Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 20346 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 20346 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/02/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto dal RAGIONE_SOCIALE;
nel procedimento relativo a
COGNOME NOME NOME a Taurianova il DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L’Aquila del 21/06/2022;
visti gli atti, il provvedimento impugNOME ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila, con l’ordinanza in epigrafe GLYPH ha respinto il reclamo introdotto dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, avverso la decisione del Magistrato di Sorveglianza relativa ad NOME COGNOME (sottoposto al regime differenziato di cui all’art.41-bis Ord.pen.), in tema di esecuzione dei colloqui visi con gli aventi diritto con la modalità RAGIONE_SOCIALE videocomunicazione data la proroga RAGIONE_SOCIALEo stato di emergenza correlato alla pandemia.
In motivazione si afferma, in sintesi, che: a) lo stato di emergenza nazionale per la pandemia da COVID-19 è stato prorogato sino al 31 luglio 2021, il che rende attuale la previsione di limitazioni agli spostamenti tra le regioni; b) il colloq con i familiari gode di particolare tutela ed è elemento essenziale del trattamento; c) il colloquio mensile rischia di non poter essere effettuato in presenza, a causa RAGIONE_SOCIALEe limitazioni ricollegabili alla emergenza sanitaria; d) non può dirsi satisfatti RAGIONE_SOCIALEe esigenze comunicative la sostituzione del colloquio visivo, sia pure a distanza e con modalità che ne assicurino la registrazione e la riservatezza, con quello telefonico; e) la evoluzione tecnologica, da un lato, e alcuni arrest giurisprudenziali (Sez. I n. 23819 del 2020), dall’altro, rendono possibile e adeguata la comunicazione visiva a distanza, anche per i soggetti sottoposti al regime differenziato.
Avverso la detta ordinanza propone ricorso per cassazione – a mezzo RAGIONE_SOCIALE Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato e di quella Distrettuale di L’Aquila – il RAGIONE_SOCIALE– Dipartimento RAGIONE_SOCIALE (DRAGIONE_SOCIALE).
In particolare, con articolato motivo, il ricorrente deduce erronea applicazione di legge. Con circolare del D.A.P. in data 12 marzo 2020 la disciplina relativa ai colloqui in modalità di videocomunicazione, in relazione alla emergenza pandemica, è stata estesa ai soggetti ristretti in Alta Sicurezza, con espressa esclusione di quelli sottoposti al regime differenziato di cui all’art.41-bis Ord.pen Nessun provvedimento legislativo o regolamentare ha mai esteso la possibilità RAGIONE_SOCIALEe videocomunicazioni al particolare settore del regime differenziato di cui all’art.41-bis Ord.pen., essendo stata esclusivamente prevista, in caso di difficoltà di spostamento tra le regioni, una conversazione telefonica supplementare. Il Tribunale, pertanto, avrebbe esteso in modo illegittimo tale possibilità ad NOME COGNOME, posto che la stessa emergenza sanitaria, pur se prorogata, non rappresenta un fatto di entità tale da determinare la deroga generalizzata alle ordinarie modalità di fruizione dei colloqui visivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.
Come è noto l’emergenza epidemiologica da COVID-19 è stata considerata una fattispecie riconducibile a quei presupposti di eccezionalità ai quali questa Corte ha condizioNOME la concedibilità del video colloquio.
In particolare, la normativa dettata in ragione RAGIONE_SOCIALE situazione epidemiologica, da ultimo con la legge n. 15/2022 (sino al 31 dicembre 2022) che ha prorogato la speciale disciplina anche oltre lo stato di emergenza cessato alla data del 31 marzo 2022, ha compiuto una valutazione del contesto epidemiologico come suscettibile di costituire quella impossibilità ovvero gravissima difficoltà al colloquio presenza che giustifica il ricorso al video colloquio.
La normativa di contrasto all’epidemia da Covid 19 è stata modulata in ragione del livello di aggressività del virus e RAGIONE_SOCIALE‘efficacia dei presidi sanitari, passando così da interventi che privilegiavano il controllo sulla circolazione degli individui interventi di forte incentivazione del ricorso al vaccino, sino alla situazione attual nella quale, fermo il costante monitoraggio RAGIONE_SOCIALE situazione sanitaria diffusa, si va verso una eliminazione di qualsiasi obbligo comportamentale e ad una semplice raccomandazione ai richiami vaccinali. Ne consegue che, pur cessato lo stato di emergenza, rimaneva dunque, almeno sino al 31 dicembre 2022, uno specifico rilievo RAGIONE_SOCIALE complessiva situazione epidemiologica nel giudizio che gli uffici di sorveglianza devono compiere.
La giurisprudenza si è dunque dovuta confrontare con situazioni nelle quali i divieti di circolazione potevano costituire oggettivo impedimento al colloquio in presenza, con una successiva fase nella quale, perdurando lo stato di emergenza, i divieti di circolazione erano stati rimossi (dall’aprile 2021), sino a quella attua nella quale, cessato lo stato di emergenza, rimane comunque un livello di attenzione verso una condizione epidemiologica non debellata, ma certamente, grazie alla campagna vaccinale, molto meno aggressiva.
Coerentemente, è stato affermato il principio secondo il quale il Tribunale di sorveglianza, ove si pronunci dopo la eliminazione dei divieti di circolazione, deve confrontarsi con tale dato, sì da dare una specifica motivazione del fatto se, in quel contesto normativo e sanitario e tenuto conto dei dati specifici inerenti ciascun detenuto interessato, vi sia almeno una gravissima difficoltà al colloquio in presenza (Sez. I, 28 settembre 2022, n. 42654, non massimata).
Con il diverso livello degli interventi di contrasto alla pandemia il legislatore h quindi compiuto una valutazione RAGIONE_SOCIALE gravità RAGIONE_SOCIALE situazione sanitaria, di talché, a seconda RAGIONE_SOCIALE‘intensità dei provvedimenti di contrasto, inversamente
proporzionale è l’onere motivazionale del giudice di sorveglianza nel giudizio di cui trattasi.
Ciò posto si rileva che, nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha giustificato la concessione del video colloquio sulla base RAGIONE_SOCIALE sola situazione pandemica, senza minimamente considerare il contesto di riferimento. In particolare, non sono stati evidenziati dati allarmanti con riguardo proprio alla pandemia tenuto anche conto che l’autorizzazione del Magistrato di sorveglianza (confermata in sede di reclamo) era stata concessa senza scadenza.
Il provvedimento impugNOME, quindi, presenta il vizio lamentato non avendo spiegato, in modo specifico, le ragioni RAGIONE_SOCIALE gravissima difficoltà al colloquio in presenza contenendo, invece, un generico riferimento soltanto alla pandemia.
Alla luce RAGIONE_SOCIALEe considerazioni che precedono, l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio ; atteso che la speciale normativa dettata proprio in ragione RAGIONE_SOCIALE situazione epidemiologica è cessata alla data del 31 dicembre 2022 e che il Tribunale di sorveglianza ha fondato la propria decisione prendendo in considerazione unicamente la pandemia.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata. Così deciso il 24 febbraio 2023.