Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 798 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 798 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ASCOLI PICENO il DATA_NASCITA,
avverso la sentenza del 20/05/2025 della Corte d’appello di Ancona
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
())
MOTIVI DELLA DECISIONE
rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Ancona in data 20 maggio 2025, di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 20 marzo 2023, con la quale è stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. C), cod. strada;
letta la memoria depositata dall’AVV_NOTAIO, nell’interesse del ricorrente;
rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione della legge processuale e vizio di motivazione, con riferimento alla inutilizzabilità dell’esito degl esami alcolemici, è inammissibile, in quanto mera riproposizione di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente con i dati di fatti riportati (pp. 4 e 5 sentenza impugnata); la Corte territoriale, infatti, ha affermato che fu dato avviso al ricorrente come riportato nel verbale di accertamenti urgenti, peraltro sottoscritto da quest’ultimo, e contente pure l’ora di inizio e di conclusione delle operazioni, oltre che l’orario in cui furono effettuate le prove (non essendo invece previsto che venga indicata anche l’ora in cui viene effettuato l’avviso);
considerato che costituisce ius receptum il principio per cui l’adempimento dell’obbligo di previo avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale di farsi assistere da un difensore di fiducia, è sufficiente che ciò risulti nel verbale, senza che sia necessaria la sottoscrizione dello stesso da parte dell’interessato, poiché l’avviso è atto degli operanti che redigono il verbale, mentre la sottoscrizione della parte è necessaria solo qualora essa abbia reso una dichiarazione, tra cui quella di nomina di difensore di fiducia (Sez. 3, n. 39881 del 01/03/2023, Farah, Rv. 285113 – 01; Sez. 4, n. 5011 del 04/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 274978 – 01);
considerato che il verbale di accertamenti urgenti ha natura fidefaciente, e quindi costituisce piena prova dell’avvenuto adempimento dell’obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico (Sez. 4, n. 3913 del 17/12/2020, dep. 2021, Asunis, Rv. 280381 – 01; Sez. 4, n. 3906 del 21/01/2020, COGNOME, Rv. 278287 01);
ritenuto che, in ogni caso, la prospettazione difensiva per la quale, nella specie, i giudici di merito avrebbero travisato l’elemento probatorio attestante l’adempimento si traduce nella sollecitazione a questa Corte di una diversa lettura del dato probatorio, ritenuta più persuasiva, e come tale preclusa nel giudizio di legittimità;
rilevato, quanto al secondo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., che secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità, nel motivare il diniego non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti dec o comunque rilevanti (nella specie, la “marcata alterazione” ed il pericolo per l’incolumità degli altri utenti della strada: p. 5 sentenza impugnata); infatti, valutazione sulla tenuità dell’offesa dev’essere effettuata tenendo conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo, ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (cfr. Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj Rv. 266590; Sez. 7, orci. n. 9727 del 17/12/2024, dep. 2025, COGNOME, non mass.; Sez. 7, ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 – 01; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647 – 01);
considerato che, in ogni caso, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la valutazione sulla particolare tenuità dell’offesa no può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o d ragionamento manifestamente illogico (Sez. 7, COGNOME, cit.);
rilevato, quanto al terzo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al diniego delle attenuanti generiche, che secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità, nel motivare il diniego non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli fac riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (nella specie, la gravità de fatto, l’assenza di elementi positivi valutabili e l’aver messo a repentaglio la pubblica incolumità: pp. 5 e 6 sentenza impugnata), rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02; conformi, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 -01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, COGNOME, Rv. 249163 – 01);
pertanto, viene in rilievo un giudizio di fatto che può essere sostenuto dalla indicazione delle sole ragioni preponderanti della decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata con il
ricorso per cassazione (da ultimo, Sez. 7, n. 9779 del 14/02/2025, RAGIONE_SOCIALE, non mas Sez. 7, n. 4985 del 17/12/2024, dep. 2025, Miano, non mass.);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2025