Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49415 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49415 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN CIPRIANO D’AVERSA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di NOME COGNOME (come, altresì, supportate da successiva memoria difensiva) – nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione e della violazione di legge con riguardo al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati di cui a sette sentenze irrevocabili, in relazione alle quali risulta già riconosciuta la continuazione per gruppi, lamentando che sono stati trascurati gli indici rivelatori dell’unicità del disegno criminoso in relazione ai reati di cui a tutte le sentenze e che non si è dato il giusto peso, nella ricostruzione della personalità di COGNOME, alla sottoposizione dello stesso al regime di cui all’art. 41-bis I. 26 luglio 1975, n. 354 – perché costituite da mere doglianze in punto di fatto.
Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Napoli nel provvedimento impugnato.
In esso, invero, si evidenzia, con riguardo alla richiesta continuazione, che: trattasi di condotte di reato eterogenee e distanti tra loro sia nel tempo che nei luoghi di consumazione e, soprattutto, non tutte aggravate dall’aggravante mafiosa; – COGNOME non risulta essere mai stato condannato per delitto associativo ex art. 416-bis cod. pen.; – quanto, rispettivamente, alle pronunce sub 1), 2) e 6), relative a operazioni di fittizie intestazioni delle quote sociali varie società, e alle pronunce sub 4) e 5), attinenti ad episodi di usura, reati di falso e ricettazione, già si è ritenuta la continuazione; – tale continuazione, però, non sussiste tra i due diversi gruppi di reato, deponendo in tal senso l’assenza di un’organica partecipazione al sodalizio criminoso da parte di COGNOME, la natura disomogenea e contingente dei reati e, quanto alle vicende sub 4) e 5), la tipologia dell’aggravante ex art. 7 d. I. 8 giugno 1992, n. 306, ritenuta solo per l’estorsione e esclusivamente sotto il profilo del metodo mafioso; – non si vede, infatti, come l’usura intrapresa nel 2005 (e che poi si sviluppava in episodi estorsivi aggravati solo nel metodo, come da sentenza del 26/06/2017), potesse essere originariamente avvinta in una ideazione che originariamente unitaria, sia pur di massima, con i reati di intestazione fittizia e concorrenza illecita di cui all condanne sub 1), 2) e 6) afferenti la creazione tra il 2009 e il 2011 di società variamente ricollegate al clan; – particolarmente evidente è l’assenza dei presupposti per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra le già descritte vicende e quelle sub 3) afferente il reato di rapina commesso in Riccione e non aggravato ai sensi del suddetto art. 7, nel 2010 in danno di tal NOME COGNOME e della sua convivente NOME COGNOME in Emilia Romagna) e
quelle sub 7), afferenti un’associazione semplice per il riciclaggio di autovetture non aggravata ex art. 7 e commessa tra Formia e Latina fino al 2011; – in tal senso neppure la difesa indica elementi concreti a fronte della disomogeneità dei reati anche sotto il profilo territoriale.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2023.