Vendita Bene Sequestrato: Quando la Violazione dei Doveri di Custodia Diventa Reato
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 35603 del 2024, è tornata a pronunciarsi su un tema di grande rilevanza pratica: le conseguenze penali derivanti dalla vendita di un bene sequestrato. La vicenda analizzata offre spunti cruciali per comprendere i doveri del custode e l’impossibilità di invocare l’ignoranza della legge come scusante. Il caso riguarda due persone che, dopo aver subito il sequestro amministrativo della propria autovettura, hanno deciso di venderla, violando palesemente il vincolo di indisponibilità imposto dall’autorità.
I Fatti del Caso: La Vendita Illecita del Veicolo Sottoposto a Sequestro
Una coppia si è vista notificare un provvedimento di sequestro amministrativo per la propria autovettura. Il marito era stato nominato custode del veicolo, con il preciso obbligo di non disporne e di mantenerlo a disposizione dell’autorità. Ciononostante, i due hanno deciso di vendere l’auto a un terzo soggetto, sottraendola di fatto al vincolo imposto. A seguito di ciò, sono stati condannati in primo grado e in appello per il reato previsto dall’articolo 334 del codice penale, che punisce la sottrazione o il danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento o sequestro.
L’Analisi della Corte di Cassazione e la questione della vendita del bene sequestrato
I ricorrenti hanno presentato ricorso in Cassazione basato su quattro motivi principali: la non configurabilità del reato, l’ignoranza inevitabile della legge penale, la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo i motivi proposti mere doglianze di fatto e reiterazioni di quanto già discusso in appello.
La Consapevolezza del Vincolo e il Dolo Generico
La Corte ha ribadito un principio consolidato: per la punibilità del reato di cui all’art. 334 c.p. è sufficiente il dolo generico. Questo significa che basta la consapevolezza dell’esistenza di un vincolo giudiziario sul bene e la volontà di compiere atti contrari ai doveri di custodia, come la vendita. Nel caso specifico, gli imputati erano perfettamente a conoscenza del provvedimento di sequestro, rendendo la loro condotta una violazione palese e intenzionale.
L’Irrilevanza dell’Ignoranza della Legge
I giudici hanno chiarito che l’eventuale ignoranza delle disposizioni specifiche relative al sequestro amministrativo non può essere usata come scusante. Tali disposizioni, infatti, sono considerate elementi integratori della norma penale. Chi riceve un bene in custodia ha il dovere di informarsi sugli obblighi che ne derivano.
Esclusione della Particolare Tenuità del Fatto nel caso di vendita bene sequestrato
Un altro punto centrale dell’ordinanza riguarda la mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto). La Corte d’Appello aveva escluso tale beneficio poiché i ricorrenti avevano “disatteso completamente” i provvedimenti di sequestro e confisca, vendendo il veicolo. La Cassazione ha ritenuto questa motivazione logica e non censurabile, poiché una condotta di totale spregio dei provvedimenti dell’autorità non può essere considerata di lieve entità.
Le Motivazioni
La Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito anche riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La motivazione, considerata non illogica, si basava sull’assenza di elementi positivamente valutabili a favore degli imputati e, al contrario, sulla presenza di numerosi precedenti penali a loro carico. Questa valutazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rafforza un messaggio chiaro: la nomina a custode di un bene sequestrato comporta responsabilità precise e inderogabili. La vendita di un bene sequestrato non è una leggerezza, ma un reato che manifesta un’aperta sfida ai provvedimenti dell’autorità. La decisione della Cassazione sottolinea che né l’ignoranza della legge né la presunta lieve entità del danno possono servire come scudo contro le conseguenze penali, specialmente quando la condotta denota una deliberata volontà di eludere gli obblighi legali. La condanna finale al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende sancisce l’inammissibilità del ricorso e la gravità della violazione commessa.
Vendere un bene sottoposto a sequestro amministrativo è reato?
Sì, secondo la Corte di Cassazione, la vendita di un bene sottoposto a sequestro integra il reato previsto dall’art. 334 del codice penale (Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento o a sequestro), in quanto viola i doveri di custodia e il vincolo di indisponibilità del bene.
Posso essere scusato se non conoscevo esattamente i miei doveri di custode?
No. La Corte ha stabilito che l’ignoranza delle specifiche disposizioni relative al sequestro amministrativo non rileva come scusante. Tali norme sono parte integrante della norma penale, e la sola consapevolezza del provvedimento di sequestro è sufficiente a configurare il dolo richiesto per il reato.
Perché la Corte non ha considerato il fatto di ‘particolare tenuità’ e non punibile?
La Corte ha escluso l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) perché la condotta degli imputati, che hanno completamente disatteso i provvedimenti di sequestro e confisca vendendo il veicolo, non è stata ritenuta di lieve entità, ma una violazione grave e consapevole dei loro obblighi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35603 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35603 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/09/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PENNE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a TORINO DI SANGRO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso degli imputati COGNOME NOME e COGNOME NOME; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la condanna per il reato di cui all’art. 334 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e reiterativi dei motivi di appello.
In particolare, con i primi due motivi i ricorrenti eccepiscono la non configurabilità del reato e comunque l’ignoranza inevitabile da parte dei predetti della legge penale circa i doveri incombenti sul custode del mezzo sottoposto a sequestro amministrativo. Su tali profili la sentenza impugnata ha – con motivazione adeguata e dunque insindacabile in sede di legittimità – rilevato che gli imputati erano perfettamente a conoscenza del provvedimento di sequestro dell’autovettura, intestato alla COGNOME e della quale era stato nominato custode COGNOME, marito della predetta, e del conseguente vincolo di indisponibilità del mezzo, platealmente violato con la vendita della vettura. La motivazione della Corte territoriale è dunque conforme al principio secondo cui per la punibilità del reato previsto dall’art. 334 cod. pen. è richiesto il dolo generico, consistente nella consapevolezza del vincolo giudiziario che grava sul bene e nella volontà di compiere atti contrari ai doveri di custodia, in modo tale da impedire i controlli sul bene o l’esercizio dell’azione esecutiva (Sez. 6, n. 25756 del 09/02/2017, COGNOME, Rv. 270483 – 01). Né può rilevare l’ipotetica ignoranza delle disposizioni relative al sequestro amministrativo del mezzo, atteso che esse costituiscono elementi integratori della norma che punisce con sanzione penale la sottrazione o il danneggiamento di cose sottoposte al predetto vincolo (Sez. 6, n. 2788 del 29/01/1974, COGNOME, Rv. 088628 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Anche il terzo motivo – con il quale si censura la mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. – è manifestamente infondato. La sentenza impugnata – anche in questo caso in modo certamente non illogico – ha escluso la sussistenza dei relativi presupposti “atteso che i prevenuti disattendevano completamente i provvedimenti di sequestro amministrativo e confisca gravanti sul veicolo, che veniva sottratto per essere venduto alla sig.ra NOME“. Condotta in virtù della quale non implausibilmente – si è esclusa la “particolare tenuità” del fatto di reato.
Infondato in modo manifesto è, infine, il quarto motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Sul punto, la Corte di appello ha evidenziato l’assenza di elementi positivamente valutabili a tal
fine, tenuto altresì conto dei numerosi precedenti penali a carico degli imputati; motivazione non illogica e quindi non sindacabile in sede di legittimità.
Considerato che all’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibilít V ricorset . e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 09/09/2024