Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 26564 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26564 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo i udito il difensoref
Trattazione scritta.
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa NOME COGNOME, Sostituta procuratrice generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Letta la memoria depositata dal difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, che ha concluso insistendo nelle argomentazioni esposte nel ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 7 novembre 2022, il Tribunale di Messina, concesse le circostanze attenuanti generiche, condannava NOME COGNOME alla pena di mesi sei di arresto ed euro duecento di ammenda, con il beneficio della sospensione condizionale, per il reato a lui ascritto di cui all’art. 678 cod. pen., perché senza le prescritte cautele e senza licenza deteneva artifizi pirotecnici di genere vietato, esposti su una bancarella. Il giudice di primo grado precisava che «la merce era esposta per la vendita, sicché non appare giustificabile la tesi sostenuta che la merce non era posta in vendita altrimenti non si spiegherebbe il motivo della presenza della bancarella e dell’imputato in periodo di fine anno».
Con sentenza del 15 maggio 2023, la Corte di appello di Messina, in riforma della precedente sentenza, assolveva l’imputato dal reato a lui ascritto, perché non punibile per particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis cod. pen.
La difesa di COGNOME ha presentato ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge – art. 678 cod. pen. – e vizi di motivazione con riferimento alla mancanza di un’assoluzione piena per insussistenza del fatto. La difesa rileva che la fattispecie penale contestata, l’art. 678 cod. pen., si riferisce alla vendita o alla detenzione di materiale esplodente per un quantitativo superiore ai 5 kg, soglia che non sarebbe stata superata nel caso in esame. Inoltre, ad avviso della difesa, neppure sarebbe emerso con certezza che l’imputato fosse l’effettivo venditore degli artifizi pirotecnici sequestrati. Pertanto, il giudice di appello avrebbe dovuto assolvere con formula piena l’attuale imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato; pertanto, deve essere rigettato.
In linea con quanto correttamente affermato dal giudice del gravame, deve rilevarsi che il limite quantitativo complessivo di 5 kg, entro il quale non è richiesta la licenza, come previsto dall’art. 97 R.D. n. 635 del 1940, è riferito alla sola
detenzione, non anche alla ipotesi di vendita di materiale esplodente, atteso che la vendita può svolgersi solo con specifica autorizzazione, che nel caso di specie era assente.
Tale limite, quindi, non era operativo per l’ipotesi di vendita di materiale esplodente ritenuta in concreto già dal giudice di primo grado con rigetto della tesi difensiva avversa, come emerge dalla sentenza del Tribunale.
Inoltre, la contestazione difensiva sull’assenza di prova circa il fatto che l’imputato fosse il reale venditore del materiale esplodente, è generica e non riesce a fornire elementi idonei a dimostrare la pretesa erroneità dell’affermazione della Corte di appello, che ha plausibilmente sottolineato come, dal verbale di sequestro in atti e dalle dichiarazioni rese dall’ispettore COGNOME nel corso della sua deposizione dibattimentale, risultasse chiaramente che l’imputato, identificato nell’immediatezza, esponeva su una improvvisata bancarella gli artifici pirotecnici descritti in tale verbale.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, 9 gennaio 2024.