Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 1428 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 1428 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 21/11/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CARPI il 28/12/2000 COGNOME NOME nato a ARGENTA il 25/05/1982 COGNOME NOME nato a NOVELLARA il 25/03/1967 COGNOME NOME nato a CARPI il 12/03/1995 NOME COGNOME nato a CORREGGIO il 06/06/1977 COGNOME NOME nato a BADIA POLESINE il 28/12/1976
avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilita’ dei ricorsi.
E’ presente l’avvocato COGNOME del foro di MODENA in difesa di: COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME e COGNOME NOMECOGNOME che riportandosi ai motivi insiste nell’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza pronunciata il 21.12.2021 il Gup del Tribunale di Modena, all’esito di rito abbreviato, ha affermato la responsabilità di COGNOME NOME, COGNOME, COGNOME Davis, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME Jonathan in relazione a decine di furti di trattori agric commessi quali reati fine di un’associazione per delinquere finalizzata al furto ed alla successiva rivendita di tali mezzi, destinati ad un mercato estero; tra gl imputati solo COGNOME Jonathan veniva assolto dal reato associativo (capo 33) dell’imputazione) per non aver commesso il fatto.
Interposto gravame, con sentenza in data 21.2.2023 la Corte d’appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha dic:hiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati COGNOME NOME in ordine al reato a lui ascritto al capo 18) e non doversi procedere nei confronti di COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e NOME COGNOME in ordine ai reati loro ascritti ai capi 31) perché l’azione penale non può proseguire per mancanza di querela ed ha rideterminato la pena a COGNOME Adriano, COGNOME NOME, COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME. Ha altresì riconosciuto ad COGNOME Jonathan il beneficio della sospensione condizionale della pena. Ha revocato la pena accessoria della interdizione legale nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME che ha sostituito con l’interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni cinque,
confermando la sentenza impugnata nel resto.
Il presente procedimento ha ad oggetto una pluralità di furti prevalentemente di mezzi agricoli- trattori, sottratti ad aziende agricole del modenese, reggiano e mantovano, commessi dal 18 settembre 2019 fino al novembre del 2020 ma concentrati prevalentemente nei primi sei mesi di questo arco temporale, commessi da parte degli odierni imputati legati tra loro da rapporti di parentela, in quanto sinti stanziati nei due campi nomadi di Novi di Modena. I furti venivano commessi dagli imputati in diverse composizioni con riferimento ai singoli fatti di reato.
L’attività di indagine traeva origine dalla denuncia del furto di un trattore agricol dall’azienda di Artioli Torquato presentata il 19 settembre 2019 e consentiva di far emergere un’attività organizzata di uomini e di mezzi costituita dai componenti delle famiglie sinti imparentate, con suddivisioni di compiti e con l’adozione di modalità tipiche di azione mediante sopralluoghi e valutazioni di fattibilità, riprese fotografiche, attività diretl:a al reperimento di mezzi agri commissionati dietro corrispettivo dal gruppo campano ed a questi consegnati
poco dopo la sottrazione; successivamente i ricettatori trasportavano dalla zona dei furti i mezzi agricoli rubati.
L’ascolto delle attività di captazione autorizzate sulle utenze via via individuate i uso ai sospettati e l’installazione dei GPS sulle autovetture consentiva di distinguere precisi ruoli operativi, esecutori materiali, pali e trait d’union co gruppo dei ricettatori-committenti e di individuare NOME COGNOMEavazza in posizione apicale.
Avverso la sentenza d’appello COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME Adriano, COGNOME, COGNOME e COGNOME NOMECOGNOME tramite il loro difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.
Con il primo deducono,ex art. 606 comma 1, lett. b) cod.pro.pen.,la violazione e l’erronea applicazione dell’art. 416 cod.pen. in relazione all’insussistenza del vincolo associativo.
Si contesta la sussistenza dell’associazione atteso che i sinti agivano interfacciandosi con i ricettatori campani per i quali svolgevano la funzione di manovalanza. inoltre la sussistenza del vincolo andava vagliata con maggiore attenzione laddove vi siano vincoli familiari tra gli imputati.
Con il secondo motivo deducono,ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen.,la violazione ed erronea applicazione dell’art. 624 bis codiipen. per carenza della motivazione con riferimento alla qualificazione di “privata dimora” del capannone di rimessa dei mezzi agricoli.
Si assume che non risulta che il capannone agricolo in cui fu commesso il furto avesse le caratteristiche specifiche dell’abitazione, in cui cioé si potessero svolgere atti della vita privata del titolare in modo riservato e senza possibilità accesso da parte di estranei, mancando altresì una contiguità spaziale tra abitazione e capannone.
Sul punto la sentenza impugnata non dà conto di quali siano gli elementi dai quali poter desumere un’assimilazione del capannone a luogo di privata dimora.
