Vendita Segni Mendaci: La Cassazione sul Sequestro di Gadget Sportivi
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28701 del 2024, si è pronunciata su un caso di vendita segni mendaci, chiarendo i presupposti per il sequestro probatorio di merci con marchi e loghi potenzialmente ingannevoli. La decisione offre spunti importanti sulla tutela dei segni distintivi e sulla distinzione tra diverse fattispecie di reato, come quella prevista dall’art. 474 c.p. (contraffazione) e dall’art. 517 c.p. (vendita di prodotti con segni mendaci). Analizziamo insieme i dettagli di questa pronuncia.
I Fatti del Caso: Il Sequestro dei Prodotti della Squadra di Calcio
Il caso ha origine da un decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero nei confronti di un commerciante. L’indagato era stato sorpreso a vendere capi di abbigliamento e gadget che riproducevano colori, loghi e segni distintivi di una nota società calcistica italiana e dei suoi sponsor.
I beni erano stati inizialmente sottoposti a sequestro d’urgenza dalla polizia giudiziaria. L’indagato, ritenendo illegittimo il provvedimento, aveva presentato un’istanza di riesame al Tribunale competente.
L’Ordinanza del Tribunale del Riesame e il Ricorso in Cassazione
Il Tribunale del riesame aveva rigettato l’istanza, confermando la validità del sequestro. Pur prendendo atto che l’accusa iniziale era stata formulata per i reati di cui agli artt. 648 (ricettazione) e 474 (commercio di prodotti con marchi falsi), il Tribunale aveva ipotizzato che la condotta potesse integrare, in via provvisoria, il diverso reato di cui all’art. 517 del codice penale. Questo articolo punisce chi pone in vendita opere dell’ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità del prodotto.
L’indagato ha quindi proposto ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge. A suo dire, non sussistevano i presupposti per applicare l’art. 517 c.p. e, di conseguenza, il decreto di sequestro era da considerarsi nullo per assenza dei requisiti di legge.
La Decisione della Cassazione sulla vendita segni mendaci
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile. Secondo i giudici supremi, il ricorso era generico e si limitava a contestare nel merito la valutazione del Tribunale del riesame, un tipo di censura non ammessa in sede di legittimità.
Le Motivazioni
La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse motivato in modo esaustivo e corretto. In primo luogo, era stato accertato che l’indagato esponeva in vendita prodotti che riproducevano i segni distintivi registrati della squadra di calcio e dei suoi sponsor.
In secondo luogo, la Cassazione ha avallato l’ipotesi del Tribunale circa la configurabilità del reato di vendita segni mendaci ex art. 517 c.p. I giudici hanno richiamato un precedente orientamento (sentenza n. 32388/2020), secondo cui, per integrare tale reato, è sufficiente che i nomi, marchi o segni distintivi apposti sui prodotti risultino ‘semplicemente ingannevoli’. Non è quindi necessaria una contraffazione perfetta, ma basta che i segni possano trarre in inganno l’acquirente.
Questa valutazione, compiuta nei limiti della cognizione sommaria tipica della fase cautelare, è stata ritenuta sufficiente a giustificare la sussistenza dei presupposti di legge per il sequestro probatorio.
Le Conclusioni
La sentenza ribadisce un principio fondamentale: in fase di riesame di un sequestro probatorio, il giudice non deve accertare la piena colpevolezza, ma solo la sussistenza del fumus commissi delicti, ovvero la plausibilità astratta del reato. In questo caso, la vendita di prodotti con loghi e colori riconducibili a un club famoso, anche se non perfettamente contraffatti, può essere sufficiente a integrare il reato di vendita di prodotti con segni mendaci, legittimando il sequestro.
Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende, stante la sua ‘colpa nella determinazione della causa di inammissibilità’.
Quando un prodotto riporta ‘segni mendaci’ ai sensi dell’art. 517 del codice penale?
Secondo la sentenza, è sufficiente che i nomi, i marchi o i segni distintivi portati dai prodotti posti in vendita risultino semplicemente ingannevoli per l’acquirente, senza che sia necessaria una contraffazione idonea a confondersi con l’originale.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché considerato generico e fattuale. Tentava di ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività che non è consentita alla Corte di Cassazione, la quale si limita a un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per colpa del ricorrente?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile e la Corte ritiene che sia stato presentato con colpa (cioè senza una seria probabilità di accoglimento), il ricorrente viene condannato non solo al pagamento delle spese del procedimento, ma anche a versare una somma di denaro, determinata in via equitativa, a favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 28701 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 28701 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/01/2024
SENTENZA
sul ricorso di NOME, nato a Habi Ganj (Bangladesh) il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza in data 23/06/2023 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 23 giugno 2023 il Tribunale del riesame di RAGIONE_SOCIALE ha rigettato l’istanza di riesame dell’indagato avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal PM presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in data 22 aprile 2023 e avente a oggetto i beni già sottoposti a sequestro d’urgenza dalla polizia giudiziaria il 21 aprile 2023 nell’ambito di un procedimento per il reato dell’art. 648, dell’art 474 (come contestato dal PM) o dell’art. 517 cod. pen. (come provvisoriamente ritenuto dal Tribunale del riesame) relativo alla vendita di prodotti con i segni distintivi riconducibili alla società RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorrente eccepisce la violazione di legge e la motivazione apparente perché non ricorreva l’ipotesi dell’art. 517 cod. pen. (primo motivo) e la nullità del decreto di sequestro probatorio per assenza dei presupposti (secondo motivo).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato perché generico e fattuale.
Il Tribunale del riesame ha accertato, nei limiti della cognizione sommaria propria di tale fase, che l’indagato esponeva in vendita capi di abbigliamento e gadget riproducenti i colori e i segni distintivi registrati della RAGIONE_SOCIALE e dei suoi sponsor, precedenti e attuali. Secondo l’indagato, la riproduzione dei segni distintivi degli sponsor precludeva l’applicazione dell’art. 474 cod. pen. L’eccezione, riprodotta tal quale nel ricorso per cassazione, è stata analiticamente esaminata dal Tribunale del riesame che, non a caso, ha ipotizzato la tutela concorrente prevista dell’art. 517 cod. pen., relativa ai prodotti con segni mendaci in cui è sufficiente che i nomi, i marchi o segni distintivi, portati dai prodotti po in vendita, risultino semplicemente ingannevoli (amplius, Sez. 3, n. 32388 del 15/09/2020, Weng, Rv. 280284-01).
Il Tribunale del riesame ha poi dato conto con motivazione del pari esaustiva della ricorrenza dei presupposti di legge del decreto di sequestro probatorio.
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Così deciso, il 19 gennaio 2024
Il Consigliere estensore