Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50923 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50923 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/07/2023 del TRIBUNALE di FORLI’
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di NOME COGNOME – nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione e della violazione di legge con riguardo al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati di cui a quattro sentenze irrevocabili, lamentando che sono stati trascurati gli indici rivelatori dell’unicità del disegno criminoso e in particolare riconducibilità di tutti i reati ad un unico contesto mafioso dal quale mai COGNOME risulta essersi distaccato – perché costituite da mere doglianze in punto di fatto.
Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di Forlì, quale giudice dell’esecuzione, nel provvedimento impugnato.
In esso, invero, si evidenzia, con riguardo alla richiesta continuazione, che: non può ravvisarsi la continuazione tra i delitti in materia di stupefacente di cui alla terza sentenza indicata in richiesta con i reati contro il patrimonio e i deli di sangue di cui alle altre sentenze, sia sotto il profilo temporale che dei beni giuridici offesi; – che possono, invece, essere unificati i fatti di cui alla prim seconda sentenza, in quanto pur concernendo delitti di natura diversa risultano essere stati commessi tutti da COGNOME nelle vesti di sicario, per ragioni puramente economiche e al di fuori delle ragioni di risentimento personale nei confronti delle vittime; – diversamente, non può ravvisarsi la sussistenza del vincolo della continuazione tra i reati oggetto di dette sentenze e quelli di cui alla quarta sentenza della richiesta, che ha riguardo all’omicidio di NOME COGNOME commesso da COGNOME nel gennaio 2014, la cui causale è diversa dai delitti di sangue perpetrati da COGNOME nel medesimo contesto temporale, in quanto commesso per fare un favore al suo amico COGNOME.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
ak-
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2023.