Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 28320 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28320 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/05/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME
A ragione della decisione il Tribunale – preso atto che, con precedente incidente di esecuzione, l’istante aveva già ottenuto l’unificazione, ai sensi dell’art. 81 cod. pen., dei fatti di furto giudicati con le sentenze a) e b), così come indicate a p. 1 del provvedimento impugnato, commessi tra il 3 aprile 2018 e il 5 maggio 2018 – a fronte della nuova domanda del condannato, riteneva l’unitaria e anticipata ideazione criminosa tra i molteplici reati giudicati con le sentenze sub d), g) h) e i), commessi tra il 13 settembre 2020 e il 4 gennaio 2021, valorizzandone la contiguità spaziale e territoriale e la prossimità rispetto alla documentata condizione di tossicodipendenza.
Al contrario, escludeva dal beneficio invocato: i) il tentato furto e la resistenza del 25 agosto 2017 di cui alla sentenza sub e), valorizzando la distanza temporale dei fatti in essa giudicati dagli altri unificati per continuazione e la mancanza di elementi dai quali inferire una qualche incidenza della condizione tossicomanica; ii) il furto del 1 aprile 2018, giudicato con la sentenza sub f), ancora una volta valorizzando la distanza temporale rispetto al fatto, pur se omogeneo, commesso in data 10 agosto 2020, giudicato con la sentenza sub l).
Ricorre XXXXXXXX per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia avv. COGNOME e deduce due motivi.
2.1. Con il primo denuncia la violazione degli artt. 81, comma 2, cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e il correlato vizio di motivazione.
Il Giudice dell’esecuzione non avrebbe svolto una concreta disamina degli indici
– Relatore –
Sent. n. sez. 1821/2025 CC – 23/05/2025
rivelatori dalla continuazione, invece sussistente sulla scorta dell’omogeneità delle violazioni e della collocazione temporale e spaziale degli illeciti.
Le censure si appuntano, in particolare, sul mancato riconoscimento della continuazione tra le sentenze di cui alle lett. a) e b) e quelle di cui alle lett. f) ed l) poichØ i fatti oggetto di condanna sarebbero omogenei e commessi a poca distanza gli uni dagli altri.
2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di errata valutazione della condizione di tossicodipendenza che, osserva, non deve necessariamente essere certificata, soprattutto laddove tale stato – come contraddittoriamente si legge nel provvedimento impugnato – emerga dalle sentenze di merito.
2.3. In data 4 aprile 2025 la difesa del ricorrente ha depositato conclusioni scritte con le quali ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME con requisitoria scritta depositata il 14 marzo 2025, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł fondato nei limiti e per le ragioni che si indicano di seguito.
2.Come segnalato dal ricorrente e riscontrato negli atti, con precedente provvedimento del Giudice dell’esecuzione, erano stati unificati ai sensi dell’art. 81, secondo comma, cod. pen. i fatti di furto giudicati con le sentenze a) e b) di pag. 1) del provvedimento impugnato, commessi tra il 3 aprile 2018 e il 5 maggio 2018.
Con il provvedimento oggetto del presente ricorso, il Giudice per le indagini preliminari ha:
ritenuto sussistente l’unitaria e anticipata deliberazione per tutti i fatti oggetto delle sentenze d), g) h) e i), commessi tra il 13 settembre 2020 e il 4 gennaio 2021, avuto riguardo al limitato arco temporale tra gli stessi e alla prossimità temporale delle violazioni rispetto al periodo di documentata tossicodipendenza.
escluso la sussistenza del vincolo della continuazione tra il reato di furto tentato e quello di resistenza, commessi il 25 agosto 2017, di cui alla sentenza e) per la distanza temporale rispetto al primo dei fatti unificati, ovverosia la tentata rapina, commessa l’11 febbraio 2020, la cui continuazione era già stata esclusa nel primo provvedimento del Giudice dell’esecuzione, valorizzandone la distanza temporale dal secondo “gruppo” di fatti unificati ex art. 81.
altresì escluso dal beneficio di cui all’art. 81, cpv. cod. pen. il furto commesso il 1° aprile 2018 e giudicato con la sentenza f), valorizzandone la distanza temporale rispetto ai reati di cui agli art. 624 e 493 cod. pen., commessi il 10 agosto 2020, giudicati con la sentenza sub l).
3.Tanto premesso, osserva il Collegio come il ricorso sia infondato con riferimento alla invocata continuazione tra il reato di furto tentato e quello di resistenza, commessi il 25 agosto 2017, di cui alla sentenza e) per la distanza temporale rispetto al primo dei fatti unificati, ovverosia la tentata rapina, commessa l’11 febbraio 2020.
Ribadito, invero, il principio secondo cui, il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un’approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074) e che l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonchØ la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una
determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sØ soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un’unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094), nel caso di specie il Giudice dell’esecuzione ha correttamente escluso la preventiva ideazione unitaria tra detti reati per la eterogeneità delle violazioni e per la distanza temporale delle stesse.
