Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 38838 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 38838 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/03/2024 del TRIBUNALE di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 21 marzo 2024 il Tribunale di Torino, quale giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza presentata da NOME COGNOME per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra numerosi delitti di furto e di uso indebito di carte di pagamento commessi tra il 2019 e il 2021, giudicati con cinque diverse sentenze.
Il Tribunale ha evidenziato che i reati giudicati con tre di tali sentenze sono stati già ritenuti uniti in continuazione dal giudice della cognizione, ed h respinto la richiesta in relazione ai reati giudicati con le altre due sentenze affermando che la condotta tenuta all’istante dimostra uno stile di vita illecito e una inclinazione a commettere furti, ma non un programma criminoso sufficientemente determinato e deliberato sin dall’origine, risultando i vari episodi essere solo il frutto di decisioni occasionali e contingenti.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo, con il quale deduce la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
L’ordinanza ricorda che il giudice della cognizione ha già ritenuto avvinti dalla continuazione i reati, di furto o connessi a furti, commessi tra il febbrai 2019 e il febbraio 2020, ed ha illogicamente negato tale vincolo in relazione alle condotte analoghe tenute tra il settembre 2020 e l’ottobre 2021. Anche questi ultimi, infatti, sono furti commessi in un arco temporale ristretto e prossimo a quello in cui sono stati commessi i delitti già ritenuti in continuazione tra loro, compiuti con identiche modalità, cioè su mezzi pubblici e ai danni di persone anziane.
Il Tribunale non ha spiegato per quali ragioni li ritenga diversi dai precedenti, quanto al contesto o alla loro caratterizzazione, mentre è evidente che, se il vincolo della continuazione è stato ritenuto sussistente tra le condotte analoghe tenute tra il 2019 e il 2020, non vi è motivo di escluderlo per le condotte tenute pochi mesi dopo. Il vizio di motivazione emerge, in particolare, nella parte in cui il Tribunale ha negato la continuazione con riferimento ai furti commessi a partire dal settembre 2020, richiamando la sentenza della Corte di appello che li ha giudicati, in quanto non ha tenuto conto del fatto che tali delitt ben sette furti, sono stati ritenuti, dal giudice della cognizione, uniti tra loro vincolo della continuazione, e quindi legati da un medesimo disegno criminoso formulato sin dal primo di essi.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per un nuovo giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, nei limiti sotto precisati, e deve essere accolto.
Costituisce un principio consolidato di questa Corte quello secondo cui «Il giudice dell’esecuzione, investito da richiesta ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., non può trascurare, ai fini del riconoscimento del vincolo della continuazione, la valutazione già operata in fase di cognizione, potendo prescinderne solo previa dimostrazione dell’esistenza di specifiche e significative ragioni per cui i fatti oggetto di detta richiesta, ancor più se omogenei, non possono essere ricondotti al delineato disegno» (Sez. 1, n. 19358 del 22/02/2012, Rv. 252781). Pertanto il giudice dell’esecuzione, pur godendo di una piena libertà valutativa, deve tenere conto del riconoscimento del vincolo, avvenuto in sede di cognizione, tra reati commessi in un arco temporale al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli costituenti oggetto della domanda, per cui, se ritiene di non accogliere quest’ultima, anche solo con riguardo a taluni illeciti commessi in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, «è tenuto a motivare la decisione di disattendere la pregressa valutazione effettuata dal giudice di merito» (Sez. 1, n. 2867 del 08/11/2023, dep. 2024, Rv. 285809).
Nel presente caso il giudice dell’esecuzione ha dato atto del riconoscimento della continuazione già avvenuto, da parte del giudice della cognizione, con riferimento ai delitti giudicati con tre delle sentenze indicate dall’istan consistenti in due furti commessi in data 23/02/2019 e in data 12/02/2020 e in un indebito utilizzo di carta di credito commesso il 23/10/2019, e con riferimento a sette delitti di furto commessi tra il settembre 2020 e il luglio 2021, giudicat con un’unica sentenza emessa in data 17 febbraio 2023. Ha però escluso che sia applicabile il vincolo della continuazione tra i delitti di cui alle prime sentenze e quelli giudicati con la sentenza emessa in data 17 febbraio 2023 nonché quello giudicato con una quinta sentenza, emessa in data 20 gennaio 2022 e relativa ad un furto commesso il 01/10/2021, in quanto ha ritenuto che tale pluralità di condotte, tutte analoghe nelle modalità ed anche nella presenza, spesso, dei medesimi complici, sia rappresentativa di una inclinazione a commettere quel tipo di reato, non essendo pensabile una loro programmazione attraverso una iniziale ed unitaria deliberazione ed apparendo le stesse, piuttosto, il frutto di contingenti determinazioni a delinquere.
Tale motivazione, in sé non illogica, non tiene però conto della diversa valutazione dei giudici di merito che, con riferimento a condotte analoghe, trattandosi per lo più di furti compiuti con identiche modalità, hanno ritenuto che gli stessi fossero avvinti dal vincolo della continuazione. L’ordinanza non spiega, infatti, le ragioni del mancato riconoscimento della continuazione, benché anche i reati giudicati nelle due sentenze in esame consistano in furti commessi con modalità identiche, nei medesimi luoghi e in tempi non significativamente diversi rispetto alla distanza temporale intercorrente tra i vari furti che i giudici de cognizione hanno ritenuto uniti dalla continuazione.
L’ordinanza impugnata, pertanto, presenta una carenza motivazionale, in quanto non si confronta con le decisioni favorevoli già adottate dai giudici della cognizione con riferimento ad alcuni dei delitti oggetto della richiesta di applicazione della continuazione, e non evidenzia la eventuale diversità dei reati sottoposti alla sua valutazione, e le ragioni che rendono evidente l’insussistenza, rispetto a questi ultimi, di una loro programmazione unitaria che li leghi anche solo, eventualmente, tra loro, ovvero ai delitti già precedentemente unificati.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, accolto, e la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Torino, quale giudice dell’esecuzione, per un nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi sopra puntualizzati.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Torino in diversa persona fisica.
Così deciso il 12 settembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente