Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38870 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38870 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bari del 21 novembre 2024, che ha confermato la decisione resa il 13 giugno 2022 dal G.U.P. del Tribunale di Foggia, con l quale NOME COGNOME era stato condanNOME alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, quanto ritenuto colpevole dei reati, unificati dal vincolo della continuazione, di cui agli a 81 cod. pen., 7 d.l. n. 4 del 2019, commessi in Cerignola in date 30/04/2019, 10/01/2020 23/04/2020, per l’utilizzo di documenti attestanti situazioni non veritiere e l’omissi informazioni dovute nelle domande presentate al fine di ottenere indebitamente il beneficio d c.d. reddito di cittadinanza.
Rilevato che l’unico motivo di ricorso, con cui si censura la sentenza impugnata sotto il dup profilo della manifesta illogicità della motivazione e della violazione di legge, contestando c vincite al gioco transitassero su conti correnti nella diretta disponibilità dell’imputato, ri invece sulla piattaforma di gioco, della quale erano titolari i gestori, così difettando l’ psicologico del reato, è manifestamente infondato, in quanto ripropositivo di temi adeguatamente affrontati e superati, senza vizi logici, nella sentenza impugnata, nella qual stato evidenziato (pag. 3), in maniera pertinente, che le vincite conseguite dall’imputa concretizzavano in veri e propri accrediti di denaro, quindi in veri e propri accrescimen patrimonio, che l’imputato decideva autonomamente di reinvestire in ulteriori contratti ale di scommessa, così sconfessandosi la tesi del carattere virtuale delle vincite e della impossi configurazione dell’elemento psicologico del reato, caratterizzato dal dolo generico, ossia d consapevolezza della falsità del dato comunicato, sottolineandosi altresì la riferibilità al ri del conto sul quale erano accreditate le vincite, come emergeva dalla indicazione del suo codic fiscale.
Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta, pertanto, sorretta considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/1 dep. 2021, Rv. 280601).
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che a declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’oner pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facolt introdotta dall’art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanz prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le dell’inammissibilità stessa come sopra indicate.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 novembre 2025.