Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 15870 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 15870 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a Novafeltria il 18/02/1955
avverso la sentenza del 15/03/2024 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio limitatamente al diniego del beneficio della non menzione che va concesso; il rigetto nel resto;
letta la memoria di replica depositata dai difensori del ricorrente, con la quale si insiste nell’accoglimento del ricorso proposto
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 15 marzo 2024 la Corte di appello di Bologna, decidendo in sede di rinvio a seguito dell’annullamento disposto da questa Corte, Sez. 4, n. 32666 del 28/06/2023 della sentenza di secondo grado di proscioglimento, ha confermato la pronuncia emessa il 17 aprile 2019 dal Tribunale di Rimini, con la quale NOME COGNOME è stato dichiarato responsabile del delitto di cui all’art. 589bis cod. pen. – perché, il 20 gennaio 2017, per colpa consistita in negligenza,
imprudenza, imperizia e con violazione dell’art.141, comma 3, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285, conducendo un motociclo a velocità non adeguata all’attraversamento del centro abitato ed alla prossimità con l’intersezione con una strada, investiva NOME COGNOME di anni 75, che su una bicicletta attraversava la strada da sinistra verso destra, omettendo di dare la precedenza, e che riportava lesioni, a causa delle quali decedeva dopo cinque giorni – ed è stato condannato, ritenuto il concorso di colpa e concesse le circostanze attenuanti di cui agli artt. 62, n. 6 e 62-bis cod. pen., operata la riduzione per il rito abbreviato, alla pena di mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, con sospensione della patente di guida per un anno.
Avverso l’indicata sentenza i difensori dell’imputato, Avv. NOME COGNOME e Prof. Avv. NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione affidandosi a tre motivi.
2.1 Con il primo motivo, la difesa lamenta vizio di violazione di legge e mancanza di motivazione sul punto relativo alla prova scientifica, per aver il giudice esercitato il potere istruttorio al di fuori delle ipotesi previste dall’art comma 5, cod. proc. pen., con conseguente inutilizzabilità ex art. 191, comma 1, cod. proc. pen. degli atti acquisiti.
Si rappresenta che il giudice dell’udienza preliminare, ritenendo di non poter decidere allo stato degli atti, dovendosi accertare altri aspetti del sinistro stradal essenziali per valutare la responsabilità dell’imputato, ha disposto una integrazione dei quesiti demandati ai tecnici (così pag. 5 della sentenza), uscendo dal perimetro delle risultanze fattuali e tecniche delineato dagli atti di indagine dalle consulenze delle parti, esplorando itinerari probatori estranei allo stato degli atti formati dalle parti.
Il giudice ha pertanto proceduto ad una inammissibile integrazione dei quesiti già posti dalle parti ai propri consulenti, senza nominare un perito, con conseguente inutilizzabilità degli elementi di prova assunti (Si citano Sez. 6, n. 25849 del 4 aprile 2018 e Sez. 6 n. 56995 del 6 novembre 2017).
2.2 Con il secondo motivo, la difesa lamenta mancanza, contraddittorietà o comunque manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ricorrenza della colpa.
Posto che è pacifico il rispetto dei limiti di velocità da parte dell’imputato, contesta che con la violazione della regola cautelare sussidiaria di cui all’art. 141, comma 3, d.lgs. n. 285 del 1992, che andrebbe contestata in modo rigoroso, si è incorsi in una inammissibile forma di responsabilità sostanzialmente oggettiva, a fronte di una condotta manifestamente imprudente, e in quanto tale del tutto imprevedibile e inevitabile, del ciclista che è risultato positivo alla benzodiazepine, nonostante gli fosse stato proibito dal medico di mettersi alla guida, e aveva tenuto
una condotta gravemente colposa, avendo attraversato la strada da sinistra a destra, senza dare la precedenza, tanto che il punto d’urto era stato riscontrato nella corsia di marcia dell’imputato.
Si afferma la contraddittorietà della motivazione che imputa al ricorrente una responsabilità per colpa, nonostante il rispetto dei limiti di velocità e le condizion della strada che consentivano di tenere una velocità di poco al di sotto del limite (ossia quella tenuta dall’imputato).
