Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19841 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19841 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l ‘ ordinanza del 19/12/2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lodi dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lodi , in funzione del Giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. , proposta nell’interesse di COGNOME NOME, in relazione ai reati giudicati con due sentenze irrevocabili, di cui all ‘ art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 commessi, per la prima sentenza, tra il mese di ottobre 2014 e il mese di ottobre 2016 e, per la seconda sentenza, da aprile a novembre 2023.
Ritenuto che i due motivi di ricorso, trattati unitariamente, prospettati dal difensore, AVV_NOTAIO ( violazione e falsa applicazione degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p., nonché carenza di motivazione per aver preso in considerazione un solo indice rivelatore del vincolo della continuazione ), si configurano come doglianze inammissibili in quanto attinenti a profili di mero fatto, reiterative di
questioni già prospettate con l’istanza e d adeguatamente vagliate dal Giudice dell’esecuzione , attraverso argomentazioni logiche e coerenti, e, comunque, manifestamente infondate, poiché il denunciato vizio di carenza motivazionale non trova riscontro nell’esame del provvedimento impugnato .
Considerato che il provvedimento gravato ha chiarito, con valutazione di merito, dandone conto con motivazione non manifestamente illogica, dunque incensurabile in questa sede, come gli indici emersi non confortino la conclusione della sussistenza della dimostrazione che ab initio l ‘ intera serie, in relazione ai fatti giudicati con le due sentenze indicate, fosse stata, pur nelle grandi linee, programmata, dando rilievo, in particolare, alla significativa distanza temporale intercorrente tra i reati oggetto della prima condanna e quelli di più recente commissione, nonché alla circostanza che, nel periodo intermedio tra i due gruppi di reati, il condannato è stato sottoposto a una misura cautelare personale.
Reputato che la mera identità delle disposizioni normative violate non può, di per sé, giustificare l’automatica riconducibilità di fatti commessi a distanza di molti anni l’uno dall’altro a d un medesimo disegno criminoso.
Ritenuto che, per le ragioni sin qui esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna alle spese processuali, nonché, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. con l’onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 aprile 2025