Vendita Sostanze Alimentari Non Genuine: Quando l’Olio “Extravergine” Nasconde Altro
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, è tornata a pronunciarsi sul tema della vendita sostanze alimentari non genuine, un reato che tutela la salute pubblica e la correttezza commerciale. La decisione in esame offre importanti chiarimenti su cosa si intenda per sostanza ‘non genuina’ e sui limiti al bilanciamento delle circostanze attenuanti in presenza di recidiva. Analizziamo insieme i dettagli di questo caso emblematico.
I Fatti: Il Caso dell’Olio Adulterato
Il caso ha origine dalla condanna di un soggetto per aver messo in commercio un prodotto etichettato come “Olio Extravergine d’Oliva tenuta coratina 100% italiano”. Tuttavia, le analisi effettuate sul prodotto hanno rivelato una realtà ben diversa: non si trattava di olio extravergine, bensì di olio di semi addizionato con clorofilla, una sostanza utilizzata per conferirgli il colore tipico dell’olio d’oliva.
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, contestando la qualificazione del fatto come reato ai sensi dell’art. 516 del codice penale e lamentando un errato giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e l’aggravante della recidiva.
La Decisione della Corte: La corretta qualificazione della vendita di sostanze alimentari non genuine
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando in toto la decisione dei giudici di merito. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi principali, uno relativo alla definizione del reato e l’altro di natura processuale sul bilanciamento delle circostanze.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha fornito motivazioni chiare e nette per respingere entrambi i motivi di ricorso.
Il Concetto di Sostanza “Non Genuina”
Il primo motivo di ricorso è stato giudicato manifestamente infondato. I giudici hanno ribadito un principio consolidato: per sostanza alimentare “non genuina” non si intende solo quella nociva per la salute, ma anche quella che, per composizione, non possiede le caratteristiche qualitative e quantitative previste dalla legge. Nel caso di specie, l’olio venduto non rispettava le normative che definiscono le caratteristiche degli oli d’oliva. La presenza di olio di semi e clorofilla lo rendeva, a tutti gli effetti, una sostanza diversa da quella dichiarata in etichetta e quindi non genuina ai sensi dell’art. 516 c.p. Questo conferma che la tutela penale non si limita a proteggere il consumatore da rischi per la salute, ma anche a garantire la lealtà e la trasparenza nelle transazioni commerciali di prodotti alimentari.
Il Bilanciamento tra Attenuanti e Recidiva
Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile. L’imputato lamentava che le attenuanti generiche non fossero state giudicate prevalenti sulla recidiva. La Corte ha richiamato il chiaro disposto dell’art. 69, comma 4, del codice penale. Questa norma stabilisce un divieto esplicito di prevalenza delle circostanze attenuanti rispetto alla recidiva qualificata (prevista dall’art. 99, comma 4, c.p.). Di conseguenza, il giudizio di equivalenza formulato dalla corte d’appello era l’unica opzione legalmente percorribile, rendendo la censura dell’imputato del tutto infondata.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza ha conseguenze significative. In primo luogo, rafforza la tutela del consumatore, chiarendo che qualsiasi alterazione della composizione di un alimento rispetto a quanto previsto dalla legge integra il reato di vendita di sostanze alimentari non genuine. Questo vale anche se il prodotto non è direttamente dannoso per la salute. In secondo luogo, ribadisce un principio tecnico fondamentale del diritto penale: la presenza di una recidiva qualificata limita fortemente la discrezionalità del giudice nel concedere sconti di pena basati su circostanze attenuanti generiche. Infine, la condanna al pagamento di una sanzione di 3.000 euro, oltre alle spese processuali, a seguito della dichiarazione di inammissibilità, serve da monito contro la presentazione di ricorsi palesemente infondati.
Quando un prodotto alimentare può essere considerato “non genuino” ai sensi della legge?
Un prodotto è “non genuino” non solo quando è nocivo, ma anche quando non contiene le sostanze e le quantità previste dalla legge per quel tipo di alimento. Nel caso specifico, un olio di semi con clorofilla venduto come olio extravergine d’oliva è considerato non genuino.
Le circostanze attenuanti generiche possono sempre ridurre la pena in caso di recidiva?
No. Come chiarito dalla Corte, in presenza di una recidiva specifica (prevista dall’art. 99, comma 4, c.p.), la legge vieta che le circostanze attenuanti generiche possano essere considerate prevalenti sull’aggravante, impedendo di fatto una riduzione della pena per questo motivo.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso è dichiarato inammissibile e non si riscontra un’assenza di colpa da parte di chi lo ha proposto, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso con una sanzione di 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11525 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11525 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il 01/10/1969
avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il primo motivo ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME che contestata la qualificazione del reato di cui al capo B), è inammissibile perché manifestamente infondato e perché generico, avendo la Corte di merito ribadito l’inquadramento del fatto nello schema legale dell’art. 516 cod. pen., essendo emerso, dagli accertamenti espletati, che il prodotto contenuto nella bottiglia etichettata con la dicitura “Olio Extravergine d’Oliva ten coratina 100% italiano” non rispettava quanto previsto dalla legge riguardo alle caratteristich degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva, essendo presente nel prodotto olio di addizionato con clorofilla, sicché l’imputato ha certamente messo in vendita come genuine di sostanze alimentari che non lo erano, atteso che per sostanza alimentare non genuina deve intendersi anche quella che non contiene le sostanze ed i quantitativi previsti (cfr. Sez. 3, 38671 del 06/07/2004, COGNOME, Rv. 229627; cfr. anche Sez. 3, n. 15113 del 20/09/2013, dep. 2014, p.m. in c. Greco, Rv. 259738, nonché Sez. 3, n. 7318 del 14/02/2000, COGNOME, Rv. 216972);
rilevato che il secondo motivo, che censura il giudizio di equivalenza delle circostanz attenuanti generiche, è inammissibile stante il chiaro disposto dell’art. 69, comma 4, cod. pen. a tenore del quale vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti rispetto alla recidiv cui all’art. 99, comma 4, cod. pen.;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della (passa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025.