La sentenza impugnata sarebbe inoltre incorsa nel più evidente e rilevante travisamento della prova con riferimento al giudizio di prevedibilità ed evitabilità, andando a contrastare anche con le stesse conclusioni del consulente dell’accusa (che giunge infatti a configurare la violazione della diversa regola cautelare dell’aver circolato in prossimità del margine destro della carreggiata), in quanto il ciclista si era posto alla guida sotto l’effetto di medicine, nonostante il divie assoluto di guidare e avesse totalmente invaso la semicarreggiata di percorrenza del motociclista, circostanze, queste, completamente pretermesse dal giudice di appello ai fini del giudizio sulla colpa.
2.3 Con il terzo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, si deduce mancanza, contraddittorietà o manifesta infondatezza della motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della non menzione per la ritenuta “gravità dei fatti oggetto del processo”.
Tale valutazione risulta contraddittoria rispetto al riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all’art. 62, comma primo, n. 6), cod. pen. che verte sul contegno post delictum avendo l’imputato integralmente risarcito il danno.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento della sentenza limitatamente al beneficio della non menzione, che va concessa, ed il rigetto nel resto del ricorso.
3.1 Si rappresenta, quanto al primo motivo, che secondo il costante insegnamento della Corte di cassazione, l’integrazione probatoria disposta dal giudice ai sensi dell’art. 441, comma 5, cod. proc. pen., può riguardare anche la ricostruzione storica del fatto e la sua riferibilità all’imputato (si citano Sez. 4 42617 del 16/10/2024, Qosja, non massimata; Sez. 2, n. 15139 del 26/03/2024, Abraham, non massimata; Sez. 6, n. 17360 del 13/04/2021, Prevete, Rv. 280968; Sez. 5, n. 49568 del 18/06/2014, COGNOME Rv. 261338) e il Giudice dell’udienza preliminare si è limitato ad approfondire temi di prova già patrimonio del processo, integrando i quesiti in tema di punto d’urto dei veicoli e di calcolo del tempo di frenata.
3.2 In relazione al secondo motivo, richiamate alcune pronunce in tema di circolazione stradale, ritiene del tutto immune da censure il giudizio di
colpevolezza ed evidenzia che i plurimi rilievi difensivi si risolvono in censure in fatto e non colgono nel segno.
3.3 Sul terzo motivo ne chiede l’accoglimento per la totale lacuna motivazionale della sentenza di appello sul punto, con annullamento senza rinvio, ai sensi dell’art. 620, lett. I), cod. proc. pen., posto che la situazione da correggere è rimediabile senza svolgere accertamenti o compiere valutazioni discrezionali su circostanze e punti controversi, con conseguente concessione del beneficio in questione nella presente sede di legittimità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di doglianza è eizglitéE41 inammissibile, dovendosi ritenere insussistente la violazione dell’art. 441, comma 5, cod. proc. pen. e la conseguente inutilizzabilità ex art. 191, comma 1, cod. proc. pen. di atti, per altro neanche indicati dal ricorrente, trattandosi all’evidenza, come si dirà, di chiarimenti e non già di temi nuovi.
1.1. Costituisce principio consolidato, al quale aderisce questo Collegio, quello secondo cui in tema di giudizio abbreviato, anche non condizionato, il potere di integrazione probatoria ex officio non necessita di una specifica motivazione e non è soggetto a limiti temporali, potendo intervenire in ogni momento e fase della procedura, anche nel corso della discussione o addirittura dopo il termine di essa, qualora il giudice ravvisi l’indispensabilità di un approfondimento del thema probandum, ossia dei fatti oggetto di imputazione (Sez. 5, n. 18264 del 29/01/2019, S., Rv. 276246-01; in termini conformi, fra le tante, Sez. 3, n. 4186 del 21/09/2017, dep. 2018, I, Rv. 272459-01).
1.2 Premesso che il thema probandum non coincide con i mezzi di prova o di ricerca della stessa attivati dalle parti, nessuna censura può essere mossa al giudice dell’udienza preliminare che, ravvisando la necessità di un approfondimento di temi di prova che già formavano oggetto del processo, ha disposto una integrazione dei quesiti su elementi ritenuti rilevanti ai fini dell ricostruzione della dinamica del sinistro, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopraesposti.
Tenuto inoltre conto del fatto che la valutazione della “necessità” dell’integrazione probatoria nel rito abbreviato (sia d’ufficio che su richiest dell’imputato) non è condizionata alla sua complessità od alla lunghezza dei tempi dell’accertamento probatorio, e non si identifica con l’assoluta impossibilità di decidere o con l’incertezza della prova, ma presuppone, da un lato, l’incompletezza di un’informazione probatoria in atti, e, dall’altro, una prognosi di positiv completamento del materiale a disposizione per il tramite dell’attività integrativa
(Sez. 6, n. 11558 del 23/01/2009, Trentadue, Rv. 243063-01; in termini, anche Sez. 2, n. 43329 del 18/10/2007, COGNOME, Rv. 238833-01), deve concludersi affermando che tale valutazione, risultando nel caso di specie congruamente e logicamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità, con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso (Sez. 2, n. 43329 del 18/10/2007, COGNOME, cit.).
2. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
2.1 Va premesso che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, nel caso in esame – dopo l’annullamento disposto da questa Corte della sentenza della Corte di appello per aver i giudici territoriali, nell’assolvere l’imputa ribaltato la decisione di condanna emessa in primo grado, senza confutare gli elementi a carico – ricorre la c.d. “doppia conforme” e la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda perfettamente con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest’ultima sia adottando, sostanzialmente, gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale. (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; in termini conformi, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 252615-01;).
Nel caso in esame, i giudici di appello hanno esaminato le censure proposte dal ricorrente con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione, e ciò in quanto i motivi di gravame, pur succintamente illustrati nella prima parte della decisione della corte territoriale, non hanno riguardato elementi nuovi, avendo la difesa del COGNOME eccepito che questi aveva rispettato la norma cautelare relativa alla velocità da tenere su quel tratto di strada, per aver viaggiato ad una velocità inferiore (anche se di poco) al limite dei 50 km/h, e che dunque la responsabilità dell’evento mortale doveva essere ascritta al solo COGNOME, che si era messo alla guida della bicicletta sotto l’effetto di benzodiazepine e non aveva rispettato l’obbligo di precedenza, ragion per cui a fronte della imprevedibilità dell’evento, costituita dall’immissione inaspettata del COGNOME a bordo della bicicletta, doveva escludersi qualsivoglia profilo di colpa del COGNOME (che si versi, in questa situazione, in un tipico caso di “doppia conforme” cfr. le gi citate Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez.3, n.13926 del 01/12/2011, COGNOME, Rv.252615-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013 Argentieri).
Versandosi, come detto, in una ipotesi di cd. “doppia conforme”, va per completezza chiarito che «in tema di ricorso per cassazione, l’emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento
ricostruttivo, non può comportare l’annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all’esito di una verifica sulla completezza e sulla globalità del giudiz operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fat che sorreggono l’impianto della decisione. (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227-01; Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988-01), situazione, questa, che non si ravvisa nel caso in esame, in cui, come si vedrà, non si ravvisano, nel complesso, vizi di motivazione che inficiano la tenuta della decisione stessa.
2.2. La sentenza impugnata identifica la condotta imprudente dell’imputato nella violazione dell’art. 141 cod. strada, in considerazione del fatto che egli, pur avendo viaggiato ad una velocità di 48 km/h, di poco inferiore al limite dei 50 km/h indicato in quella zona, un centro abitato, con abitazione presenti lungo tutta la carreggiata, non aveva tenuto una condotta prudente e nel transitare, nel comune di Rimini, lungo il rettilineo di INDIRIZZO avente diritto di precedenza, all’altezza dell’intersezione a “T” con la INDIRIZZO, andava a collidere, a metà della propria corsia di marcia, la bicicletta guidata dal COGNOME che, provenendo da quest’ultima via, senza rispettare il diritto di precedenza, e dunque con violazione dell’art. 154, comma 2, cod. strada, si era immesso sulla INDIRIZZO Covignano attraversandola da sinistra verso destra, sotto l’effetto di medicinali, nonostante la proibizione di porsi alla guida di un veicolo da parte del medico curante.
A fronte di questa ricostruzione, appare apodittica l’affermazione del difensore che esclude qualsivoglia profilo di colpa in capo all’imputato alla luce della sua condotta, in tesi, attenta e prudente.
Come noto, l’art. 141, commi 1, 2 e 3, cod. strada prevede che «è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e al condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, (—-)., sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione» e che «il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacol prevedibile» e «in particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuo o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause,
nell’attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici».
In proposito, secondo l’orientamento consolidato espresso da questa Corte, l’art. 141 cod. strada impone al conducente di un veicolo di modulare la velocità dello stesso in modo che, avuto riguardo alla tipologia, allo stato ed al carico del veicolo stesso, nonché alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura che possa incidere sulla circolazione, sia possibile assicurare l’arresto tempestivo del mezzo o orientarne diversamente la guida (ad esempio attraverso una repentina sterzata) dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile, che si presenti sia nella propria direttrice di marcia o che provenga da quella opposta, al fine di evitare ogni pericolo per la sicurezza stradale.
