Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 10076 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 10076 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/10/2023
SENTENZA
sul ricorso di COGNOME NOME, nato ad Acerra il DATA_NASCITA, avverso la sentenza in data 04/11/2022 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del primo motivo, udito per l’imputato l’AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO
Bianco, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
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1.Con sentenza in data 4 novembre 2022 la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza in data 21 febbraio 2018 del Tribunale di Noia, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME per essere il reato ascrittogli – falsa attestazione della presenza in ufficio con mezzi fraudolenti commesso in concorso con gli altri dipendenti del Comune di Acerra – estinto per prescrizione e l’ha condannato alle spese in favore della parte civile.
L’imputato ricorre per cassazione sulla base di due motivi.
1.(ith
Con il primo deduce la violazione di legge e la violazione di norme processuali perché, nonostante la nullità dell’udienza del 29 novembre 2017, celebrata in luogo e in orario diverso da quello concordato, in assenza di imputati e difensori di fiducia e alla presenza solo di un difensore d’ufficio, il Tribunale era limitato a prendere atto della nullità e a rinnovare l’escussione del teste, determinando lo stravolgimento della piattaforma istruttoria.
Con il secondo denuncia la violazione di legge e la violazione di norme processuali per inosservanza degli art. 266 e 267 cod. proc. pen. perché le videoriprese erano state effettuate senza il preventivo decreto autorizzativo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
Il primo motivo attiene a un’irregolarità processuale che non produce le nullità paventate dalla difesa, trovandoci fuori dal perimetro fissato dagli art. 177 e ss cod. proc. pen. Il Tribunale, in accoglimento dell’eccezione di parte, ha dichiarato la nullità dell’udienza e ha recuperato l’attività processuale, rinnovando l’istruttoria e garantendo l’esercizio del diritto di difesa. Nell’ordinamento no esistono norme a presidio del rispetto dell’ordine di escussione dei testi. E, per giunta, si ritiene che, se anche il teste abbia sentito l’esame di altri test dell’imputato o abbia parlato con le parti, si tratta di irregolarità non sanzionat processualmente, ma che comporta una maggiore attenzione nella valutazione della prova (Sez. 5, n. 8367 del 26/09/2013, dep. 2014, Calì, Rv. 259036-01). Peraltro, il difensore non ha specificato in cosa sia consistita la lesione del dirit di difesa né ha allegato che quel teste era decisivo ai fini di un’eventuale assoluzione. L’eccezione appare quindi solo formale.
Il secondo motivo attiene all’utilizzabilità RAGIONE_SOCIALE videoriprese ed è disancorato dal dato normativo secondo la costante interpretazione giurisprudenziale. In tema di videoregistrazioni, costituiscono comportamenti “comunicativi”, intercettabili solo previo provvedimento di autorizzazione dell’autorità giudiziaria, quelli finalizzati a trasmettere il contenuto di un pensie mediante la parola, i gesti, le espressioni fisiognomiche o altri atteggiamenti idonei a manifestarlo, mentre sono comportamenti “non comunicativi”, utilizzabili senza alcuna necessità di autorizzazione preventiva dell’autorità giudiziaria se ripresi in luoghi pubblici, aperti al pubblico o esposti al pubblico, tutti quelli, diversi dai pri che rappresentano la mera presenza di cose o persone ed i loro movimenti, senza alcun nesso funzionale con l’attività di scambio o trasmissione di messaggi tra più soggetti (tra le più recenti, Sez. 3, n. 15206 del 21/11/2019, dep. 2020, P., Rv. 279067-02).
Nel caso in esame, trattandosi di videoriprese effettuate all’interno e all’esterno degli uffici del Comune di Acerra, che sono un luogo pubblico, si è al di fuori della disciplina degli art. 266 e 267 cod. proc. pen., come correttamente rilevato dalla Corte di appello.
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P .Q . M .
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Così deciso, il 19 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente