Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11765 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11765 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/03/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOMENOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 06/10/1999
avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso, con ogni conseguente statuizione.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Napoli con sentenza del 13/05/2024, in riforma della sentenza del Gip del Tribunale di Napoli del 28/01/2020 appellata dal Procuratore generale, ha dichiarato NOME COGNOME colpevole del reato allo stesso ascritto (artt. 110, 628, comma primo e terzo, n. 1, 61 n. 5, cod. pen.) e riconosciuta la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. da ritenere equivalente alle contestate aggravanti lo ha condannato alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed euro 618 di multa.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, NOME COGNOME proponendo un solo motivo di ricorso che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: nullità della sentenza di secondo grado per violazione dei diritti della difesa ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen. per mancata valutazione di prova decisiva. La difesa, dopo aver richiamato l’andamento e la conclusione del giudizio di primo grado nonchŁ il successivo overturning in appello, conclusosi con la condanna del Punzo ad esito dell’esame della persona offesa, ha osservato come, a seguito della propria nomina in data 27/09/2024 al fine di impugnare la sentenza di appello con ricorso per cassazione, aveva formulato richiesta di accesso al fascicolo processuale con richiesta di rilascio del verbale stenotipico dell’udienza del 13/05/2024 relativo all’esame della persona offesa; tuttavia,
al momento dell’accesso al fascicolo processuale, la stessa difesa poteva riscontrare la presenza della sola verbalizzazione sintetica da parte del cancelliere, in assenza della verbalizzazione stenotipica, atteso che in udienza si procedeva esclusivamente alla video registrazione della persona offesa con video camera funzionante con il sistema teams . Si evidenziava come la difesa avesse sollecitato la Cancelleria al fine di ottenere la trascrizione delle dichiarazioni della persona offesa. Tenuto conto del disposto dell’art. 139 cod. proc. pen. e della mancata trascrizione in forma integrale della testimonianza della persona offesa, doveva ritenersi integrata una nullità di ordine generale ai sensi dell’art. 178 lett. c) cod. proc. pen. Tale situazione aveva reso in concreto impossibile valutare nel suo complesso la testimonianza offerta in correlazione con le domande poste dalla Corte di appello, con conseguente impossibilità di espletare il diritto di difesa al fine di rilevare un eventuale vizio della motivazione in relazione al tenore della decisione da impugnare.
Il motivo di ricorso proposto non Ł consentito, oltre che manifestamente infondato. In via preliminare si deve infatti considerare, come correttamente osservato dal Sostituto procuratore generale nelle proprie conclusioni, che l’assunto posto a base della dedotta nullità sia rimasto del tutto indimostrato, non avendo la difesa allegato al ricorso per cassazione una risposta effettiva della Cancelleria quanto alla assenza del verbale stenotipico, essendosi limitata a produrre semplicemente la ricevuta di invio comunicazione alla Cancelleria, senza specificazione dell’oggetto. Il ricorso, dunque, non rispetta il canone dell’autosufficienza. Si deve poi sottolineare l’assoluto atecnicismo del motivo nella evocazione del parametro normativo di riferimento, ovvero l’art. 606, lett. c), cod. proc. pen., relativo a violazione di tipo processuale, per poi invocare un non meglio precisato vizio di mancata valutazione di prova decisiva, riferita alla difesa e non alla decisione impugnata.
In ogni caso, occorre considerare come una eventuale violazione in ordine alla presenza o meno dei verbali stenotipici, quanto all’esame espletato, non integra alcuna nullità, ma eventualmente una mera irregolarità. In tal senso, questa Corte ha affermato, con principio che qui si intende ribadire, che in tema di documentazione degli atti, l’omissione della trascrizione delle registrazioni, di cui all’art. 139 cod. proc. pen. (riproduzione fonografica o audiovisiva), non Ł prevista come causa di nullità degli atti compiuti nelle udienze, nØ il principio della tassatività delle cause di nullità consente di ravvisare tale sanzione processuale quando non sia prevista (Sez. 3, n. 6151 del 01/03/1994, COGNOME, Rv. 199194-01; Sez. 4, n. 39656 del 03/10/2002, COGNOME, Rv. 222731-01; Sez. 6, n. 14404 del 12/03/2019, COGNOME, Rv. 275432-02; in fattispecie parzialmente diversa, ma con affermazione di principi estensibili al caso in esame, v. anche Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869-03).
Il motivo deve in conclusione essere considerato anche manifestamente infondato, atteso che l’art. 142 cod. proc. pen. prevede quale unica causa di nullità della documentazione delle attività processuali la mancata sottoscrizione del verbale riassuntivo di udienza da parte dell’ausiliario del giudice (Sez. 1, n. 857 del 15/05/2019, dep. 2020, Gentile, Rv. 278084-01) e che l’art. 139, comma 3, cod. proc. pen. dispone espressamente che, per la parte in cui la riproduzione fonografica, per qualsiasi motivo, non ha avuto effetto o non Ł chiaramente intellegibile, fa prova il verbale redatto in forma riassuntiva, anche atteso l’espletamento della attività istruttoria e dibattimentale alla presenza del difensore del ricorrente, sicchØ non appare in alcun modo configurabile la asserita ricorrenza della lesione del diritto di difesa, anche in caso di nomina sopravvenuta (considerato l’invitabile e deontologico collegamento tra i difensori che si sono occupati in successione della difesa tecnica).
Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 13/03/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME