Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 49789 Anno 2023
RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 1 Num. 49789 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
1. Con sentenza del 20/9/2022 la Corte di appello di Reggio Calabria ha riformato la sentenza del 18/7/2018 del GUP del Tribunale di Palmi, a seguito di giudizio abbreviato, che aveva assolto NOME COGNOME (odierno ricorrente) e Relatore: COGNOME Data Udienza: 04/07/2023
NOME COGNOME dalle accuse di danneggiamento della vettura Fiat Punto TARGA_VEICOLO di proprietà di NOME COGNOME, ma in uso anche a NOME COGNOME, e di illegale detenzione e porto in luogo pubblico di materiale esplodente ad elevata potenzialità, fatti commessi in Gioia Tauro il 5/1/2016; nonché dal reato di violenza privata aggravata in danno di NOME COGNOME e NOME COGNOME, commesso in Palmi il 27/5/2016.
Proposto appello dal Pubblico ministero, la Corte territoriale – previa rinnovazione della istruttoria dibattimentale – ha condannato gli imputati alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione ed C 5.000 di multa ciascuno per i primi due delitti, confermando l’assoluzione per la violenza privata aggravata.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, deducendo i seguenti motivi di impugnazione, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione, a tenore dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con articolato motivo si è eccepita l’inutilizzabilità degli atti riguardant le operazioni di parametrazione oraria della telecamera posizionata presso l’abitazione della famiglia COGNOME in INDIRIZZO, unica ad avere ritratto i due imputati nella notte dei fatti; la difesa ritiene tali operazioni c atto irripetibile, ma svolto da personale del Commissariato di P.S. di Gioia Tauro senza l’osservanza delle formalità di cui all’art. 360 cod. proc. pen.
Il ricorrente rileva che il mancato avviso ai difensori di tale operazione integra una ipotesi di nullità di ordine generale a regime intermedio, ed osserva che i 26 fotogrammi estrapolati da tale telecamera non possono essere più ritenuti rappresentativi di un tutto. Dunque, ciò si riverbera negativamente sulle ritenute aggravanti di cui agli artt. 625 n. 7 e 61 n. 2 cod. pen.
A monte, si censura che l’accertamento tecnico diretto a verificare la parametrazione oraria della telecamera era atto non più ripetibile dopo il distacco della telecamera da ogni collegamento, come aveva riferito il teste COGNOME nella rinnovata istruttoria, aggiungendo che tali controlli tecnici erano stati effettuati su delega del Pubblico ministero dopo la sentenza di assoluzione.
Il ricorrente rivendica che la formulata eccezione di nullità patologica presenta i necessari requisiti di indicazione specifica dell’atto che si assume inutilizzabile (operazione di parametrazione), della ragione di detta inutilizzabilità
(violazione del diritto di difesa) e della rilevanza di detto atto (decisione circa contestata aggravante di cui al capo 1).
Ulteriormente, si rimarca che le perplessità illustrate dal primo giudice in ordine all’assunzione del dato dello scarto temporale di 12 minuti sono rimaste intatte, in particolare laddove stigmatizzavano che nel verbale di estrazione del filmato dalla telecamera COGNOME non si era dato atto delle modalità di accertamento dell’ora effettiva da porre in comparazione con quella erronea impostata nel sistema di registrazione; ciò avrebbe richiesto la precisa annotazione anche dei secondi. Ne risulta confermata la mancanza di un accertamento tecnico irripetibile idoneo a corroborare il rilevato sfasamento.
2.2. Non vi sarebbe, invece, alcuna incertezza quanto all’orario in cui la persona offesa aveva effettuato la chiamata al NUMERO_TELEFONO di emergenza NUMERO_TELEFONO, che nell’annotazione di primo intervento viene indicata alle ore 2.35, dovendosi dunque ritenere a quell’ora già consumato il danneggiamento.
Pertanto, i due imputati scendevano dalla loro vettura a fatto compiuto, dopo avere udito il boato, e non prima.