L’obbligo di moderare adeguatamente la velocità, in relazione alle caratteristiche del veicolo ed alle condizioni ambientali, va inteso nel senso che il conducente deve essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione, tenendo altresì conto di eventuali imprudenze altrui, purché ragionevolmente prevedibili (Sez. 4, n. 25552 del 27/4/2017, Luciano, Rv. 270176; conf. Sez. 4 n. 24575 del 14/05/2024, COGNOME).
Tale regola non soffre eccezioni in tema di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, avendo questa Corte chiarito che neanche il rispetto del limite massimo di velocità consentito esclude la responsabilità del conducente qualora la causazione dell’evento sia comunque riconducibile alla violazione delle regole di condotta stabilite dall’art. 141 cod strada (così Sez. 4, n. 7093 del 27/1/2021, COGNOME, Rv. 280549).
A ciò deve anche aggiungersi che la contestazione del profilo di colpa specifica di cui all’art. 141 cod. strada non necessita nemmeno che sia individuata la specifica velocità di marcia, essendo sufficiente che si proceda ad una velocità non adeguata rispetto alle condizioni di tempo e di luogo in cui il mezzo si trovava a circolare.
Come affermato da Sez. 4, n. 24575 del 14/05/2024, COGNOME, richiamando sul punto i principi espressi dalla Cassazione civile (Sez. 3, n. 5559 del 14/03/201, Rv. 625474 – 01; Sez. 1, n. 20173 del 12/10/2004, Rv. 577671 – 01) ma estendibili anche nel giudizio penale, l’apprezzamento della velocità in funzione dell’esigenza di stabilire se essa debba o meno considerarsi eccessiva, deve essere condotto, nel sistema delle norme sulla circolazione stradale, in relazione alle condizioni dei luoghi, della strada e del traffico che vi si svolge, e può, quindi, anche essere basato solo sulle circostanze del fatto e sugli effetti provocati dall’urto del veicol senza necessità di un preciso accertamento della oggettiva velocità tenuta dal
veicolo stesso e senza che assuma decisivo rilievo persino l’eventuale osservanza dei limiti imposti, in via generale, dal codice della strada.
Dunque, nei formulare il proprio apprezzamento sull’eccesso di velocità relativa – vale a dire su una velocità non adeguata e pericolosa in rapporto alle circostanze di tempo e di luogo, indipendentemente dai prescritti limiti fissi di velocità – il giudice non è (neanche) tenuto a determinare con precisione ed in termini aritmetici il limite di velocità ritenuto innocuo, essendo sufficiente l’indicazione degli elementi di fatto e delle logiche deduzioni in base ai quali la velocità accertata è ritenuta pericolosa in rapporto alla situazione obiettiva ambientale (cfr. Sez. 4, n. 42097 del 14/10/2021, La Cascia, Rv. 282068 – 01; conf. Sez. 4, n. 8526 del 13/2/2015, COGNOME, Rv. 262449).
2.3 Alla luce di tali, condivisibili principi, se il conducente deve regolare l velocità in relazione alle condizioni della strada e del traffico, specificamente in prossimità delle intersezioni e deve essere in grado di arrestare tempestivamente il veicolo, non si vede come possa escludersi un profilo di responsabilità per colpa in capo all’imputato, per aver osservato una velocità, accertata, di 48 km/h (ma anche tra i 45 e i 48 km/h come anche si afferma nelle decisioni) con il limite di 50 km/h, in quanto ciò che appunto rileva, applicando i principi sopraesposti, è che la velocità sia adeguata, anche tenendo in considerazione che quello indicato è comunque il limite massimo.
Nel caso di specie, la sentenza evidenzia che la strada in cui è avvenuto lo scontro è ubicata nel centro abitato, è fiancheggiata da edifici e si connota per intersezioni presenti lungo il tratto e sottolinea, con motivazione congrua che fa buon governo dei principi espressi da questa Corte, che non si poteva ritenere per queste caratteristiche e per il fatto che le corsie non erano particolarmente larghe e che sulle stesse erano parcheggiati, lungo i lati, veicoli che ne ostruivano la visibilità – a “largo scorrimento”, tale cioè da giustificare la velocità tenuta concreto dal COGNOME, di poco inferiore al limite massimo.