Trattasi di motivazione in linea con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui «caso di reati commessi adistanzatemporalel’uno dell’altro, si deve presumere, salvo prova contraria, che la commissione d’ulteriori fatti, anche analoghi per modalità e nomenjuris, non poteva essere progettata specificamente al momento di commissione del fatto originario, e deve quindi negarsi la sussistenza dellacontinuazione» (Cass. Sez. 4, n. 34756 del 17/052012, COGNOME, Rv. 253664; Sez. 1, 3747 del 16/01/2009, COGNOME Rv. 242537).
Inoltre, avuto riguardo al secondo motivo di ricorso, il Giudice dell’esecuzione non ha per nulla dimenticato di considerare l’incidenza, ai fini dell’individuazione del medesimo disegno criminoso, del dedotto stato di tossicodipendenza, ma al riguardo ha motivatamente ritenuto, alla luce delle risultanze in atti, non esservi alcuna documentabile relazione tra queste ultime e l’anzidetta condizione tossicomanica, che ha, invece, reputato sussistente con riferimento agli altri reati che ha, difatti, unificato ex art. 81 cod. pen.
4. A differente esito deve pervenirsi per i reati giudicati con la sentenza sub f),emessa dal Tribunale di Cremona il 25.06.2021, irrevocabile in data 1.10.2021, con riferimento ai reati giudicati con le sentenze sub a) e b), trattandosi di fatti omogenei ed essendo il reato di cui alla prima sentenza stato commesso il 1° aprile 2018, dunque in epoca molta prossima al primo della serie posta in continuazione, ossia in data 3 aprile 2018.
Va in questa sede riaffermato il principio, secondo il quale il giudice dell’esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. per il riconoscimento del vincolo della continuazione, pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare una valutazione precedente già operata in fase di cognizione ovvero di esecuzione relativamente ad alcuni reati, potendo da essa prescindere solo previa dimostrazione dell’esistenza di specifiche e significative ragioni per cui i fatti oggetto di detta richiesta non possono essere ricondotti al delineato disegno (Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, COGNOME, Rv. 271903; Sez. 1, n. 4716 del 08/11/2013, COGNOME Rv. 258227; Sez. 1, n. 19358 del 22/02/2012, COGNOME, Rv. 252781).
Da tale principio discende che, sebbene ai pregressi provvedimenti che abbiano riconosciuto il vincolo della continuazione non possa riconoscersi alcun carattere vincolante con riferimento alla deliberazione sull’istanza ex art. 671 cod. proc. pen. proposta dal condannato, anche in considerazione della diversità e maggiore ampiezza del petitum , e sebbene la continenza temporale non implichi ex se il riconoscimento della continuazione, nondimeno la già ritenuta sussistenza del disegno unitario che ricomprende reati cronologicamente prossimi ad altri separatamente giudicati non può essere totalmente ignorata dal giudice dell’esecuzione, che, sia pure in piena libertà di giudizio, con tale precedente valutazione e con la relativa ratio decidendi Ł tenuto comunque a confrontarsi, salvo discostarsene, motivatamente, in relazione al complessivo quadro delle circostanze di fatto e giuridiche emergenti dai provvedimenti giudiziali dedotti nel nuovo procedimento e potendo pervenire anche ad un accoglimento soltanto parziale della domanda quanto ai reati maturati in un contesto unitario, di piø ravvicinata consumazione e commessi nel medesimo ambito spaziale.
4.Ai superiori, condivisi principi l’ordinanza impugnata, nei limiti di cui si Ł detto, non si Ł attenuta: il Giudice dell’esecuzione non ha, infatti, chiarito la ragione per la quale i medesimi
indicatori valorizzati per il riconoscimento del vincolo della continuazione con riferimento ai reati giudicati con le altre sentenze sub a) e b) non abbiano giocato un ruolo determinante per riunire in continuazione il reato giudicato dalla sentenza sub f) ai primi, uno dei quali omogeneo e commesso a soli due giorni di distanza.
S’impone, pertanto, l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cremona, in diversa persona fisica (Corte cost. n. 183 del 2013), perchØ proceda a nuovo esame dell’istanza da condursi in piena libertà, ma alla luce dei rilievi sopra formulati.
In caso di diffusione del presente provvedimento vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003, perchØ imposto dalla legge.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla continuazione con i reati di cui alla sentenza del Tribunale di Cremona del 25 giugno 2021, irrevocabile l’1 ottobre 2021, in riferimento ai reati oggetto delle sentenze del Tribunale di Milano del 10 aprile 2018, irrevocabile il 12 maggio 2018, e del Tribunale di Bergamo del 7 luglio 2018, irrevocabile il 23 settembre 2018, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Cremona -ufficio Gip. Rigetta nel resto il ricorso.
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
Così Ł deciso, 23/05/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
EVA TOSCANI