Il ricorrente, ancora, si chiede quali siano i “molti altri aspetti della vicenda che avvalorerebbero la responsabilità del COGNOME, profili soltanto evocati, ma non esplicitati nell’impugnata sentenza, così integrando il vizio di omessa motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato su motivi inammissibili, in quanto reiterativi di quell proposti nel gravame e manifestamente infondati.
Va escluso che possano qualificarsi come atto irripetibile le operazioni di parametrazione oraria della telecamera collocata presso l’abitazione della famiglia COGNOME in INDIRIZZO, che aveva ritratto i due imputati nella notte dei fatti. Invero, trattasi di dati equiparati ai documenti ex art. 234 cod. proc. pen. che sono stati acquisiti dalla polizia giudiziaria, analizzati mediante il rialline mento degli orari sulla base di dati concreti, e valutati nel loro complesso, come ha evidenziato la sentenza impugnata (pagine 9 e 10).
In tali termini è l’esegesi di questa Corte: «Le videoregistrazioni effettuate dai privati con telecamere di sicurezza sono prove documentali rappresentative, acquisibili ex art. 234 cod. proc. pen., sicché per la loro utilizzazione in giudizi non è necessario procedere alla diretta visione nel contraddittorio delle parti, alle quali è garantito il diritto di prenderne visione e di ottenerne copia» (Sez. 5, n. 31831 del 06/10/2020, Comune, Rv. 279776; Sez. 5, n. 21027 del 21/02/2020, Nardi, Rv. 279345). Né le operazioni di riallineamento cronologico, come quelle effettuate nella specie, hanno comportato alcuna alterazione dei dati originali
ovvero alcuna attività manipolatoria della videoregistrazione, tale da intaccarne l’integrità e la riproducibilità, così da imporre il ricorso allo strumento dell’accer mento ex art. 360 cod. proc. pen., necessario soltanto quando l’oggetto di tale accertamento – persone, cose o luoghi – sia passibile di modificazione.
Ciò premesso in ordine alla natura documentale dei dati derivanti dalla videoregistrazione, la cui utilizzabilità nel presente giudizio è fuori discussione, va specificato che l’impugnata sentenza ha dato congrua e corretta motivazione in ordine all’accertamento di compatibilità degli orari in cui avvenne l’esplosione con le condotte degli imputati immortalate dalla telecamera COGNOME, come illustrato alle pagine 11/12.
Costoro erano usciti dalla macchina, secondo la registrazione della telecamera, alle ore 2.48.22, quindi da riportare alle ore 2.36.22 per lo scarto cronologico; alle 2.37.52 (2.49.52 orario COGNOME) i due correvano verso la loro Fiat Punto e scomparivano alla vista della telecamera alle ore 2.38.02 (2.50.02 orario COGNOME). Orari pienamente compatibili con le chiamate telefoniche del poliziotto COGNOME, residente a Marina di Gioia Tauro, che avvisava del boato alle ore 2.39, e della danneggiata COGNOME, che contattò il NUMERO_TELEFONO di Reggio Calabria alle ore 2.42, dopo avere udito l’esplosione.
Ciò è emerso a seguito di escussione – in sede di rinnovazione istruttoria esperita dalla Corte di appello – del teste di polizia giudiziaria dott. COGNOME NOME COGNOME, all’epoca dei fatti in servizio presso il Commissariato di Gioia Tauro, il quale ha inquadrato con precisione i tempi dell’esplosione, come risultanti dalla videoregistrazione, tarata dei 12 minuti in eccesso, con le informazioni rese dai citati testimoni.
Le contrarie allegazioni del ricorrente sono sfornite di ogni base concreta, non si confrontano con gli argomentati rilievi dei giudici di appello, e si risolvono in una ingiustificata petizione di principio laddove affermano che i due imputati sarebbero scesi dalla loro vettura a fatto compiuto, dopo avere udito il boato, e non prima.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., non risultando profili di esenzione da responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno 4 luglio 2023
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Il Consigliere estensore
Il Presidente