Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 478 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 478 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 17/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 17/12/2025
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Torre Annunziata il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 08/09/2025 del Tribunale di Salerno; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 8 settembre 2025 il Tribunale di Salerno ha respinto il riesame proposto dal ricorrente avverso l’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Nocera Inferiore in data 21 luglio 2025, con la quale Ł stata applicata, nei confronti di NOME COGNOME, la misura dell’obbligo di dimora nel comune di Trecase, quale luogo di abituale residenza con riferimento al delitto di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, avendo costui detenuto illecitamente, a fini di cessione a terzi, attraverso l’esercizio di attività commerciale denominata ‘RAGIONE_SOCIALE‘, in vari punti vendita, sostanza stupefacente del tipo marijuana e hashish, priva di documentazione attestante la natura, la tracciabilità, la provenienza della sostanza e la percentuale di principio attivo, avente peso complessivo di: grammi 4.862,00, dai quali erano ricavabili 2.205 dosi medie droganti per la marijuana e 4 dosi medie droganti per l’hashish nel punto vendita di Scafati, INDIRIZZO (capo 1); grammi 2.726,42 di marijuana, dai quali erano ricavabili 138 dosi medie droganti nel punto vendita di INDIRIZZO (capo 2); grammi 2.312 di marijuana, dai quali erano ricavabili 2.312 dosi medie droganti nel punto vendita di INDIRIZZO INDIRIZZO (capo 3); grammi 7.306,66 di marijuana, dai quali erano ricavabili 1.617 dosi medie droganti nel punto vendita di INDIRIZZO (capo 4); grammi 56,50 di marijuana, dai quali erano ricavabili 1.008 dosi medie droganti presso l’abitazione di INDIRIZZO (capo 5).
Avverso l’indicata ordinanza, NOME COGNOME, a mezzo dei difensori di fiducia, avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, propone ricorso per cassazione, sollevando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge per inosservanza o erronea applicazione degli artt. 273 cod. proc. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, con riferimento alla sussistenza del fumus commissi delicti, in ragione di una errata considerazione dell’offensività in concreto delle condotte contestate.
In sintesi, la difesa, sulla base della premessa che l’accertamento della presenza di principio attivo in una delle sostanze considerate stupefacenti dal d.P.R. n. 309 del 1990 non Ł sufficiente ad integrare il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, dovendo essere provata l’efficacia drogante della sostanza, vale a dire la sua idoneità a produrre un effettivo e concreto effetto psicotropo sull’assuntore, sostiene che, nel caso di specie, il dubbio sulla concreta efficacia drogante, per la concentrazione di principio attivo molto bassa o in ogni caso contenuta, escluda la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ai fini della applicazione di una misura cautelare personale.
Lamenta che il Tribunale cautelare ha affermato l’offensività della condotta sulla base del numero di dosi medie droganti, nonostante si trattasse di canapa con principio attivo molto basso o in ogni caso contenuto, per cui si pone il dovere di verificare la concreta efficacia psicotropa della sostanza, sostenendo, pertanto, che il giudizio di offensività non può fondarsi sulla scorta del mero dato ponderale, occorrendo invece seguire un metodo tossicologico per verificare l’efficacia drogante della sostanza, richiamando sul punto la motivazione del G.I.P. secondo cui il numero di dosi droganti ricavabili non poteva essere preso in senso assoluto, ma valutato necessariamente in rapporto al dato ponderale.
2.2. Con il secondo motivo denuncia un vizio di illogicità della motivazione, in punto di sussistenza delle esigenze cautelari.
Premette la difesa che il GRAGIONE_SOCIALE aveva dato conto di un comportamento dell’indagato improntato ad assoluta trasparenza, avendo fornito una descrizione chiara dell’attività svolta e ammesso di confidare sulla liceità di tale attività, dando atto che le percentuali di principio attivo erano risultate molto basse e che il numero di dosi droganti non potesse essere preso in senso assoluto, ma valutato in rapporto al dato ponderale, ancora che i fatti trovavano la loro collocazione spaziale e teleologica esclusivamente all’interno dei locali di esercizio dell’attività di impresa.
Sulla base di tali premesse, nonostante l’applicazione della misura interdittiva di esercitare l’attività d’impresa, il GRAGIONE_SOCIALEP. aveva illogicamente ritenuto che l’organizzazione professionale fosse sintomatica della persistenza del proposito criminoso e del rischio elevato, concreto ed attuale che l’agente potesse commettere altri reati della medesima indole.
