Le Vincite da Gioco Vanno Dichiarate: Analisi di un’Ordinanza della Cassazione
L’obbligo di trasparenza nelle dichiarazioni per l’accesso a benefici statali è un principio cardine del nostro ordinamento. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ha ribadito con forza questo concetto, focalizzandosi sul caso specifico delle vincite da gioco non dichiarate ai fini del reddito di cittadinanza. La pronuncia chiarisce in modo inequivocabile che tali somme, anche se già tassate alla fonte, costituiscono reddito e la loro omissione integra una fattispecie di reato.
I Fatti del Caso: Omessa Dichiarazione e Ricorso in Cassazione
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un cittadino condannato per aver omesso di indicare, nell’autodichiarazione presentata per ottenere il reddito di cittadinanza, la percezione di una somma considerevole, pari a oltre 46.000 euro, derivante da vincite da gioco. L’imputato, dopo la condanna in Corte d’Appello, ha proposto ricorso per cassazione, basandolo su tre motivi principali: l’errata interpretazione della norma sull’obbligo di dichiarazione, la mancanza dell’elemento soggettivo del reato (il dolo) e l’illegittima applicazione della recidiva aggravata.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato in toto le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione conferma la linea interpretativa già consolidata e sottolinea la severità con cui l’ordinamento guarda ai tentativi di ottenere indebitamente sussidi pubblici. Il ricorrente è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le Motivazioni: Analisi dei Punti Chiave
L’ordinanza offre spunti di riflessione importanti su diversi aspetti giuridici. Analizziamo nel dettaglio le motivazioni che hanno portato alla decisione dei giudici.
L’Obbligo di Dichiarare le Vincite da Gioco
Il primo e fondamentale punto chiarito dalla Corte riguarda la natura delle vincite da gioco. Secondo i giudici, queste somme rientrano a pieno titolo nel reddito del nucleo familiare, come definito dall’art. 2, comma 6, del D.L. n. 4/2019. Il fatto che siano assoggettate a una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta non le esclude dal calcolo del reddito complessivo rilevante per l’accesso al beneficio. L’omessa indicazione, pertanto, integra il delitto previsto dall’art. 7, comma 1, del medesimo decreto. La Corte ha definito il motivo di ricorso su questo punto ‘manifestamente infondato’, richiamando la propria giurisprudenza consolidata.
L’Elemento Soggettivo del Reato: Il Dolo
Il ricorrente aveva sostenuto di non sapere di dover dichiarare tali redditi, cercando di far leva sulla mancanza di dolo. Anche questa difesa è stata respinta. La Corte ha specificato che l’ignoranza di una legge extrapenale (in questo caso, la normativa fiscale e assistenziale) che concorre a definire il reato non esclude la responsabilità penale. I giudici territoriali avevano già correttamente argomentato la sussistenza del dolo, e la Cassazione ha confermato che l’errore di diritto non può fungere da scusante.
La Questione della Recidiva
Infine, la Corte ha dichiarato inammissibile anche il motivo relativo all’applicazione della recidiva aggravata. Il ricorrente si era lamentato di una carenza di motivazione sulla sua maggiore pericolosità. I giudici hanno rilevato due profili di inammissibilità: in primo luogo, il motivo sollevato in Cassazione era diverso da quello presentato in appello; in secondo luogo, era manifestamente infondato. La Corte ha infatti sottolineato che la presenza di ben tre precedenti penali e la commissione di un nuovo reato erano di per sé indicatori sufficienti di una maggiore pericolosità, rendendo congrua, seppur sintetica, la motivazione dei giudici di merito.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza della Corte di Cassazione serve come un monito fondamentale per tutti i cittadini che richiedono benefici statali. Le conclusioni che possiamo trarre sono chiare: la massima accuratezza è richiesta nelle autodichiarazioni, poiché le omissioni possono avere gravi conseguenze penali. Le vincite da gioco, così come qualsiasi altro reddito, devono essere sempre dichiarate. Inoltre, la pronuncia ribadisce il principio secondo cui l’ignoranza della legge non scusa (‘ignorantia legis non excusat’), specialmente quando si tratta di norme che definiscono i requisiti per l’accesso a fondi pubblici. Infine, viene confermato che un passato criminale, attestato da precedenti condanne, ha un peso significativo nella valutazione della pena attraverso l’istituto della recidiva.
Le vincite derivanti dal gioco d’azzardo devono essere dichiarate nella domanda per il reddito di cittadinanza?
Sì. La Corte di Cassazione ha confermato che le somme derivanti da vincite di gioco, anche se già soggette a ritenuta alla fonte, concorrono alla determinazione del reddito del nucleo familiare e devono quindi essere indicate nell’autodichiarazione.
È possibile giustificare l’omessa dichiarazione sostenendo di non sapere che le vincite andavano incluse?
No. Secondo l’ordinanza, l’ignoranza della legge che impone di dichiarare tali redditi non esclude il dolo, ovvero l’intenzione di commettere il reato. L’errore sulla legge extrapenale che integra la fattispecie penale non scusa il reo.
L’applicazione della recidiva aggravata richiede sempre una motivazione specifica sulla maggiore pericolosità del reo?
Anche se la motivazione può essere sintetica, deve essere congrua. Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che la presenza di tre precedenti penali e la natura del nuovo reato fossero elementi sufficienti a giustificare la recidiva, rendendo il motivo di ricorso manifestamente infondato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40014 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40014 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VULTAGGIO NOME NOME NOME ERICE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che il primo motivo di ricorso di COGNOME NOME, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 7 comma 1, d.l. n. 4 del 2019 in relazione alla sussistenza de reato per avere omesso di indicare la percezione di redditi derivanti da vincite da gioco, per una somma di C 46.418,06 è manifestamente infondato alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il delitto di c all’art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, l’omessa indicazione, nell’autodichiarazione funzionale al riconoscimento del beneficio del reddito di cittadinanza, delle somme derivanti da vincite di gioco che, in quanto assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, concorrono, ex art. 2, comma 6, d.l. cit., alla determinazione del reddito del nucleo familiare (Sez. 3, n. 27994 del 11/07/2025, Rv. 288378 – 01).
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all’ar 7 / comma 2, d.l. n. 4 del 2019, con riferimento all’elemento soggettivo del reato risulta parimenti manifestamente infondato secondo la stessa prospettazione difensiva per cui l’imputato non sapeva di dovere dichiarare tali redditi ed avendo i giudici territoriali argomentato la sussistenza del dolo in ragione errore di diritto sul legge extrapenale integrante la fattispecie penale.
Rilevato che il terzo motivo di ricorso che contesta l’applicazione della recidiva ex art. 99 comma 4, cod.pen. in assenza di motivazione della maggiore pericolosità è inammissibile per due ordini di ragioni: in appello era stato devoluto il -diverso- profilo di riqualificazione della recidiva ai sensi dell’art. 99 / comma cod.pen. in ragione dell’assenza di una dichiarazione di recidiva, interpretazione contraria all’orientamento di S.U. n. 32318 del 2023, secondo cui non è richiesta una preliminare dichiarazione di recidiva ed è anche manifestamente infondato là dove non si confronta con la circostanza che il ricorrente vanta ben tre precedenti penali e che il nuovo reato risulta indicativo di una maggiore pericolosità, sicchè pur succinta la motivazione è congrua e non specificatamente censurata.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila Oinfavore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 novembre 2025
Il Conjlrej estensore
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