Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4495 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4495 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROVIGO il 02/09/1985
avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) e 2-bis cod. strada.
Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta: 1. Contraddittorietà della sentenza in relazione alle risultanze istruttorie, non essendo stata valutata correttamente una prova decisiva testimoniale sulla identità del conducente del veicolo coinvolto nel sinistro; 2. Inutilizzabilità delle dichiarazioni r dall’indagato in assenza del difensore ex art. 63 cod. proc. pen. con conseguente violazione di legge; 3. Inosservanza di norme processuali, contraddittorietà della sentenza in relazione all’inutilizzabilità degli accertamenti irripetibili dell’alcol per violazione delle procedure sull’avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa nel primo motivo di ricorso, dietro l’apparente prospettazíone del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.
Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che le argomentazioni poste a fondamento della individuazione dell’imputato quale conducente del veicolo interessato dal sinistro non soffre dei vizi lamentanti dalla difesa: la Corte d’appello ha sottolineato come a questo fine non siano state utilizzate le dichiarazione di COGNOME essendo stata raggiunta la dimostrazione della sua responsabilità in ordine al fatto contestato sulla base di prove logiche desunte dalle circostanze dell’accaduto, univocamente deponenti per il fatto che egli si trovasse alla guida del veicolo uscito fuori dalla sede viaria (cfr. pag. della sentenza, in cui si evidenzia che il ricorrente, oltre a fornire i documenti de furgone alla polizia intervenuta sul posto, fu l’unica persona trovata fuori dal veicolo nel fossato in cui l’automezzo aveva terminato la sua corsa).
Considerato, quanto al terzo motivo di ricorso, che i rilievi difensivi non si confrontano con la congrua motivazione espressa dalla Corte di appello in ordine alla regolare somministrazione dell’avviso di cui all’art. 114 disp. att. cod. proc. pen. (in motivazione si evidenzia come la prova dell’avvenuto avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia si desuma sia dal verbale di accertamenti urgenti sia dalla deposizione dell’agente di P.G.).
Né rileva il fatto che il verbale di accertamenti urgenti sia stato redatto successivamente al controllo: invero, l’obbligo di redazione immediata degli atti indicati dall’art. 357 comma secondo, cod. proc. pen., tra i quali rientrano le operazioni e gli accertamenti urgenti, nelle forme previste dall’art. 373 cod. proc. pen., non è previsto a pena di nullità od inutilizzabilità; per le attività di pol giudiziaria è infatti sufficiente la loro documentazione, anche in un momento successivo al compimento dell’atto e, qualora esse rivestano le caratteristiche della irripetibilità, è necessaria e sufficiente la certezza dell’individuazione d dati essenziali [cfr. Sez. 1, n. 34022 del 06/10/2006 Ud. -dep. 11/10/2006Rv.234884; Sez. 5, n. 25799 del 12/12/2015, dep. 2016, Rv. 267260:”L’obbligo di redazione degli atti indicati dall’art. 357, comma secondo, cod. proc. pen., tra i quali rientrano le operazioni e gli accertamenti urgenti, nelle forme previste dall’art. 373 cod. proc. pen., non è previsto a pena di nullità od inutilizzabilit con la conseguenza che è ammissibile la testimonianza degli operatori della polizia giudiziaria in merito a quanto dagli stessi direttamente percepito nell’immediatezza dei fatti ma non verbalizzato, anche in relazione alle ragioni della omessa verbalizzazione. (Fattispecie riferita alla testimonianza della P.G.
operante in merito ai “segni” rilevati nell’immediatezza sulla persona imputata di omicidio,ma non documentati nè menzionati in alcun verbale)].
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 gennaio 2025
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Il Consigliere estensore
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