Del pari, il Tribunale del riesame, nonostante il ricorrente avesse interrotto l’attività di vendita al pubblico dopo l’aprile del 2025, a seguito della entrata in vigore dell’art. 18 d.l. n. 85 del 2025, che aveva sancito il divieto di commercializzazione delle infiorescenze, e avesse anche prodotto tutte le fatture del 2025, dalle quali non appariva alcuna fornitura di infiorescenze dopo il mese di aprile del 2025, aveva ribadito la sussistenza delle esigenze cautelari, affermando che l’attività di vendita era già vietata e che non vi era alcuna allegazione o dimostrazione della effettiva cessazione di tali attività di vendita.
2.3. Con il terzo subordinato motivo, la difesa denuncia un vizio di illogicità della motivazione in punto di scelta della misura cautelare da applicare in concreto.
Osserva la difesa che il riconoscimento della buona fede dell’indagato, seppure non sufficiente per escludere in radice la sussistenza delle esigenze cautelari, avrebbe dovuto ritenersi idonea per arginare dette esigenze con una misura meno afflittiva, vale a dire l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
L’illogicità della motivazione nel non concedere una misura piø gradata era inoltre ravvisabile avendo il G.I.P. riconosciuto che i fatti trovavano la loro collocazione spaziale e teleologica esclusivamente all’interno dei locali di esercizio dell’attività d’impresa, per cui sarebbe stata sufficiente la misura interdittiva comminata, non risultando elementi per poter
paventare il pericolo concreto ed attuale che il ricorrente potesse avere l’ardire di continuare un’attività d’impresa con prestanomi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł nel suo complesso infondato.
In via preliminare, quanto ai limiti del sindacato di legittimità, in tema di misure cautelari personali, deve essere ricordato che alla Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che a esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni e di controllare la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).
Il controllo di logicità deve rimanere quindi ‘all’interno’ del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate; in altri termini, l’ordinamento non conferisce alla Corte alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, nØ alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, in ciò rientrando anche l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice cui Ł stata chiesta l’applicazione della misura, nonchØ al tribunale del riesame. Il controllo di legittimità Ł perciò circoscritto al solo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, ovvero: 1) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza di illogicità evidenti, risultanti cioŁ prima facie dal testo dell’atto impugnato (sul punto, tra le tante, cfr. Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013 Rv. 255460; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976 01).
In particolare, il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un’informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, in virtø della previsione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., può essere sottoposto al controllo del giudice di legittimità che, tuttavia, non ha sindacato sul significato di un indizio o di una prova valutati nel contesto in cui sono inseriti. Ne deriva che gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell’apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e che, pertanto, restano inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540 – 01; Sez. 6, n. 752 del 18/12/2006, dep. 2007, Romagnolo, Rv. 235733 – 01)
Alla luce di tali condivise premesse ermeneutiche sul sindacato consentito in tema di motivazione del merito cautelare, deve rilevarsi che il giudizio sulla gravità indiziaria formulato dal Tribunale del riesame, rispetto alla fattispecie oggetto di imputazione provvisoria elevata nei confronti del ricorrente, non presta il fianco a censure di irragionevolezza e di omessa motivazione o di travisamento.
2.1. Il controverso tema dei rapporti tra la disciplina contenuta nel Testo Unico stupefacenti – che incrimina la coltivazione delle sostanze indicate nella tabella II (tra le quali vi Ł la cannabis in ogni sua varietà) – e la legge n. 242/2016 – contenente «Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa» – Ł stato
affrontato da questa Corte di legittimità con la sentenza delle Sezioni Unite n. 30475 del 30/05/2019, COGNOME, Rv. 275956. Secondo le Sezioni Unite, le coltivazioni incentivate dalla legge n. 242 del 2016 si collocano nell’alveo delle colture consentite ai sensi dell’art. 26 d.P.R. n. 309 del 1990, norma quest’ultima che richiama l’art. 14 (disposizione che, al comma 2 lett. b, impone l’introduzione nella tabella II di ogni varietà di cannabis) e, tuttavia, introduce un’eccezione al divieto quando la canapa sia coltivata «esclusivamente per la produzione di fibre o per altri usi industriali, diversi da quelli di cui all’art. 27, consentiti dalla normativa dell’Unione europea». Per cui, la novella del 2016 non aveva necessità di effettuare alcuna modifica al disposto di cui all’art. 14 d.P.R. n. 309 del 1990 (che, come sopra rilevato, pure comprende indistintamente la categoria della cannabis) poichØ il legislatore del 2016 ha disciplinato lo specifico settore dell’attività della coltivazione industriale di canapa, funzionale esclusivamente alla produzione di fibre o altri usi consentiti dalla normativa dell’Unione europea, attività che non Ł attinta dal AVV_NOTAIO divieto di coltivazione, come sancito dal T.U. stup., pure a seguito delle modifiche introdotte all’art. 26, comma 2, T.U. stup., dal decreto-legge n. 36 del 2014» (così, testualmente, Sez. U., n. 30475 del 30/05/2019, COGNOME, cit., pag. 11 della motivazione).Secondo il supremo Collegio, dunque, la coltivazione della cannabis RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. ad uso agroalimentare, promossa dalla legge n. 242 del 2016,non contempla l’estrazione e la commercializzazione di alcun derivato con funzione stupefacente o psicotropa. Ne consegue che dalla coltivazione di cannabis RAGIONE_SOCIALE non possono essere lecitamente realizzati prodotti diversi da quelli elencati dall’art. 2, comma 2, legge n. 242 del 2016 e, in particolare, tale coltivazione non può essere destinata alla commercializzazione di «foglie, infiorescenze, olio e resina» (pag. 13 della motivazione).
2.2. Le Sezioni Unite hanno, poi, affrontato anche il tema delle soglie percentuali di THC che, secondo alcuni orientamenti, costituivano il discrimine della liceità della commercializzazione dei prodotti ottenuti dalla coltivazione agroindustriale di cannabis RAGIONE_SOCIALE L. Avendo riguardo ai valori indicati dall’art. 4, commi 5 e 7, legge n. 242 del 2016, hanno precisato che tali valori sono stati introdotti per tutelare gli agricoltori operanti nella filiera agroalimentare delineata dalla legge, i quali, pur avendo impiegato qualità di canapa consentite, potrebbero aver ottenuto un prodotto contenente una percentuale di THC superiore al limite massimo consentito perchØ compresa tra lo 0,2 e lo 0,6%. L’art. 4, comma 5, legge n. 242 del 2016, stabilisce, infatti, che in questi casi nessuna responsabilità possa essere posta a carico dell’agricoltore che abbia rispettato le prescrizioni di legge e l’art. 4, comma 7, nel prevedere la possibilità che vengano disposti il sequestro o la distruzione delle coltivazioni di canapa che, se pure impiantate nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla legge, presentino un contenuto di THC superiore allo 0,6%, ribadisce, anche in tal caso, che la responsabilità dell’agricoltore Ł esclusa. In tale prospettiva, le Sezioni unite hanno sostenuto che le richiamate percentuali di THC non possono essere valorizzate al fine di affermare la liceità della commercializzazione dei derivati dalla coltivazione della cannabis RAGIONE_SOCIALE L., ove contenenti percentuali inferiori allo 0,6 o allo 0,2% e hanno concluso che la commercializzazione di cannabis RAGIONE_SOCIALE L. o dei suoi derivati, diversi da quelli elencati dalla legge del 2016, può integrare il reato di cui all’art. 73, commi 1 e 4, T.U. Stup., anche quando il contenuto di THC sia inferiore alle concentrazioni indicate all’art. 4, commi 5 e 7, della legge del 2016. Hanno fatta salva, però, la verifica della concreta offensività del fatto e, quindi, della capacità drogante della sostanza, intesa quale attitudine a provocare o meno effetti psicogeni.
2.3. Tanto premesso, dei principi affermati nella predetta sentenza delle Sezioni Unite
fa corretta applicazione il Tribunale di Nocera Inferiore che ha sottolineato come l’indagato avesse detenuto per la vendita al pubblico dei consumatori, attraverso i vari punti vendita della attività commerciale, foglie e infiorescenze di cannabis, contenenti come principio attivo il delta 9THC, quantunque in concentrazioni contenute, dallo 0,43% allo 0,88%, in un caso tuttavia anche pari al 16,13%, perciò non tali da escludere la rilevanza penale del fatto, essendo comunque presente efficacia drogante, nØ potendo ricondursi il fatto nella disciplina di cui alla l. n. 242 del 2016, alla stregua dei principi affermati dalle Sezioni Unite, COGNOME, sopra richiamati.
La ricostruzione dei giudici della cautela Ł, dunque, il frutto di una esauriente e razionale rassegna degli elementi investigativi acquisiti, dei quali la difesa propone sostanzialmente una diversa lettura, che non può trovare ingresso in questa sede, senza neanche confrontarsi integralmente con le argomentazioni contenute nell’ordinanza impugnata.
Di qui l’infondatezza del primo motivo di ricorso.
Il secondo e il terzo motivo di ricorso, congiuntamente esaminati poichØ connessi, essendo le doglianze incentrate sulla illogicità della motivazione in punto di sussistenza delle esigenze cautelari e di scelta della misura cautelare da applicare in concreto, sono manifestamente infondati.
In proposito, deve essere ricordato che, secondo un condiviso orientamento di legittimità, l’ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, ivi compreso l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui Ł stata chiesta l’applicazione della misura cautelare, nonchØ del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti Ł, perciò, circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall’altro, l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME NOME, Rv. 276976; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, COGNOME, Rv. 261400).
L’insussistenza delle esigenze cautelari (art. 274 cod. proc. pen.) – al pari dell’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273 cod. proc. pen.) – Ł, quindi, rilevabile in Cassazione soltanto qualora si traduca nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione secondo la logica e i principi di diritto, rimanendo “all’interno” del provvedimento impugnato; il controllo di legittimità non può, infatti, riguardare la ricostruzione dei fatti.
Ciò detto, la motivazione dell’ordinanza impugnata si appalesa del tutto immune dai dedotti vizi. Il giudizio di esclusiva idoneità della misura in atto viene giustificato in ragione delle particolari modalità del fatto e della personalità dell’indagato. Il Tribunale di Nocera Inferiore ha evidenziato come la gestione di ingenti quantitativi di stupefacenti, detenuti per la vendita al pubblico in tre esercizi commerciali, attraverso la gestione di un’impresa individuale, nonchØ le peculiari caratteristiche della detenzione in numerosissime confezioni singole ai fini della vendita, rappresentino tutti elementi tali da dimostrare il carattere stabile e professionale dell’attività di cessione di sostanze stupefacenti svolta dall’indagato; conseguendone il concreto ed attuale pericolo che, ove non sottoposto ad adeguato presidio cautelare, quale la misura cautelare in corso, il ricorrente possa commettere reati della stessa indole per i quali si procede.
Quanto alla scelta della misura da applicare in concreto, il Tribunale ha ritenuto che
solo il cumulo di una misura cautelare interdittiva (divieto di esercitare imprese e uffici direttivi di imprese e società) e di una misura cautelare coercitiva (obbligo di dimora nel comune di residenza) rappresentino presidi idonei a scongiurare il pericolo di reiterazione del reato, non essendo sufficienti l’una o l’altra delle predette misure isolatamente considerate, tenuto conto delle modalità delle condotte in rapporto ai quantitativi di stupefacente detenuti, dell’ambito territoriale in cui si sono svolti i fatti, della presenza di rapporti commerciali con i fornitori, del carattere complesso dell’attività svolta e della preminente necessità di tutela della collettività.
Tanto premesso, il Collegio non ravvisa fondatezza nei rilievi censori mossi dal ricorrente, tenuto conto che l’illiceità dell’attività svolta dal ricorrente era già stata compiutamente delineata da questa Corte, nella sua piø autorevole composizione, con la pronuncia delle Sezioni Unite, COGNOME, mentre le modifiche apportate alla legge n. 242 del 2016 dal d.l. n. 48 del 2025, convertito dalla l. n. 80 del 2025, non hanno introdotto norme piø favorevoli a quelle previgenti, sicchŁ il Tribunale cautelare ha logicamente ritenuto la adeguatezza e la idoneità del presidio cautelare coercitivo applicato, proprio in ragione delle concrete modalità organizzative dell’attività commerciale, esercitata su piø punti vendita, territorialmente ramificati, in tal modo spiegando la restrizione alla libertà di spostamento attraverso la misura cautelare dell’obbligo di dimora.
Una motivazione, quindi, ampiamente esistente, esauriente e comunque sicuramente tale da escluderne quella assenza o apparenza di esistenza che sola concreta il vizio di violazione di legge eccepibile in questa sede.
In ogni caso, il motivo di ricorso per cassazione che deduca assenza delle esigenze cautelari Ł ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando – come nel caso di specie – propone censure che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; nello stesso senso, Sez. 2, n. 34680 del 22/07/2025, COGNOME, non mass.; Sez. 2, n. 33809 del 09/07/2025, COGNOME, non mass.).
In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere rigettato e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 17/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME