Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 5795 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 5795 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 21/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/09/2025 del TRIB. LIBERTA’ di Napoli sentita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
i 2 FU, 2025
IL FUNZION:’
NOME
Deposúa in Cariceileria
Ogei,
RITENUTO IN FATTO
L’indagato COGNOME NOME, tramite il proprio difensore, propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del riesame di conferma dell’ordinanza emessa dal medesimo Tribunale che, all’esito dell’arresto in flagranza e della presentazione per la convalida dell’arresto e per il giudizio direttissimo, gli applicava la misura della custodia cautelare in carcere, in accoglimento della richiesta formulata dal pubblico ministero di udienza.
Il ricorso è affidato ad un unico motivo, articolato con riferimento, testualmente, alla violazione dell’art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale sostanziale: tuttavia, l’articolazione del motivo viene ancorata alla circostanza che la richiesta di misura cautelare sia stata formulata dal vice procuratore onorario delegato per l’udienza, a fronte di una indicazione del pubblico ministero titolare di richiesta della misura degli arresti domiciliari.
La Procura Generale, in persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. Si osserva, in primo luogo, che l’articolazione del motivo è generica e confusa, posto che lo stesso viene formalmente dedotto con riferimento alla violazione di legge penale sostanziale, benché la violazione dedotta sia relativa a norma diversa, certamente di natura processuale, neppure indicata dal ricorrente.
Anche a voler superare tale censura, si osserva che il motivo è manifestamente infondato in ragione della chiara previsione sul punto dell’art. 162 disp. att. interpretato alla luce della giurisprudenza di legittimità. Deve, infatti, ribadirsi c il vice procuratore onorario, munito di rituale delega per l’udienza di convalida ed il successivo giudizio direttissimo, sia sicuramente legittimato a svolgere tutte le attività che possono prevedersi nel corso dell’udienza in forza dell’art. 162 disp. att. c.p.p., posto che la disposizione richiamata prevede come mera eventualità l’ipotesi che egli consulti il delegante in specifiche situazioni, prevedendo, correlativamente all’esercizio di tale facoltà, la possibilità, e non l’obbligo, giudicante di rinviare il procedimento. Dalla previsione di tali consultazioni in termini meramente potenziali si evince che, di norma, la delega conferita autorizza il vice procuratore a configurare l’accusa in termini più rispondenti alla fattis per come questa si prospetta nel corso dell’udienza, anche sulla base chiarimenti forniti dagli agenti e dall’interrogato in sede di convalida (Se 16170 del 07/04/2011, Afkir, Rv. 249892 – 01, fattispecie in cui la Corte /ha
ritenuto legittima la contestazione da parte del vice procuratore onorario dell’aggravante di cui all’art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990), ed anche a formulare in via autonoma una richiesta di misura cautelare alla luce dell’esito della audizione della polizia giudiziaria in sede di presentazione dell’arrestato al giudice, ai sens dell’art. 163 disp. att. cod. proc. pen..
L’interpretazione richiamata risulta pienamente in linea con il tenore letterale dell’art. 162 disp. att. sopra richiamato; del resto, nel senso della ampiezza del potere di delega, si sono espresse le sezioni unite di questa Corte (Sez. U, n. 13716 del 24/02/2011, Fatihi, Rv. 249301 – 01). A ciò si aggiunga quanto oggi previsto dall’art. 17, comma 3, lett. b) del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che espressamente prevede che nei procedimenti nei quali il Tribunale giudica in composizione monocratica, fatte salve talune ipotesi di reato specificatamente previste (delitti di cui agli articoli 589 e 590 cod. pen. commessi con violazione RAGIONE_SOCIALE norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché di cui all’articolo 590-sexies cod. pen.), il vice procuratore onorario può svolgere, per delega del procuratore della Repubblica e secondo le direttive stabilite in via AVV_NOTAIO dal magistrato professionale che ne coordina le attività, le funzioni di pubblico ministero – senza ulteriore limitazioni in relazione a specifiche attività nell’udienza di convalida dell’arresto di cui all’articolo 558 cod. proc. pen..
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così è deciso, 21/01/2026