Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6683 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6683 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a AVERSA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/09/2025 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza in epigrafe, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli respingeva la richiesta avanzata da NOME COGNOME, finalizzata a ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., in relazione ai fatti di reato giudicati dalle due sentenze irrevocabili indicate nel provvedimento impugnato.
Ritenuto che le ipotesi di reato di cui si assumeva l’esistenza del vincolo della continuazione non risultavano tra loro omogenee e non potevano ricondursi a una preordinazione, dovendosi evidenziare, in linea con quanto correttamente affermato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli nel provvedimento impugnato, che «in un caso il condannato istante si era opposto alla verifica nel corso di un colloquio con i familiari; nell’altro caso, l’uomo aveva reagito con violenza nei confronti di un agente della polizia penitenziaria durante il percorso alle docce, di cui aveva chiesto di fruire, accompagnato dalla persona offesa».
Ritenuto che la reiterazione delle condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine, come nel caso di NOME COGNOME, venendo sanzionata da fattispecie di reato differenti, quali la recidiva, l’abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all’istituto della continuazione, preordinato al favor rei (tra le altre, Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950 – 01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833 – 01).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ex art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il 0 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 febbraio 2026.