Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25837 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25837 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PORTIGLIOLA il 12/01/1956
avverso l’ordinanza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza in epigrafe, con la quale la
Corte di appello di Reggio Calabria rigettava la richiesta avanzata da NOME
COGNOME, a ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione, invocato nell’interesse del condannato, ai sensi degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc.
pen., in relazione ai fatti di reato giudicati dalle due sentenze irrevocabili presupposte.
Ritenuto che i reati di cui si assumeva la continuazione, riguardanti un’associazione mafiosa e un’estorsione aggravata, non risultava omogenee e
non potevano ritenersi, nemmeno astrattamente, a una preordinazione criminosa, rilevante
ex artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., dovendosi
evidenziare, in linea con il provvedimento impugnato, che «il primo episodio estorsivo perpetrato mediante l’imposizione a Tedesco della fittizia assunzione
della moglie di NOME appare scaturito dallo sfruttamento da parte di
COGNOME della posizione assunta nel consorzio criminale e dalla fama criminale conquistata nel territorio per ottenere vantaggi indebiti per la consorte».
Ritenuto che laddove il vincolo della continuazione sia invocato in relazione a una pluralità di reati, collegati a un’organizzazione mafiosa, come per COGNOME, occorre «una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, al fine di accertare l’unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso la progressiva appartenenza del soggetto ad una pluralità di organizzazioni ovvero ad una medesima organizzazione» (Sez. 6, n. 51906 del 15/09/2017, RAGIONE_SOCIALE Rv. 271569 – 01).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 luglio 2025.