Con il terzo motivo deducono ) ex art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. ) la contraddittorietà della motivazione sul capo 20) per la mancata valutazione critica delle dichiarazioni del coimputato.
Si assume che la colpevolezza degli imputati in relazione al capo 20) viene desunta da conversazioni telefoniche intercettate il 28.12.2019 in stretto dialetto sinti, nel corso delle quali si fa riferimento alle botti di aceto o ad altri elem relativi al suddetto furto ma che vengono ricollegate a detto episodio delittuoso sulla base del fatto che il prevenuto NOME COGNOME avesse una voce molto “concitata ed affaticata”. Tale unico elemento é stato ritenuto sufficiente per ritenere che gli
imputati fossero sul luogo del reato e la voce del COGNOME fosse affaticata perché stavano scaricando botti di aceto.
Vi é altresì un’omessa valutazione di quanto riferito dal coimputato NOME COGNOME in sede di interrogatorio ex art. 415 bis cod.proc.pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.I ricorsi proposti sono inammissibili in quanto reiterativi delle medesime doglianze in ordine alle quali la Corte territoriale si é compiutamente pronunciata.
Ed invero è inammissibile il ricorso per cé:issazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2 n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).
Quanto al primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata ha affrontato con articolate argomentazioni il tema del vincolo parentale che lega gli imputati e che condurrebbe ad escludere il vincolo associativo nella prospettazione difensiva operando buon governo di un principio consolidato, quanto alle distinzioni tra concorso di persone e reato associativo, secondo cui nel concorso di persone nel reato continuato l’accordo criminoso è occasionale e limitato, in quanto volto alla sola commissione di più reati ispirati da un medesimo disegno criminoso, mentre le condotte di partecipazione e promozione dell’associazione per delinquere presentano i requisiti della stabilità del vincolo associativo dell’indeterminatezza del programma criminoso, elementi che possono essere provati anche attraverso la valutazione dei reati scopo, ove indicativi di un’organizzazione stabile e autonoma, nonché di una capacità progettuale che si aggiunge e persiste oltre la consumazione dei medesimi. (Sez. 2, n. 22906 del 08/03/2023, Rv. 284724).
Nella specie la Corte territoriale ha desunto la prova dell’esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle modalità esecutive dei furti perpetrati; quanto al rapporto con i ricettator campani, il compendio intercettivo i dimostrato la sussistenza di un legame costante tra la consumazione dei furti e la successiva cessione dei beni ai campani nonché la realizzazione di ulteriori furti realizzati “in autonomia”, aventi ad oggetto anche beni diversi. Il sodalizio de quo era inoltre dotato di uomini e di mezzi tra i quali veicoli, arnesi atti allo scasso e telefoni ed agiva secondo schemi collaudati.
2.In ordine alla qualificazione di pertinenza delle abitazioni delle autorimesse di cui ai capi 14) e 15) dell’imputazione (oggetto del secondo motivo di ricorso), la Corte territoriale ha fatto buon governo del principio secondo cui ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 624 bis cod. pen., rientrano nell nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale (Sez. 11, n. 31345 de! 23/03/2017, Rv. 270076).
Nella specie la Corte territoriale ha posto in rilievo che le rimesse all’interno del quali erano custoditi i mezzi agricoli erano poste a servizio quali pertinenze delle abitazioni in cui le persone offese, COGNOME NOME e COGNOME NOME, vivevano e svolgevano manifestazioni di vita domestica oltre che lavorativa e l’accesso a detti locali risultava precluso ad estranei essendo l’area chiusa da un cancello che nel caso di NOME era stato forzato.
Il terzo motivo di ricorso è inammissibile sia per le ragioni già esposte sia in quanto sotto l’egida del vizio di motivazione in realtà sollecita una rilettura de compendio istruttorio precluso in sede di legittimità.
Con riguardo al furto di botti d’aceto di cui al capo 20) dell’imputazione in danno di COGNOME NOME, la sentenza impugnata ricostruisce con motivazione logica e conseguenziale la sottrazione della merce avvenuta in Carpi, INDIRIZZO
In particolare assume rilievo la telefonata del 28.12.2019 che sia pure in un clima concitato dà conto delle fasi dell’azione in cui sono coinvolti concretamente da NOME COGNOME, COGNOME NOME e COGNOME mentre il COGNOME si trovava all’esterno.
Rilevanti risultano le richieste del Fulle al Cavazza “di andarli a prendere”, di prestare attenzione ai poliziotti e di aprire il baule per caricare la refurtiva nonché la collocazione tramite GPS dell’auto condotta dal C:avazza proprio sul luogo da dove vennero asportate le botti di ac:eto.
In conclusione i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3000,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende.
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Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché della somma di Euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 21.11.2023