Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27472 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
SECONDA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27472 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/06/2025
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 26/06/2025
R.G.N. 15377/2025
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Francavilla Fontana il 23/07/1972
avverso l’ordinanza del 07/03/2025 del Tribunale di Brindisi
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME
COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Brindisi, in funzione di riesame, con ordinanza del 07/03/2025 respingeva l’appello proposto avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi del 31/01/2025, che aveva rigettato l’istanza di revoca del sequestro preventivo avente ad oggetto l’autocarro Fiat Iveco, tg. CODICE_FISCALE, avanzata da NOME COGNOME.
L’indagato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 259, comma 2, d. lgs. n. 152 del 2006. Rileva che la carcassa dell’autovettura trasportata non può essere considerata rifiuto, non essendo stata avviata alla demolizione ed essendo ancora iscritta al P.R.A., oltre che dotata di targhe; che, del resto, il proprietario ne aveva denunciato il furto, circostanza questa incompatibile di disfarsi del mezzo; che, inoltre, la motivazione Ł contraddittoria nella parte in cui, da un lato, ha qualificato la res quale rifiuto e, dall’altro, ritenendo sussistente il reato di ricettazione, le attribuito valore economico; che o il veicolo ha un’apprezzabile utilità economica e, dunque, non può essere qualificato rifiuto, essendo destinato al reimpiego, oppure Ł privo di utilità, per cui non Ł fonte di profitto, dovendo essere qualificato rifiuto; che nel primo caso non Ł possibile il sequestro, atteso che per il delitto di cui all’art. 648 cod. pen. non Ł prevista la confisca obbligatoria e, comunque, perchØ non sussiste il periculum in mora, essendo solo ipotetico il pericolo di reiterazione del reato.
2.1. In data 20/06/2025 Ł pervenuta memoria di replica che specifica i motivi posti a sostegno del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente, rileva il Collegio che la clausola di «riserva di argomentare in udienza camerale», contenuta nelle conclusioni del ricorso, non può essere intesa come una implicita richiesta di trattazione orale del procedimento, atteso che detta riserva Ł espressamente riferita
anche al «deposito di memorie nei termini di legge», sicchØ Ł da intendersi come una generica e pleonastica riserva di espletamento dell’attività difensiva nelle forme della discussione orale, qualora specificatamente richiesta o con il deposito di memorie, nel caso di trattazione cartolare.
Ed invero, la richiesta di trattazione orale, che va presentata in cancelleria entro termini perentori, deve essere esplicita e non deve dare adito a dubbi, in considerazione delle conseguenze che da una siffatta istanza derivano, tenuto conto che, a mente dell’art. 611, comma 1-ter, cod. proc. pen., essa Ł irrevocabile.
Tanto premesso, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
2.1. Va, innanzitutto, premesso che nella nozione di “violazione di legge’, per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non la contraddittorietà o l’illogicità manifesta della stessa, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell’art. 606 stesso codice (Sez. U, n. 25932 del 29/5/2008, COGNOME, Rv. 239692 – 01; Sez. U, n. 25933 del 29/5/2008, COGNOME, non massimata sul punto; Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, COGNOME; si vedano anche, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/5/2003, COGNOME e Sez. U, n. 5 del 26/2/1991, Bruno; seguite da Sez. 6, n. 7472, del 21/1/2009, Vespoli, Rv. 242916 – 01; Sez. 5, n. 35532 del 25/6/2010, COGNOME Rv. 248129 – 01; Sez. 1, n. 6821 del 31/1/2012, COGNOME, Rv. 252430 – 01; Sez. 3, n. 4919 del 14/7/2016, COGNOME, Rv. 269296 – 01; Sez. 2, n. 5807 del 18/1/2017, COGNOME, Rv. 269119 – 01; piø recentemente, Sez. 2, n. 11785 del 9/2/2024, Conti, n. m.). In altri termini, in tema di impugnabilità in sede di legittimità di provvedimenti cautelari di natura reale sussistono ben precisi limiti, risultando ammessa la sindacabilità oltre che per violazione di legge (‘errores in procedendo’ ed ‘errores in judicando’), per vizi motivazionali assoluti, tali, cioŁ, da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile la vicenda contestata e l’itinerario logico seguito dal giudice(Sez. 2, n. 18951 del 14/3/2017, Napoli, Rv. 269656 – 01; Sez. 2, n. 5807/2017 cit.; Sez. 3, n. 4919/2016 cit.; Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, Gabriele, Rv. 254893 – 01).
Dunque, non può essere proposto sotto le spoglie della violazione di legge, sostanziale o processuale, il travisamento dei presupposti necessari all’adozione del provvedimento di sequestro, quale forma di manifestazione del vizio di motivazione, come fa la difesa con il presente ricorso.
2.2. Tanto premesso, il motivo cui Ł affidato il ricorso non Ł consentito, atteso che, sotto la denunciata violazione di legge, reitera le stesse doglianze proposte con i motivi di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dal Tribunale del riesame, che ha evidenziato:
i) quanto alla natura di rifiuto della carcassa dell’autovettura trasportata dall’indagato, che, a mente dell’art. 3 d. lgs. n. 209 del 2003, richiamato dall’art. 227, comma 1, lett. c) d. lgs. n. 152 del 2006, costituisce rifiuto qualsiasi veicolo a motore che risulti fuori uso, dovendo considerarsi tale il veicolo che, ancorchØ giacente in area privata, sia in evidente stato di abbandono (nel caso di specie, trattasi di una carcassa bruciata, priva di motore e di altre componenti meccaniche contenenti liquidi); che del tutto irrilevante Ł la presenza di targhe, tenuto conto che le stesse sono state rinvenute presso il fondo ove era stata denunciata la presenza di detto veicolo, dovendosi escludere che lo stesso risultasse ancora dotato di targhe al momento del trasporto; che altrettanto ininfluente Ł la circostanza che la proprietaria avesse sporto denuncia di furto, atteso che quest’ultima va rapportata al momento della sottrazione, quando il veicolo era integro e marciante, con la conseguenza che la volontà di rientrare in possesso del bene sottratto non vale ad escludere lo stato di abbandono del veicolo, bruciato e ‘cannibalizzato’ in un momento successivo a quello della sottrazione;
ii) quanto alla configurabilità del reato di ricettazione, che la natura di rifiuto di un bene non esclude che lo stesso possa ancora avere un valore economico, che Ł quello intrinseco del materiale che ne costituisce l’essenza; che, invero, si tratta di beni non piø idonei allo scopo per il quale erano stati originariamente costruiti, che, tuttavia, conservano il loro intrinseco valore economico;
iii) quanto alle esigenze cautelari, che la libera disponibilità dell’autocarro utilizzato per il trasporto non autorizzato della carcassa dell’autovettura in discorso, potesse agevolare la commissione di condotte criminose analoghe a quella per cui si procede.
Ebbene, rispetto alla trama motivazionale del provvedimento impugnato, che si sviluppa in maniera piana, esaustiva e convincente, il motivo reitera pedissequamente le stesse doglianze già avanzate con in sede di appello cautelare, senza argomentare criticamente in ordine ad eventuali illogicità del percorso argomentativo seguito nel provvedimento impugnato, per cui sotto questo profilo Ł aspecifico.
Invero, come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, Ł inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 – 01; Sez. 3, n. 50750 del 15/6/2016, COGNOME, Rv. 268385 – 01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, COGNOME, Rv. 253849 – 01; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, COGNOME, Rv. 236945 – 01).
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 26/06/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME