Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45029 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45029 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies cod. strada.
Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta: 1. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Rappresenta che, ai fini dell’affermazione di responsabilità dell’imputato, la Corte di merito si è avvalsa dell’annotazione di servizio del 24/4/2022, che risulta essere stata redatta successivamente al sinistro, avvenuto il 18/4/2022. Sebbene in detta annotazione si dia atto della somministrazione dell’avviso al conducente di farsi assistere da un difensore di fiducia, la tardività della compilazione dell’atto esclude che il richiamo ivi contenuto possa valere ai fini della prova dell’avvenuto avviso. Né è possibile avvalersi sul punto della deposizione del verbalizzante, avendo la Corte di legittimità ritenuto che alla mancata annotazione sul verbale di accertamenti urgenti non si possa sopperire con il ricorso alla prova testimoniale; 2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell’istituto di cui all’art. 131-bis cod. pen.
Rilevato che i motivi dedotti risultano manifestamente infondati.
Considerato, in ordine alla questione attinente al tempo della redazione del verbale, che l’obbligo di redazione immediata degli atti indicati dall’art. 357 comma secondo, cod. proc. pen., tra i quali rientrano le operazioni e gli accertamenti urgenti, nelle forme previste dall’art. 373 cod. proc. pen., non è previsto a pena di nullità od inutilizzabilità; per le attività di polizia giudiziaria infatti sufficiente la loro documentazione, anche in un momento successivo al compimento dell’atto e, qualora esse rivestano le caratteristiche della irripetibilità, è necessaria e sufficiente la certezza dell’individuazione dei dati essenziali [cfr. Sez. 1, n. 34022 del 06/10/2006 Ud. -dep. 11/10/2006Rv.234884; Sez. 5, n. 25799 del 12/12/2015, dep. 2016, Rv. 267260:”L’obbligo di redazione degli atti indicati dall’art. 357, comma secondo, cod. proc. pen., tra i quali rientrano le operazioni e gli accertamenti urgenti, nelle forme previste dall’art. 373 cod. proc. pen., non è previsto a pena di nullità od inutilizzabilità, con la conseguenza che è ammissibile la testimonianza degli operatori della polizia giudiziaria in merito a quanto dagli stessi direttamente percepito nell’immediatezza dei fatti ma non verbalizzato, anche in relazione alle ragioni della omessa verbalizzazione. (Fattispecie riferita alla testimonianza della P.G. operante in merito ai “segni” rilevati nell’immediatezza sulla persona imputata di omicidio,ma non documentati nè menzionati in alcun verbale)].
Considerato che la Corte territoriale ha operato una corretta applicazione del principio richiamato, ritenendo utilizzabile la parte del verbale in cui viene dato atto che l’imputato è stato reso edotto della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia prima di essere sottoposto ad accertamenti sul tasso alcolemico, circostanza peraltro confermata dalla deposizione dell’operante COGNOME.
Considerato che la testimonianza sulla circostanza in questione, per consolidato orientamento della Corte di legittimità, è pacificamente ammessa, anche nel caso in cui non si sia dato atto a verbale della somministrazione dell’avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. (cfr. Sez. 4, n. 35844 del 18/06/2021, Rv. 281976)
Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che i rilievi difensivi non si confrontano con la congrua motivazione espressa dalla Corte di appello, che ha validamente escluso in sentenza la causa di non punibilità alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata, elemento apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente