Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 14402 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 14402 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/01/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nata a Benevento il 21/06/1975 avverso l’ordinanza del 03/10/2024 del Tribunale di Avellino esaminati gli atti, visti il provvedimento impugnato e il ricorso, udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza resa il 3 ottobre 2024, il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza presentata da NOME COGNOME di riconoscimento del vincolo della continuazione in relazione alle seguenti sentenze:
1)Corte di appello di Napoli, in data 14.7.2022, irrevocabile il 26.5.2023, di condanna alla pena di due anni di reclusione, per il reato di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 74/2000, commesso in Avellino il 30.9.2012;
2)Corte di appello di Napoli, in data 17.5.2023, irrevocabile il 1.2.2024, di condanna alla pena di due anni e sei mesi di reclusione, per il reato di cui all’art. 216, comma 1 e 2, R.D. n. 267 del 1942, commessi in Avellino il 20.12.2013.
A ragione della decisione, il giudice dell’esecuzione valorizzava: i) la circostanza che la condotta di omessa dichiarazione dei redditi fosse stata commessa con l’incarico di legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE, mentre le condotte distrattive di cui alla condanna sub 2) erano state perpetrate nella diversa qualità di legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE; ii) la difformità delle modalità esecutive, trattandosi nel primo caso di omessa presentazione della dichiarazione Modello Unico 2012, per i redditi del 2011, nel secondo di condotte di distrazione di attivo societario per un valore di oltre un milione di euro; iii) l’assenza di prova dell’appartenenza
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
R.G.N. 37303/2024
delle due società a un medesimo gruppo societario.
2.Ricorre per cassazione il condannato, per il tramite del proprio difensore di fiducia, Avv.
NOME COGNOME che affida a un unico, articolato motivo.
Deduce l’inosservanza e l’erronea applicazione degli artt. 81 cpv. cod. pen. e 671 cod. proc. pen., in punto di mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato di omessa dichiarazione e quello di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, invece certamente sussistente considerata: i) l’omogeneità delle condotte, poichØ entrambi i reati si sostanziano nella mancata consegna di documentazione contabile, nel caso della bancarotta agli organi di controllo, in quello dell’art 5 d. lgs n. 74 del 20000 all’Erario; ii) la contiguità temporale trai fatti e quella spaziale, avendo le due società sede in Avellino alla INDIRIZZO; iii) l’essere le due società certamente collegate tra loro, posto che dalla visura camerale della RAGIONE_SOCIALE già prodotta in sede d’incidente di esecuzione, risultava che detta società fosse detenuta per il 35,9 % dalla RAGIONE_SOCIALE già alla data del 1° luglio 2010.
La condannata aveva, dunque, esercitato l’attività imprenditoriale in modo spregiudicato, ponendo in essere reati «occasionati dall’esercizio dell’attività imprenditoriale e con l’univoca finalità di procrastinare il pagamento dei debiti delle società riconducibili alla sig.ra COGNOME NOME (e suo padre), con pregiudizio del creditori e dell’Erario», come peraltro dimostrerebbe il fatto che «l’omessa dichiarazione di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 200 s’inserisce in una sorta di progressione criminosa tipica dei reati economici che sovente vede nella commissione del reato tributario una sorta di anticamera del fallimento» .
3.Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME intervenuto con requisitoria scritta, depositata in data 27 dicembre 2024, ha prospettato la declaratoria d’inammissibilità del ricorso
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente deve rilevarsi che il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte ha depositato la requisitoria in data 27 dicembre 2024, oltre il termine del quindicesimo giorno antecedente all’udienza camerale, previsto dall’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
PoichØ il rispetto di tale termine Ł servente alle esigenze di funzionalità e adeguatezza del contraddittorio cartolare, in vista dell’udienza cui le parti non sono ammesse a comparire, potendo tuttavia trasmettere memorie fino al quinto giorno antecedente, l’intervento della Pubblica accusa deve considerarsi tardivo e delle relative conclusioni non deve tenersi conto in questa sede.
Nel merito, va premesso che, in tema di reato continuato, le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spaziotemporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la
presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074).
L’unicità del disegno criminoso richiede, dunque, un’anticipata ideazione di piø violazioni della legge penale, tutte presenti nella mente del reo nella loro specificità, ancorchØ nelle linee essenziali, desumibili da indici esteriori sintomatici del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere (Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 16/04/2009, COGNOME, Rv. 243632).
Pertanto, il giudice dell’esecuzione nel pronunciarsi a seguito d’istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione Ł chiamato a effettuare un completo accertamento di tutti gli indicatori e a valorizzare gli stessi nel riconoscimento o meno del vincolo. Lo stesso, dunque, dovrà confrontarsi con gli elementi addotti dalla difesa nell’istanza e motivare adeguatamente le ragioni dell’esclusione, qualora gli elementi non siano espressivi di un medesimo disegno criminoso, bensì di un’abitualità a delinquere.
Nel caso di specie, Il Tribunale non si Ł attenuto ai principi sin qui espressi e, segnatamente, non ha adeguatamente verificato il tema – opportunamente dedotto dal condannato con produzione documentale – del collegamento societario, affermando assertivamente e, di piø, in modo contrario alle risultanze in atti, che non vi fosse prova dell’appartenenza delle due società a un medesimo gruppo societario.
Invece, come segnalato dal ricorrente, dalla visura camerale allegata sin dall’istanza introduttiva dell’incidente di esecuzione, emerge che RAGIONE_SOCIALE era detenuta per il 35,9 % dalla RAGIONE_SOCIALE già alla data del 1° luglio 2010.
L’ordinanza, che non si Ł confrontata con tale elemento addotto dall’istante, dev’essere annullata con rinvio al Tribunale di Avellino, in diversa composizione (Corte cost. n. 183 del 2013), perchØ proceda a nuovo esame dell’istanza da condursi in piena libertà, ma alla luce dei rilievi sopra formulati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Avellino.
Così deciso il 08/01/2025.
Il Presidente NOME COGNOME