Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 39692 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 39692 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo nel procedimento nei confronti di COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a COGNOME, avverso l’ordinanza del Tribunale di Palermo del 27/03/2024; visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto che il ricorso venga rigettato;
letta la memoria depositata dal difensore dell’indagato, AVV_NOTAIO, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile o comunque rigettato.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Palermo con ordinanza del 27 marzo 2024 (motivazione depositata il successivo 26 aprile) ha annullato l’ordinanza genetica applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti di COGNOME NOME in relazione agli addebiti provvisori di cui all’art. 416 bis, commi 1, 2, 3, 4 e 5, cod. pen. e all’art. 99, 81 cpv. cod. pen. e 2, 4 e 7 della I.n. 895
del 1967, aggravato ex art. 416 bis.1 cod. pen. .
Avverso l’ordinanza del riesame il Procuratore della Repubblica di Palermo ha proposto ricorso nel quale deduce due motivi, incentrati sul vizio di motivazione del provvedimento impugnato che avrebbe operato una valutazione illogica, incompleta e parcellizzata degli elementi indiziari posti a fondamento dell’ordinanza genetica, dai quali al contrario emerge la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato per entrambi gli addebiti al predetto provvisoriamente contestati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Invero, «in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito» (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976 – 01). Inoltre, «in tema di misure cautelari personali, nel caso in cui sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio della motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la verifica delle ragioni affermative della gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato e il controllo della congruenza della motivazione devono, nel caso di dubbio, tener conto della regola di giudizio del “favor rei”, da cui consegue che, se due significati possono ugualmente essere attribuiti a un dato probatorio, deve privilegiarsi quello più favorevole all’indagato, che può essere accantonato solo qualora risulti inconciliabile con altri univoci elementi di segno opposto» (così, Sez. 3, n. 17527 del 11/01/2019, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 275699 – 01)
impugnata non presenta i vizi denunciati dal P. ri orrente. 3. Ritiene il Collegio che, alla luce dider prrirl’ordinanza del riesame kft
3.1. Invero, il Tribunale del riesame ha dato conto di avere congruamente preso in considerazione gli indizi posti a fondamento della misura cautelare. In particolare, con riferimento alle varie dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, ha evidenziato: che COGNOME NOME ha errato nell’identificare l’indagato, riconoscendolo nella fotografia del di lui fratello, e ha riferito, in termin generici, di un tal “COGNOME“; che COGNOME NOME ha indicato il ricorrente come “amico, persona vicina ai sodali”; che COGNOME NOME ha dichiarato di sapere che l’indagato “persona vicina a NOME COGNOME … però come punto di vista mafioso non so niente”, precisando che “non gli risultava fosse inserito in alcun contesto criminale”. Da tali dichiarazioni il Tribunale del riesame conclude – non illogicamente – che emerge “quindi la figura dell’odierno ricorrente, come soggetto vicino ad alcuni esponenti mafiosi, ma non intraneo alla famiglia di COGNOME” (pag. 9), aggiungendo che si tratta di rapporti risalenti nel tempo (“anni 2002-2006”) non univocamente indicativi dell’inserimento organico del ricorrente nella famiglia mafiosa.
3.2. L’ordinanza impugnata rileva ancora che certamente COGNOME voleva poter svolgere la propria attività imprenditoriale invocando la protezione di esponenti mafiosi, atteso che nel mese di marzo 2020 egli subì il furto di attrezzatura custodita presso un capannone e due atti incendiari a danno di un escavatore, nel secondo episodio andato completamente distrutto, ma che nessun elemento è indicativo, in modo univoco, di una sua effettiva partecipazione alla cosca. In particolare (pag. 14), i diversi indizi “non raggiungono la soglia di gravità tale da poter desumere, in termini di qualificata probabilità di colpevolezza, che il COGNOME, benchè vicino ad esponenti mafiosi ed attratto dalle doti di “uomini d’onore” come l’allora latitante NOME COGNOME, abbia in qualche modo contribuito al rafforzamento o al perseguimento delle finalità di RAGIONE_SOCIALE e, segnatamente, della famiglia RAGIONE_SOCIALE“.
3.3. Si evidenzia infine che, alla luce della giurisprudenza di legittimità, la “mera contiguità compiacente e la “vicinanza e disponibilità” nei riguardi di singoli esponenti, anche di spicco, del sodalizio mafioso, non sono elementi idonei a qualificare la condotta del partecipe” e si esclude che lo COGNOME possa considerarsi “imprenditore colluso”, non potendosi sostenere che il predetto “sia entrato in rapporto sinallagmatico con l’associazione, tale da produrre vantaggi per entrambi i contraenti, consistenti per l’imprenditore nell’imporsi nel territorio in posizione dominante e per il sodalizio criminoso nell’ottenere risorse, servizi o utilità” (pag. 15). Tale conclusione è conforme al principio affermato da questa Corte secondo cui «integra il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso la condotta dell’imprenditore “colluso” che, senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale, instauri con questo un rapporto di
reciproci vantaggi, consistenti nell’imporsi sul territorio in posizione dominant nel far ottenere all’organizzazione risorse, servizi o utilità, mentre si config reato di partecipazione all’associazione nel caso in cui l’imprenditore me consapevolmente la propria impresa a disposizione del sodalizio, di cui condivide metodi e obiettivi, onde rafforzarne il potere economico sul territorio riferimento» (Sez. 6, n. 32384 del 27/03/2019, Putrino, Rv. 276474 – 01).
Per quanto poi conceAne l’adtbito sub capo 10, il Collegio reputa LL 1 4 . -condivisibili le osservazioni del GLYPH che ha evidenziato nella sua requisitoria scritta come, anche ritenendo fondato il rilievo del Pubblico ministero ricorrente in ordin alla gravità indiziaria relativa alla detenzione e al porto di una pistola, “l’escl tuttavia, della sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416 bis.1 c.p. e la ri nel tempo della condotta in esame, non appaiono, comunque, consentire di superare la motivazione dell’ordinanza impugnata in relazione al profilo dell ritenuta assenza di attualità e concretezza dell’esigenza cautelare di cui all’art. 274, co. 1, lett. c) c.p.p.”.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 settembre 2024
Il AVV_NOTAIO estensore 1/