Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 29542 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 3 Num. 29542 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/04/2025
TERZA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a Napoli il 20/06/1995;
nel procedimento a carico dei medesimi visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale dr. NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione nei confronti di COGNOME e COGNOME, e il rigetto delricorso di COGNOME NOME;
1.Avverso la predetta sentenza COGNOME COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno proposto ricorso per cassazione.
2.COGNOME NOME deduce due motivi con cui solleva vizi di violazione di legge e di contraddittorietà di motivazione con riferimento alla sussistenza del reato e alla intervenuta prescrizione del medesimo.
La corte di appello nulla avrebbe detto sulla seconda fattispecie diversa da quella di cui al citato art. 6 ter, da ritenersi assorbita dalla prima.
Quanto a quest’ultima mancherebbe l’elemento oggettivo e soggettivo.
COGNOME infatti non sarebbe stato trovato in possesso di alcuno strumento atto ad offendere. Inoltre i fatti non sarebbero accaduti nelle immediate adiacenze dei luoghi ove si
– Relatore –
Sent. n. sez. 698/2025 UP – 16/04/2025 R.G.N. 33109/2024
svolgevano attività sportive.
Quanto poi nuovamente al capo b) della sentenza si tratterebbe di fattispecie, ex art. 4 L. 110/1975 estinta per prescrizione.
3.COGNOME con un unico motivo ha dedotto vizi di violazione di legge e di motivazione.
Si afferma la mancata considerazione della fattispecie di cui al capo b) e del suo assorbimento nel reato di cui all’art. 6 ter precedentemente citato.
Quanto a quest’ultima mancherebbe l’elemento oggettivo e soggettivo. COGNOME infatti non sarebbe stato trovato in possesso di alcuno strumento atto ad offendere. Inoltre i fatti non sarebbero accaduti nelle immediate adiacenze dei luoghi ove si svolgevano attività sportive.
4.Di COGNOME Jacopo con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 6 ter L. 401/1989 e il vizio di mancanza di motivazione. Non sussisterebbe il requisito delle immediate vicinanze a luoghi ove si svolgano attività sportive. E anche quello della correlazione dei fatti di possesso di materiale atto ad offendere alla manifestazione sportiva da svolgersi.
5.Con il secondo motivo deduce i vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine all’art. 131 bis c.p.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Devono considerarsi omogenei i motivi sulla sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato proposti da tutti i ricorrenti e quelli sulla mancata considerazione del capo b) come dedotti da COGNOME e da COGNOME. Tutti da esaminarsi quindi congiuntamente.
2.Manifestamente infondata Ł la censura sul capo b), atteso che il primo giudice ha espressamente dichiarato la fattispecie assorbita dal capo a) e conseguentemente ha disposto condanna per il solo “reato”, evidentemente residuale, di cui al capo a). NØ risulta impugnazione circa la mancata indicazione, nel dispositivo della prima sentenza, del capo b), quale fattispecie assorbita, e come tale passata in giudicato. Conseguentemente destituita di fondamento Ł anche la osservazione del Savastano sulla intervenuta prescrizione del reato suddetto.
3.Quanto al capo a), i giudici con coerenza e linearità hanno spiegato il rinvenimento di materiale atto ad offendere, attribuibile agli imputati e correlato alla partita programmata tra RAGIONE_SOCIALE e Cavese, così da integrare un primo requisito della fattispecie ascritta. L’appurato rinvenimento sia di un assembramento di piø uomini intorno alla 15.00, tifosi della Casertana, in pessimi rapporti con le tifoserie delle due squadre di calcio in procinto di sfidarsi quel giorno sempre alle ore 15.00 (con partita destinata a terminare alle 16.45), sia della presenza, nel luogo di assembramento, di tre auto, con all’interno il predetto materiale, di cui una del COGNOME e guidata dal COGNOME, un’altra in uso a Savastano (datosi alla fuga), con gli sportelli aperti e di proprietà della sua compagna, non presente in loco; la circostanza, altresì, per cui il COGNOME, che era in compagnia del COGNOME, indossava altresì un corpetto in plastica realizzato artigianalmente e come tale funzionale a parare colpi, sono tutti dati coerentemente e complessivamente valorizzati per ascrivere ai ricorrenti la disponibilità e quindi il possesso di materiale contundente in funzione di un programmato scontro con le tifoserie o una delle tifoserie della partita programmata e prima citata.
4.Diverse considerazioni devono formularsi in ordine alla ritenuta immediata vicinanza dei ricorrenti rispetto al luogo della programmata partita di calcio. Questa Corte ha precisato che il concetto di “immediate vicinanze”, previsto nella norma incriminatrice di cui all’art. 6 ter
della l. 13 dicembre 1989, n. 401, va enucleato caso per caso, con riferimento alle caratteristiche dei luoghi e alla possibilità di agevole raggiungimento dei luoghi adiacenti allo stadio. (Nella specie, la Corte ha confermato la sentenza di condanna per il reato in esame, di un soggetto trovato in possesso di sette sassi e di un petardo mentre circolava, a bordo della propria autovettura, a circa un km dallo stadio) (Sez. 3, n. 29601 del 18/05/2011, COGNOME, Rv. 251016 – 01). Nel caso di specie i giudici di appello hanno condiviso le ragioni del primo giudice circa il requisito della condotta posta in essere “”nelle immediate vicinanze”, che sono state espresse nel senso che i nove chilometri di distanza tra il luogo di assembramento e lo stadio sarebbero stati percorribili in pochi minuti. Si tratta di una motivazione insufficiente, sostanzialmente assertiva, in assenza di ogni spiegazione di tale conclusione alla luce del caso concreto e delle “caratteristiche dei luoghi e …. possibilità di agevole raggiungimento” come invece richiesto dalla giurisprudenza di legittimità. La carenza di tale approfondimento assorbe la censura in tema di art. 131 bis c.p. proposta dal Di COGNOME.
5.Consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di COGNOME COGNOME perchØ il reato Ł estinto per prescrizione, atteso che, considerata per lo stesso la ritenuta recidiva semplice (come in tal senso specificata nella sentenza di appello) e ritenuto il fatto commesso in data 12.10.2016, la prescrizione risulta maturata, calcolato il periodo di sospensione, in data 07.09.2024. Invece, va annullata la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della corte di appello di Napoli. Per COGNOME infatti, come meglio specificato nel capo di imputazione riportato con la sentenza di appello, risulta chiaramente contestata la recidiva reiterata e specifica per cui la prescrizione risulta maturata alla data, considerata la intervenuta sospensione, del 9.3.2027. Per COGNOME invece, nella prima sentenza – in assenza di specificazione in tal senso nel capo di imputazione come ivi riportato – si rimarca la sussistenza di recidiva, senza che tuttavia possa apparire univocamente risolutivala mancata indicazione della stessa, per il COGNOME medesimo, nel capo di imputazione della sentenza di appello, siccome la prima pagina di tale sentenza, recante il capo di imputazione e, immediatamente di seguito, la recidiva per taluni imputati, Ł seguita da una seconda pagina completamente bianca, che quindi non consentono sul punto un chiaro e univoco accertamento, per questa Corte, della recidiva ascritta al COGNOME, alla luce degli atti disponibili. Trattasi comunque di aspetto che potrà essere esaminato in sede di rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME perche’ il reato e’ estinto per prescrizione. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME Michele con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della corte di appello di Napoli.
Così Ł deciso, 16/04/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME