo della continuazione fra i fatti di cui alla sentenza emessa dalla Corte di Appello di Genova il 30 gennaio 2020 e il fatto di cui alla sentenza del Tribunale di Mantova del 15 settembre 2020 il giudice dell’esecuzione ha disatteso la valutazione del giudice della cognizione senza una motivazione sufficiente, genericamente alludendo all’ampio arco temporale, non sussistente nel caso in esame, ovvero alla distanza geografica fra i luoghi.
In ragione di quanto sopra osservato l’impugnato provvedimento deve essere annullato limitatamente al diniego del riconoscimento della continuazione fra i fatti di cui alla sentenza emessa dalla Corte di Appello di Genova il 30 gennaio 2020 e il fatto giudicato con la sentenza emessa dal Tribunale di Mantova il 15 settembre 2020 con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di Appello di Torino. Nel resto il ricorso va respinto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al diniego della continuazione tra i reati giudicati dalle sentenze della corte di appello di Genova del 30 gennaio 2020 e del tribunale di Mantova del 15 settembre 2020 con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla corte di appello di Torino. Rigetta il ricorso nel resto.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
Così Ł deciso, 08/07/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME