Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2729 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2729 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma del 10 gennaio che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Roma il 16 maggio 2024, con cui COGNOME è stato assolto dal reato di cui all’art. 517 cod. pen., così riqualificata l’originar avente ad oggetto inizialmente il reato ex art. 474 cod. pen., accertato in Roma il 2 2017, essendo stato dichiarato l’imputato non punibile per la speciale tenuità del fatt
Letta la memoria trasmessa il 4 settembre 2025, con la quale l’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, d di fiducia dell’imputato, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Rilevato che il primo e il secondo motivo, con i quali, in termini tra di loro sovrap censura il giudizio sulla configurabilità del delitto di cui all’art. 517 cod. pen. (ri come detto, è stata ritenuta applicabile la causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen.), sono manifestamente infondati, in quanto si risolvono nella riproposizione di temi che h trovato adeguate risposte nella sentenza impugnata, nella quale è stato sottolinea sequenza di colori presente in prossimità della cerniera degli indumenti sequestrati famose giacchette a vento “K-Way”, marchio di cui è titolare la società RAGIONE_SOCIALE essendo stato accertato in sede di merito che l’uso dei colori ha costituito un richiam del marchio idoneo all’inganno del pubblico, legittimamente è stato ritenuto ravvisabil in questione, ciò in coerenza con il condiviso principio elaborato da questa Corte (cfr. 54356 del 02/10/2018, Rv. 275264), secondo cui, in tema di vendita di prodotti industr segni mendaci, possono essere oggetto di contraffazione, rilevante ad integrare il reato di cui all’art. 517 cod. pen., anche i modelli ornamentali disciplinati dall’art. 2593 cod. dai colori di un marchio, indicativi della provenienza del prodotto da una determinata i
Evidenziato che anche il giudizio sulla sussistenza dell’elemento psicologico, quanto termini di dolo eventuale, appare immune da censure, stante il pertinente richiamo dei g merito (cfr. pagine 4 e 5 della sentenza impugnata) alla veste dell’imputato di imprend settore dell’abbigliamento, condizione soggettiva questa tale da consentire al rico visione dei prodotti più qualificata rispetto a quella del consumatore medio.
Osservato che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da conside razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv.
Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con il quale si eccepisce la prescrizione anch’esso manifestamente infondato, avendo la stessa difesa ricordato che, nel corso del di primo grado, vi è stata una sospensione di 142 giorni, per cui, risalendo il fatto al 2017, la prescrizione è maturata in data 11 gennaio 2025, ossia il giorno dopo l’emissi sentenza impugnata, dovendosi al riguardo ribadire (cfr. Sez. 3, n. 23259 del 29/04/2
263650) che il decorso del termine di prescrizione inizia, per i reati consumati, dal giorno in si è esaurita la condotta illecita e, quindi, il computo incomincia con le ore zero del gi successivo a quello in cui si è manifestata compiutamente la previsione criminosa e termina alle ore ventiquattro del giorno finale calcolato secondo il calendario comune. Né assume rilievo la circostanza che la prescrizione sia intervenuta in epoca successiva alla emissione della sentenza impugnata, essendo la declaratoria di estinzione del reato comunque impedita dal rilievo della manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, non consentendo l’inammissibilità originaria dei ricorsi per cassazione la valida instaurazione dell’ulteriore fase di impugnazione (cfr. termini, ex multis, Sez. 7, ord. n. 6935 del 17/04/2015, Rv. 266172).
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che all declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere d pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 19 settembre 2025.