Con motivazione immune da vizi di illogicità o di errori di diritto, la corte territoriale ha quindi ritenuto che l’imputato, anche per la buona visibilità, avrebbe dovuto tenere una velocità inferiore a quel limite, perché più adeguata alle caratteristiche della strada, velocità che, laddove osservata, gli avrebbe permesso di percepire il pericolo, posto che la parte, ai sensi dell’art. 141, comma 3, cod. strada, è tenuta a regolare la velocità nei tratti di strada in prossimità dell intersezioni, nell’attraversamento dei centri abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici, qual è, appunto, il luogo in cui è avvenuto l’impatto tra i motociclo e la bicicletta, che si è verificato, come già detto, nell’intersezione a “T” tra le due strade, in un centro abitato, fiancheggiato da un lato e dall’altro di edifici con veicoli parcheggiati ai lati delle due corsie di marcia.
Quanto all’inevitabilità dell’evento, va ribadito l’orientamento secondo cui, in tema di circolazione stradale, il principio dell’affidamento trova un temperamento nell’opposto principio secondo il quale l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità, e, considerato il centro abitato, la presenza di edifici e le intersezioni con altri tra stradali, era prevedibile l’attraversamento da parte di altri (da ultimo, Sez. 4, n. 24414 del 06/05/2021, COGNOME, Rv. 281399-01; in termini conformi Sez. 4, n. 7664 del 06/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272223-01; Sez. 4, n. 27513 del 10/05/2017, COGNOME, Rv. 269997-01; Sez. 4, n. 5691 del 02/02/2016, COGNOME, Rv. 265981-01).
Alla luce di tale principio, nessuna censura può essere infatti mossa alle conformi decisione laddove hanno ritenuto che la condotta del ciclista che attraversava da sinistra a destra la carreggiata di percorrenza dell’imputato, omettendo di dare la precedenza, integrasse solo un concorso di colpa, con conseguente applicazione dell’ipotesi attenuata prevista dal comma settimo dell’art. 589-bis cod. strada, in quanto l’evento non è stato “esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole”, ma non anche una causa eccezionale ed atipica, imprevista e imprevedibile, dell’evento, che sia stata da sola sufficiente a produrlo e non escluda il nesso di causalità, proprio tenendo in considerazione le descritte caratteristiche dei luoghi, che imponevano di adeguare la velocità.
3. Fondato è il terzo motivo di ricorso.
In punto di trattamento sanzionatorio, nel confermare la sentenza di primo grado che ha applicato l’ipotesi attenuata prevista dall’art. 589-bis, comma settimo, cod. pen. e riconosciuto all’imputato le circostanze attenuanti generiche, nonché l’attenuante di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen. (si legge sul punto: «in considerazione del grado di colpa rimproverabile – di un grado/percentuale sicuramente inferiore rispetto a quella ascrivibile alla vittima – non applicate nella massima estensione in quanto, nella parte valutativa anche del concorso della condotta del colpevole della vittima, già oggetto di apprezzamento nella attenuante speciale del comma settimo; nonché l’attenuante dell’art. 62, n. 6, cod. pen., avendo proceduto (L’ente assicurativo…) nelle more del procedimento, al risarcimento nei confronti degli aventi diritto/eredi»), nonché la sospensione condizionale della pena, la Corte di appello non ha accolto la specifica richiesta di applicazione del beneficio della non menzione «in ragione della gravità dei fatti oggetto del processo, secondo i criteri di cui all’art. 133 cod. pen.», con una motivazione apparente, e quindi sostanzialmente omessa, non precisando se e quali siano gli elementi di gravità del fatto, che non possono meramente ricondursi all’evento mortale contemplato dall’art. 589-bis cod. pen., pena la automatica e non consentita inapplicabilità assoluta del beneficio alla fattispecie in esame.
Si impone quindi l’annullamento sul punto e, ferma la definitività
dell’accertamento di responsabilità dell’imputato per il reato ascrittogli nonché del trattamento sanzionatorio irrogatogli, va disposta la trasmissione con rinvio per
nuovo giudizio alla Corte di appello di Bologna, limitatamente alla valutazione sulla concessione o no del beneficio della menzione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata concessione della non menzione con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello
di Bologna. Rigetta nel resto il ricorso
Così deciso il 21/02/2025.