Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 974 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 28/11/2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 974 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GIOIA COGNOME il 21/01/1978
avverso l’ordinanza del 26/06/2024 della Corte d’appello di Reggio calabria dato avviso alle parti; udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, in qualità di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 26 giugno 2024 rigettava la domanda proposta nell’intesse di COGNOME NOME e tendente ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione fra due sentenze di condanna, emesse entrambe dalla Corte di Appello di Reggio Calabria, l’una il 12 giugno 2016 e l’altra il 14 aprile 2016.
Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il condannato tramite il proprio difensore, articolando un unico motivo di doglianza.
2.1 Con detto motivo lamentava la violazione di lege e il vizio di motivazione con rifermento all’art. 671 c.p.p. e 81 c.p.
Secondo il ricorrente il provvedimento impugnato avrebbe errato nel ritenere che il vincolo della continuazione fra un delitto associativo ed altro delitto sussista solo quando il secondo sia un reato fine.
Nel caso in esame il sequestro della allora fidanzata dell’imputato, capo e promotore della cosca COGNOME, Ł stato commesso avvalendosi del proprio ruolo di capo, della aura di mafiosità che lo pervadeva e della sua autorevolezza, al punto da inibire qualunque reazione nella vittima e nei parenti di lei, non potendosi escludere che il COGNOME abbia maturato la decisione di sequestrare la fidanzata anche al fine di avvalorare la propria caratura criminale sul territorio.
Il ricorrente depositava memoria inistendo per il rinvio del ricorso alla prima sezione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile.
1.1 L’unico motivo di ricorso Ł inammissibile.
Il provvedimento impugnato ha chiarito come il sequestro della fidanzata era stato commesso da COGNOME in quanto la donna gli aveva manifesto l’intento di interrompere la relazione.
Tutta la vicenda anche processuale era stata, rileva la Corte, pervasa dalla mafiosità dell’imputato, al punto che vi erano state plurime ritrattazioni da parte dei familiari della vittima, ma ciò non deve, prosegue la Corte, trarre in inganno su quello che Ł l’oggetto dell’istanza, cioŁ il riconoscimento del vincolo della continuazione, che presupporrebbe che il sequestro fosse avvenuto in esecuzione del medesimo disegno criminoso che aveva portato il COGNOME ad associarsi al sodalizio.
Non Ł, cioŁ, legittimo ritenere che ogni atto criminoso compiuto da un appartenente ad una associazione mafiosa, magari anche avvalendosi dell’aura di mafiosità rispetto e timore che tale affiliazione comporta, sia per ciò stesso da porre in continuazione con il reato associativo e non questo reato in particolare che pare essere stato ideato in maniera del tutto estemporanea e imprevista nel momento in cui egli si associò alla consorteria.
Tale conclusione Ł perfettamente adesiva agli insegnamenti di questa corte che qui si richiamano e si intendono ribadire, in quanto Ł configurabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati-fine nel caso in cui questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si Ł determinato a fare ingresso nel sodalizio, non essendo necessario che tale programmazione sia avvenuta al momento della costituzione dello stesso. (Sez. 1, Sentenza n. 39858 del 28/04/2023 Rv. 285369)
Correlativamente, non Ł configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell’ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili “ab origine” perchØ legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell’associazione. (Sez. 5 – , Sentenza n. 54509 del 08/10/2018 Rv. 275334)
Circa poi la estemporaneità della volizione criminosa, questa Corte ha affermato che qualora un determinato sodalizio criminoso sia stato costituito anche in vista della perpetrazione d’omicidi, ciò non implica che ogni omicidio che nell’ambito di esso sia stato deliberato sia automaticamente riconducibile al programma criminoso ed eventualmente suscettibile di essere considerato avvinto dal nesso della continuazione con il reato associativo, dovendosi al contrario ritenere legittimo che un tale nesso venga escluso quando l’omicidio presenti il carattere dell’estemporaneità, in quanto determinato da ritenute esigenze contingenti (Sez. 5, Sentenza n. 23370 del 14/05/2008 Rv. 240489)
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» – della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 28/11/2024
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME