Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 41979 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 41979 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME NOME DATA_NASCITA
NOME NOME il DATA_NASCITA
NOME COGNOME NOME il DATA_NASCITA
SELITA COGNOME NOME il DATA_NASCITA
NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso COGNOMEndo
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Brescia, con sentenza del 13/11/2023, in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bergamo, ha ridetermiNOME la pena inflitta a COGNOME in anni 7 e mesi 6 di reclusione ed euro 60.000,00 di multa, avendo accolto la richiesta di concordato formulata dalle parti in udienza ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.; ha altresì ridetermiNOME la pena inflitta a COGNOME NOME in anni 6 di reclusione ed euro 40.000,00 di multa, emendando l’errore di calcolo in cui era incorso il primo giudice nel determinare la pena irrogata a titolo di continuazione per i reati satellite allo stesso ascritti.
Ha confermato la pena inflitta in primo grado a COGNOME NOME, NOME e NOME.
Le contestazioni elevate a carico dei ricorrenti hanno ad oggetto, per quanto d’interesse, la partecipazione degli imputati ad una serie di episodi riguardanti l’illecita detenzione di rilevanti quantitativi di sostanza stupefacente del ti cocaina, quantitativi che erano importati dai Paesi Bassi ed erano convogliati nelle città di Bergamo, Como e Monza. Le partite di stupefacente erano occultate in garage e appartamenti nella disponibilità del gruppo, tra i quali un garage di uno stabile situato in Zanica (BG), interessato da un servizio di videosorveglianza realizzato dagli organi investigativi mediante installazione di una telecamera montata sul corsello d’ingresso.
Larga parte delle acquisizioni probatorie, secondo quanto sostenuto dai giudici di merito, deriva dal contenuto delle conversazioni intercettate, associate ad operazioni di nnonitoraggio eseguite dalla polizia giudiziaria attraverso servizi di osservazioni e videoriprese, sovente sfociate in operazioni che consentivano il sequestro di rilevanti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina.
Avverso la predetta sentenza d’appello hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati predetti, articolando i seguenti motivi di ricorso, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
Il ricorso di COGNOME NOME consta di due motivi.
Il ricorrente lamenta inosservanza di norme processuali stabilite a pena d’inutilizzabilità e manifesta illogicità della motivazione.
Le COGNOME immagini COGNOME acquisite COGNOME dalla COGNOME telecamera COGNOME installata COGNOME nel COGNOME corsello dell’autorimessa a servizio dello stabile sito in Zanica, alla INDIRIZZO, ed risultati delle intercettazioni telefoniche, i cui decreti autorizzativi sono fonda per quanto attiene al requisito della gravità indiziaria, sulle immagini riprese dalla telecamera installata presso il garage, avrebbero dovuto essere ritenute inutilizzabili. Ciò in quanto le riprese riguardavano l’interno del garage senza essere state previamente autorizzate dal giudice.
Secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, invero, la valutazione sulla ritualità o meno dell’attività tecnica d’indagine di captazione di immagini deve essere effettuata facendo riferimento non tanto al luogo in cui è stata montata la telecamera, ma alle immagini che sono state in concreto acquisite.
Essendo stato il teleobiettivo direzioNOME in maniera tale da riprendere l’interno del garage, risulta del tutto irrilevante che la telecamera fosse stata montata in un luogo parzialmente aperto al pubblico, come sostenuto dalla Corte di merito. Non solo il garage utilizzato dagli imputati è pacificamente assimilabile ad una privata abitazione sotto il profilo del diritto alla riservatezza, ma corsello del garage condominiale, a cui la Corte di appello attribuisce la qualifica di luogo “quasi pubblico”, avrebbe egualmente richiesto ai fini dello svolgimento delle riprese l’emanazione di un decreto motivato dell’Autorità giudiziaria.
La inutilizzabilità non riguarderebbe solo le immagini provenienti dalla telecamera, ma anche i risultati delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, le quali sono state disposte sulla base di gravi indizi ricavati dalle immagini riprese in detta circostanza. Si tratta delle intercettazioni telefoniche ed ambientali acquisite con i decreti emessi in via d’urgenza in data 13/15 settembre 2017 (n. NUMERO_DOCUMENTO830-831-832/17 Reg. Int.), in data 20/21 settembre 2017 (n. 858-859-860-861-862-863/17 Reg. Int.), e di quelle autorizzate con i successivi provvedimenti di proroga emessi nelle date del 28 settembre 2017, 14 ottobre 2017, 27 ottobre 2017, 16 novembre 2017, 28 novembre 2017, 12 dicembre 2017 e 21 dicembre 2017.
II) Erronea applicazione della legge penale; manifesta illogicità della motivazione.
Secondo l’impostazione accusatoria, riferita alla condotta contestata nel capo 37 dell’imputazione, il ricorrente sarebbe stato inviato in Italia, dal 26 ottobre 2017 al 2 novembre 2017, con l’incarico di provvedere a riscuotere i pagamenti relativi ad alcune pregresse cessioni di sostanza stupefacente consumate alcune settimane prima. La Corte di merito, confermando la condanna emessa nel giudizio di primo grado, afferma che “la partecipazione alla
raccolta del corrispettivo, frutto di tali consegne, implica la partecipazione quanto meno a livello morale, in relazione alle precedenti consegne”.
Si tratterebbe, all’evidenza, di una affermazione manifestamente erronea.
L’eventuale concorso morale nella consumazione del reato presuppone che la condotta oggetto di contestazione preceda e non segua la consumazione del reato. Nella vicenda in esame sono state realizzate alcune cessioni di sostanze stupefacenti, suscettibili d’integrare in ogni suo aspetto costitutivo il reat previsto e punito dall’art. 73 del d.P.R. n. 309/90; dopo alcune settimane, a fronte delle difficoltà che erano insorte in merito al pagamento di quelle cessioni, il COGNOME sarebbe stato incaricato di venire in Italia per cercare di riscuotere somme dovute. Non è sostenibile che l’imputato abbia, ponendo in essere tale attività postuma, contribuito, anche soltanto sotto il profilo morale, all consumazione di reati che si erano integralmente realizzati in epoca precedente.
Nessun elemento raccolto nel corso delle indagini, invero, consentirebbe di affermare che COGNOME abbia apportato un qualsivoglia contributo causale nelle fasi ideative, organizzative ed esecutive di quelle cessioni. La Corte d’appello, consapevole della fragilità della propria ricostruzione, aggiunge che, in ogni caso, in data 1 novembre 2017, proprio nel periodo in cui l’imputato si trovava in Italia, si sarebbe verificato un ulteriore episodio di cessione di sostanza stupefacente a cui avrebbe partecipato COGNOME unitamente al coimputato COGNOME. Ebbene, obietta la difesa, a prescindere dalla considerazione che l’imputato avrebbe dovuto, in base a tale ricostruzione, rispondere solo di tale condotta, dell’episodio richiamato in motivazione, consumato in data 1 novembre 2017, non vi è traccia nelle imputazioni elevate a carico di COGNOME.
NOME NOME, a mezzo del difensore, ha articolato un motivo unico di ricorso, deducendo erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione.
Lamenta come la Corte territoriale non abbia fatto buon governo dei principi stabiliti in sede di legittimità, in base ai quali, ove gli indizi consista conversazioni captate nel corso di intercettazioni, senza che sia operato il sequestro della sostanza stupefacente, il giudice deve vagliare con massimo rigore il contenuto dei dialoghi, escludendo interpretazioni ed ipotesi ricostruttive alternative. Peraltro, nel caso in esame non si è in presenza di vere e proprie conversazioni, ma di laconici messaggi cifrati il cui significato sarebbe del tutto incerto ed equivoco.
Incerta sarebbe altresì l’identificazione dell’imputato quale utilizzatore dei telefoni che avevano memorizzato i messaggi d’interesse. Invero, il NOME sarebbe stato identificato quale utilizzatore degli apparecchi telefonici in date diverse da
quelle riguardanti la ricezione e l’invio dei messaggi. E’ notorio che, in contesti come quelli di cui ci si occupa, siano frequentissimi gli scambi delle utenze telefoniche tra i diversi soggetti coinvolti.
NOME COGNOME, a mezzo del difensore, ha articolato un motivo unico di ricorso, deducendo l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena d’inutilizzabilità e la manifesta illogicità della motivazione.
Con argomentazioni del tutto sovrapponibili a quelle rappresentate dal coimputato COGNOME NOME, eccepisce l’inutilizzabilità delle immagini acquisite dalla telecamera posta nello stabile di Zanica e delle intercettazioni telefoniche ed ambientali autorizzate sulla base delle risultanze investigative tratte da quelle immagini.
il ricorso proposto da NOME COGNOME consta di quattro motivi.
Con argomentazioni del tutto sovrapponibili a quelle rappresentate dal coimputato COGNOME NOME, eccepisce l’inutilizzabilità delle immagini acquisite dalla telecamera posta sul corsello d’ingresso dei garage dello stabile sito in Zanica (BG) e delle intercettazioni telefoniche ed ambientali autorizzate sulla base delle risultanze investigative tratte da quelle immagini.
II) Con il secondo motivo di ricorso la difesa lamenta mancanza, contraddittorietà COGNOME e COGNOME manifesta COGNOME illogicità COGNOME della COGNOME motivazione COGNOME in COGNOME ordine all’affermazione di penale responsabilità dell’imputata.
Secondo l’ipotesi accusatoria, NOME COGNOME, nella qualità di compagna convivente del coimputato NOME COGNOME, avrebbe detenuto, su incarico di quest’ultimo, un chilogrammo di sostanza stupefacente.
Tale argomentazione, evidenzia la difesa, sarebbe priva di qualsivoglia fondamento logico ancora prima che giuridico. Ed infatti, tenuto conto che NOME COGNOME – sempre secondo l’impianto della Procura – aveva ricoperto un ruolo rilevante nell’attività di detenzione e spaccio dello stupefacente del tipo cocaina, adottando particolari cautele nello svolgimento dell’attività illecita, non comprende per quale motivo avrebbe dovuto coinvolgere la compagna allo scopo di occultare la sostanza nella loro abitazione.
Nella sentenza manca qualunque spiegazione in ordine all’apporto causale fornito dalla ricorrente nell’attività illecita di cui si discute.
III) Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata riqualificazione del reato ascritto all’imputata nella fattispecie di cui all’art. comma 5, d.P.R. 309/90.
La Corte di merito avrebbe dovuto riqualificare i fatti nell’ipotesi di liev entità in assenza di elementi oggettivi in ordine al tipo ed al quantitativo d
stupefacente detenuto dall’imputata, nonché in ragione del ruolo marginale attribuito alla stessa nella vicenda.
IV) Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’art. 163 cod. pen.
L’accoglimento del motivo relativo alla riqualificazione del reato ascritto all’imputata nell’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 avrebbe permesso la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, tenuto conto dell’incensuratezza dell’imputata e del suo stabile inserimento in un contesto sociale normale, svolgendo la ricorrente una regolare attività lavorativa lecita.
6. Il ricorso di COGNOME consta di tre motivi.
Con il primo motivo, analogamente a quanto dedotto dal coimputato COGNOME NOME, lamenta la violazione e l’erronea applicazione dell’art. 266 cod. proc. pen., con conseguente inutilizzabilità delle immagini acquisite dalla telecamera posta nello stabile sito in Zanica e delle intercettazioni telefoniche ed ambientali autorizzate sulla base delle risultanze investigative tratte da quelle immagini.
Nel caso di specie, lamenta il ricorrente, l’apposizione della telecamera in un luogo “quasi pubblico” (corsello di accesso ai garage dello stabile condominiale), avrebbe imposto l’emissione di un decreto autorizzativo dell’Autorità giudiziaria.
II) Con il secondo motivo la difesa lamenta mancanza ed illogicità della motivazione circa l’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, non avendo la Corte di merito valutato e argomentato in ordine alla ricorrenza di eventuali cause d’immediato proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’artt. 129 cod. proc. pen.
III) Con il terzo motivo deduce mancanza ed illogicità della motivazione in ordine alla quantificazione della pena inflitta all’imputato per i reati allo stes ascritti.
Il fatto che il ricorrente abbia inteso accedere al c.d. “concordato in appello” non esime il giudice dal valutare la correttezza dell’accordo raggiunto dalle parti.
La sentenza impugnata, pure a fronte del grave trattamento sanzioNOMErio adottato, non ha fornito adeguata motivazione sul punto e non ha giustificato la mancata concessione delle attenuanti generiche.
Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso proposto da NOME COGNOME e per il rigetto dei restanti ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso presentati dagli imputati risultano essere tutti manifestamente infondati, ad eccezione del secondo motivo di ricorso proposto da COGNOME NOME, che deve essere accolto nei termini di seguito indicati.
Il primo motivo di doglianza di COGNOME NOME e NOME, nonché il motivo unico proposto da NOME COGNOME possono essere esaminati congiuntamente, stante la sostanziale sovrapponibilità delle ragioni poste a fondamento dei censurati aspetti della sentenza impugnata.
I ricorrenti lamentano che i giudici non avrebbero potuto utilizzare ai fini della decisione le immagini registrate attraverso la telecamera installata nel corsetto delle autorimesse poste a servizio dello stabile di INDIRIZZO, in Zanica, dove insisteva il garage in uso agli imputati, non essendo stata debitamente autorizzata l’attività di videoripresa ivi svolta.
Assumono i ricorrenti che la telecamera era stata posizionata in un luogo che non poteva essere considerato aperto al pubblico; il teleobiettivo, inoltre, era direzioNOME in modo tale da riprendere quello che avveniva all’interno del garage stesso, con grave, indebita intrusione nella sfera privata degli indagati.
La risposta fornita dai giudici di merito, che hanno rigettato le eccezioni difensive sul punto, non soffrono dei vizi lamentati dai ricorrenti, avendo la Corte territoriale adeguatamente vagliato le censure elevate in merito alle attività di videoregistrazione con argomentazioni non meritevoli di essere censurate, perché conformi ai criteri ermeneutici stabiliti in questa sede.
Le Sezioni Unite Prisco, a cui occorre fare riferimento per la risoluzione della questione, hanno affermato che le videoregistrazioni in luoghi pubblici ovvero aperti o esposti al pubblico, non effettuate nell’ambito del procedimento penale, vanno incluse nella categoria dei “documenti” di cui all’articolo 234 del codice di procedura penale, mentre le medesime videoregistrazioni eseguite dalla polizia giudiziaria, anche d’iniziativa, vanno incluse nella categoria delle prove atipiche, soggette alla disciplina dettata dall’articolo 189 del codice di procedura penale (Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, Prisco, Rv. 234267 -01).
E’ stato anche affermato, con la medesima pronuncia (Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, cit., Rv. 234270 -01), che le riprese video di comportamenti “non comunicativi” non possono essere eseguite all’interno del “domicilio”, in quanto lesive dell’articolo 14 della Costituzione, con la conseguenza che ne è vietata la loro acquisizione ed utilizzazione e, in quanto prova illecita, non può trovare
applicazione la disciplina dettata dall’articolo 189 del codice di procedura penale (si veda, anche, Corte cost. n. 135 del 2001).
Le videoregistrazioni eseguite in ambienti in cui è garantita l’intimità e la riservatezza, non riconducibili alla nozione di “domicilio”, sono prove atipiche, soggette ad autorizzazione motivata dell’A.G. e alla disciplina dettata dall’articolo 189 del codice di procedura penale.
E stato pertanto chiarito, nel caso esamiNOME nella pronuncia richiamata, che i c.d. “privè” di un locale notturno non possono essere considerati “domicilio”, neppure nel tempo in cui sono occupati da persone, in quanto il concetto di domicilio individua un particolare rapporto con il luogo in cui si svolge la vita privata, in modo da sottrarre la persona da ingerenze esterne, indipendentemente dalla sua presenza (Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, cit., Rv. 234269 -01).
Stabilito che il regime delle videoregistrazioni di comportamenti “comunicativi” deve seguire il regime previsto per le intercettazioni ambientali, quanto alle videoregistrazioni di comportamenti “non comunicativi”, occorre operare una diversificazione in relazione al luogo in cui l’attività di captazione si è svolta: a) se le videoriprese sono eseguite in luoghi pubblici, ovvero aperti o esposti al pubblico, possono essere effettuate dalla polizia giudiziaria, anche d’iniziativa (senza che occorra un provvedimento motivato dell’Autorità Giudiziaria) ed esse rientrano nella categoria delle prove atipiche, soggette alla disciplina dettata dall’articolo 189 codice procedura penale; b) se le videoriprese sono eseguite in ambienti non riconducibili alla nozione di ma nei quali debba essere garantita l’intimità e la riservatezza, rientrano nell’ambito delle prove atipiche, soggette perciò alla disciplina dettata dall’articolo 189 del codice procedura penale ma necessitano dell’autorizzazione motivata dell’Autorità Giudiziaria (anche con riferimento allo scopo perseguito ovvero agli elementi probatori suscettibili di essere acquisiti attraverso l’atto intrusivo) devono essere giustificate in modo congruo rispetto alla invasività dell’atto e alle esigenze dell’indagine; c) se sono eseguite all’interno del domicilio, vanno qualificate come prove illecite in quanto lesive dell’articolo 14 della Costituzione. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Nel caso in esame, è pacifico che le videoriprese avessero ad oggetto comportamenti non comunicativi e che la telecamera fosse stata posizionata nel corsello dei box di uno stabile condominiale (zona nella quale insiste la corsia percorribile a piedi o in auto che consente gli ingressi ai singoli box auto). Tale luogo deve ritenersi aperto al pubblico, essendo accessibile ai condomini dello stabile e ad un numero indetermiNOME di persone, sia pure appartenenti ad individuate categorie, che hanno la possibilità di introdursi legittimamente al suo interno (familiari e amici dei condomini, manutentori, addetti alle pulizie),
rispetto alle quali non vige uno ius excludendi omnes alios in capo al proprietario del singolo garage.
Pertanto, le videoriprese realizzate nella corsia dei garage e nella zona d’ingresso del box condominiale attenzioNOME, nelle quali sono immortalati i movimenti degli imputati che entravano ed uscivano, trattandosi di luoghi aperti al pubblico, potevano essere effettuate dalla Polizia Giudiziaria anche d’iniziativa, senza necessità di autorizzazione.
Quanto all’ulteriore rilievo mosso dai difensori, concernente il fatto che le riprese abbiano riguardato anche le scene avvenute all’interno del garage, si tratta di mozione puntualmente esclusa dal giudice di merito, il quale ha sottolineato in sentenza che i comportamenti attenzionati e valutati nell’ambito delle indagini sono tutti quelli avvenuti all’ingresso del garage e non al suo interno (cfr. pag. 92 della sentenza di appello: “le immagini riprendono solo una serie di soggetti che entrano ed escono dall’autorimessa con sacchetti e contenitori e le autovetture che ivi entrano ed escono”; “i movimenti attenzionati sono tutti avvenuti all’ingresso del garage e non al suo interno”).
Rispetto a tale affermazione, le critiche difensive si pongono in termini del tutto generici, essendo prive di indicazioni a sostegno della contraria prospettazione.
Ne consegue che le risultanze di tali riprese debbono ritenersi legittimamente utilizzate come prove (atipiche) nel giudizio abbreviato celebrato nel presente procedimento.
Dalla ritualità delle videoriprese realizzate nell’area condominiale dei garage in cui insisteva l’autorimessa in uso agli imputati discende anche l’infondatezza dell’ulteriore censura riguardante l’inutilizzabilità delle intercettazioni telefonic ed ambientali. Difetta invero la dimostrazione dell’assunto dal quale muovono le difese per sostenere l’inutilizzabilità delle immagini acquisite, presupposto dal quale i difensori ricavano la lamentata invalidità dei decreti autorizzativi delle intercettazioni.
3. Passando alle ulteriori doglianze si osserva quanto segue.
Del tutto generico e privo di confronto critico con le ragioni giustificatri della sentenza impugnata, per questo inammissibile, è il ricorso proposto da COGNOME.
E’ d’uopo rammentare come il significato e l’interpretazione delle conversazioni intercettate – ivi comprese quelle che si manifestano attraverso la messaggistica – non possano formare oggetto di sindacato in sede di legittimità.
E’ pacifico che il significato attribuito ai dialoghi ed ai messaggi intercettat costituisca valutazione di merito insindacabile in Cassazione, ove sia sorretta,
come nel caso in esame, da adeguata motivazione, potendo la censura di diritto riguardare soltanto la correttezza logica dei criteri interpretativi. Ne consegue che le valutazioni effettuate dal Giudice di merito sul contenuto delle conversazioni intercettate siano censurabili in sede di legittimità soltanto se ed in quanto si fondino su criteri interpretativi inaccettabili ovvero quando siano applicati in modo scorretto tali criteri (si veda in argomento Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715, così nnassinnata: “In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità”).
Tutto ciò COGNOME premesso, COGNOME deve COGNOME rilevarsi, COGNOME sulla COGNOME base dell’analisi COGNOME delle argomentazioni fornite dal primo giudice, richiamate nella conforme sentenza della Corte di merito, come le conversazioni nelle quali era impegNOME il ricorrente non fossero affatto suscettibili di prestarsi ad interpretazioni equivoche: sebbene taluni acquirenti interpellassero NOME COGNOME adoperando messaggi cifrati, sono stati effettuati puntuali servizi di osservazione dei movimenti dell’imputato, in concomitanza con la ricezione dei messaggi, suscettibili di dimostrare che si trattava di segnali concordati per sollecitare i rifornimento dello stupefacente, a cui l’imputato aderiva recandosi presso l’abitazione del cliente (si veda quanto illustrato nella sentenza di primo grado con riferimento alle cessioni effettuate nei confronti di COGNOME NOME).
Accanto poi ai messaggi nei quali si usavano segni cifrati, si collocano una serie di altre conversazioni il cui significato è, alla stregua della logi ricostruzione offerta dai giudici di merito, chiaro ed inequivocabile, facendosi in esse riferimento a quantitativi, somme di danaro e caratteristiche qualitative delle sostanze stupefacenti.
Quanto alla identificazione dell’imputato quale utilizzatore delle utenze intercettate, la Corte di appello ha fornito, unitamente al primo giudice, una giustificazione attenta e puntuale (cfr. pagg. 95 e 96 della sentenza di appello), avendo posto in rilievo come la individuazione del ricorrente sia avvenuta sulla base di mirati servizi di osservazione della polizia giudiziaria, che ha seguito i movimenti dell’imputato durante la realizzazione dell’attività illecita in concomitanza con le operazioni d’intercettazione.
Rispetto a tale giustificazione le prospettazioni difensive si pongono in termini del tutto ipotetici.
Infine, è d’uopo rilevare come, all’esito delle attività d’intercettazione, i seguito ad una perquisizione effettuata nel domicilio dell’imputato in data
9/12/2019, il ricorrente è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo cocaina ed hashish e di materiale utile per il confezionamento delle dosi, circostanza idonea a riscontrare la validità e la coerenza dell’interpretazione offerta dai giudici di merito in ordine al contenuto delle intercettazioni.
Manifestamente infondati sono i motivi di ricorso proposti dalla imputata NOME COGNOME.
I motivi di doglianza riguardanti l’affermazione di penale responsabilità della NOME sono fondati su prospettazioni del tutto ipotetiche.
La Corte d’appello, unitamente al primo giudice, ha posto in rilievo come NOME COGNOME, nel corso dell’episodio contestato nel capo 54 della rubrica, addebitato anche alla imputata, si affrettò a convocare con urgenza la compagna dopo avere ritirato presso l’abitazione di NOME una partita di 4 kg. di cocaina. In una conversazione registrata tra i due in tale occasione l’uomo dice alla donna di prendere e portare a casa l’oggetto che le consegna, avendo trattenuto tre pezzi. Si raccomanda, inoltre, di essere particolarmente attenta nel trasporto, tenendo la borsa sotto le gambe, poiché aveva scorto una persona sospetta nelle vicinanze.
Secondo i giudici di merito, che sul punto offrono una spiegazione immune da aporie logiche, COGNOME, dopo avere ritirato da NOME NOME 4 kg di cocaina, consegna alla imputata un chilogrammo di cocaina da nascondere. Affidato parte del carico alla compagna, si accerta che l’imputato provvede subito a consegnare la rimanente parte della sostanza stupefacente ad altre persone.
Alla luce del contenuto delle intercettazioni richiamate in sentenza, i giudici hanno ritenuto che la donna fosse perfettamente al corrente del contenuto del plico ricevuto, avendo subito accondisceso alla richiesta del compagno, senza porre domande sulla ragione delle esortazioni da lui provenienti circa l’impiego di particolari cautele nel trasporto.
Si aggiunge in sentenza che NOME aveva già in altra occasione accompagNOME NOME ad effettuare una consegna di stupefacente a COGNOME NOME in data 22/10/2017.
E’ sufficiente rammentare l’insindacabilità, in sede di legittimità, dell censure volte a sottoporre alla Corte regolatrice la rivalutazione del materiale probatorio esamiNOME nei gradi di merito, in presenza di una motivazione che dia conto in modo coerente e logico del percorso valutativo posto a fondamento del decisum.
Risultano inammissibili, in questa sede, le doglianze finalizzate a porre in discussione le valutazioni dei giudici di merito sul piano della ricostruzione dei fatti e dell’interpretazione del materiale probatorio, profili sottratti al giudiz
cassazione, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (tra le tante, da ultimo, Sez. 6 n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601:”In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento dell decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati da giudice del merito”).
In tema di giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito.
I motivi di ricorso di che trattasi sollecitano indebitamente valutazioni in fatto, come tali riservate ai giudici di merito, a fronte di un percorso argomentativo (come quello della sentenza impugnata) che certamente non può dirsi manifestamente carente, o illogico, o contraddittorio e che, in realtà, affronta puntualmente tutte le questioni poste.
4.1. Del pari inammissibile è la doglianza con cui la difesa si duole della mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
La Corte di merito ha fatto buon governo della norma che si assume violata nel ricorso: attingendo correttamente a tutti i dati probatori disponibili ed effettuando una valutazione complessiva della condotta dell’imputata, ha negato la ricorrenza della fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, evidenziando non solo l’aspetto riguardante il rilevante dato quantitativo, ma anche il rapporto fiduciario esistente con COGNOME, il quale si collocava in una posizione semi-apicale all’interno del gruppo dedito al traffico di stupefacenti.
Si tratta di congrua motivazione, suscettibile di mettere al riparo la decisione da vizi rilevabili in sede di legittimità. Sul punto vale la pena ricordare che anche la recente giurisprudenza a Sezioni Unite (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, COGNOME), pur richiamando la necessità di una valutazione complessiva e contestuale dei presupposti per l’applicabilità del quinto comma dell’art. 73, d.P.R. 309/1990, ha chiarito che «all’esito della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioé che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri, come per l’appunto
affermato nei precedenti arresti delle Sezioni Unite» (con evidente riferimento alle precedenti pronunzie Sez. U, Sentenza n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911, e Sez. U, Sentenza n. 17 del 21/06/2000, COGNOME e altri, Rv. 216668, secondo cui l’ipotesi di lieve entità di cui all’art. 73, comma quinto, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione – mezzi, modalità, circostanze dell’azione – con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l’eventuale presenza degli altri).
4.2 Il quarto motivo di ricorso è destituito di fondamento: come rilevato dalla Corte di merito, la pena inflitta non consente la concessione del beneficio invocato.
5. Quanto alla posizione di COGNOME.
Il ricorso è inammissibile. COGNOME A seguito della reintroduzione del cd. patteggiamento in appello di cui al recente art. 599-bis cod. proc. pen. rivive il principio – elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dall’art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto legge n. 92 del 2008 – secondo cui il giudice di appello, nell’accogliere la richiesta di pena concordata, a causa dell’effetto devolutivo, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di impugnazione, deve limitare la sua cognizione ai motivi non rinunciati e non è tenuto ad offrire giustificazioni in ordine al mancato proscioglimento dell’imputato per taluna delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen. in considerazione della radicale diversità esistente tra l’istituto dell’applicazione della pena su richiesta delle par e l’istituto in esame (tra le altre, Sez. 6 n. 35108 del 08/05/2003, Rv. 226707, Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009 – dep. 2010 – Rv. 245919). Invero, la rinuncia ai motivi determina una preclusione processuale che impedisce al giudice di farsi carico di quanto deve ormai ritenersi non più devoluto alla sua cognizione. È, dunque, inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accor sulla pena in appello.
Si è quindi precisato che: “In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di
proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quel prevista dalla legge” (così, ex multis Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).
Ciò posto, tutte le ragioni espresse nel ricorso, non rientrano nel numerus clausus dei motivi per cui è proponibile l’impugnazione avverso la sentenza resa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.: il primo motivo di ricorso attiene ad una questione a cui il ricorrente ha rinunciato; il secondo motivo attiene alla violazione dell’art. 129 cod. proc. pen., sulla quale il giudice non è tenuto a motivare; il terzo motivo, riguardante il trattamento sanzioNOMErio, non attiene a questioni che involgono l’illegalità della pena.
6. E’ fondato invece il secondo motivo di ricorso proposto da COGNOME NOME.
Il giudice di primo grado ha posto in evidenza come il coinvolgimento dell’imputato nell’attività del gruppo sia venuta in rilievo nel periodo tra il 2 ottobre ed il 2 novembre 2017. In detto periodo egli viene intercettato insieme a COGNOME COGNOME a bordo del veicolo intestato a quest’ultimo. Nella conversazione intercettata in auto in data 28/10/2017, COGNOME e COGNOME fanno esplicito riferimento alla consegna di panetti di stupefacente dietro il corrispettivo di 37.000 euro (progressivo 1222 RIT.862/17, pagina 267 dell’allegato 10 dell’informativa n. 449/12-2016: dopo che COGNOME ha consegNOME due panetti a Balla Arjan, COGNOME COGNOME quanti panetti gli abbia dato e se sia riuscito a venderne qualcuno, ritirando il corrispettivo).
Nella conversazione registrata al progressivo n. 1134 RIT 862/2017, mentre i due sono sotto casa di COGNOME NOMENOME COGNOME a COGNOME di avvisare NOME NOME si trovano sotto casa di COGNOME, detto “il calabrese” e COGNOME COGNOME quanti soldi questo debba corrispondere.
In quella circostanza, COGNOME si lamenta del fatto che “NOME” (soprannome del coimputato NOME) incarichi più persone di fare le consegne, demandando a terzi soggetti il ritiro del denaro ritenendo che questo influisca negativamente sull’andamento dell’attività criminosa (“così non si sa chi ha preso cosa e quanti panetti’). In detta circostanza COGNOME lo rassicura affermando che “queste cose non accadranno mai più” e sottolineando di essere arrivato dall’Olanda per mettere un po di ordine (progressivi n. 886, 889 e 890).
Nella conversazione di cui al progressivo n. 1308 RIT 862/2017, COGNOME COGNOME a COGNOME COGNOME scrivere a NOME per informarlo che sono stati dal marocchino (EI COGNOME), il quale aveva detto di non avere i soldi.
I giudici di merito hanno ritenuto la compartecipazione di COGNOME negli episodi riguardanti la detenzione e la cessione di stupefacente nel periodo in cui questi si porta in Italia, agendo al fianco di COGNOME, come risulta eloquentemente rappresentato dal contenuto dei colloqui intercettati nell’autovettura di quest’ultimo richiamati nella sentenza di primo grado.
La Corte d’appello, investita delle doglianze difensive, ha sostenuto, unitamente al primo giudice, che i colloqui intercettati – specie quello nel quale COGNOME affermava di essere venuto in Italia per portare ordine negli affari fossero idonei a dimostrare la partecipazione dell’imputato anche negli episodi di detenzione della sostanza stupefacente anteriori al 26 ottobre 2017.
Detti colloqui, si legge nella sentenza di appello, rivelerebbe come il ricorrente abbia offerto un contributo “quanto meno a livello morale” in relazione alle attività illecite poste in essere dal gruppo nel periodo antecedente al 26 ottobre 2017.
La scarna motivazione deve ritenersi inidonea a sostenere il decisum: non si chiarisce in motivazione quali siano gli episodi verficatisi anteriormente alla sua venuta in Italia di cui debba rispondere l’imputato e come si sia manifestato il contributo offerto rispetto ad essi. Il generico riferimento ad una partecipazione “quanto meno a livello morale” nelle vicende pregresse è formula vuota di reale significato, inidonea a rendere conto degli elementi dai quali sia desumibile l’apporto fornito dall’imputato – sia pure attraverso un rafforzamento del proposito criminoso altrui – nella fase ideativa o esecutiva delle condotte criminose.
Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alle condotte contestate a COGNOME anteriormente al 26 ottobre 2017 con rinvio alla Corte d’appello di Brescia, altra sezione, per nuovo esame sul punto.
7. In ragione di quanto precede sono dichiarati inammissibili i ricorsi proposti da COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e COGNOME con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000). E’ annullata la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente alle statuizioni concernenti le condotte contestate come commesse anteriormente al 26/10/2017, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d’appello di Brescia. E’ rigettato nel resto il ricorso di COGNOME NOME.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME, limitatamente alle statuizioni concernenti le condotte contestate come commesse anteriormente al 26.10.2017, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Brescia. Rigetta il ricorso nel resto. Dichiara inammissibili i ricorsi proposti da COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e COGNOME, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno a favore della Cassa delle ammende.
In Roma, così deciso il 24 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
s (krt Il Pre idente