Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1568 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1568 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal: Procuratore COGNOME Repubblica presso il Tribunale di Vasto nel procedimento nei confronti di: COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Lanciano avverso la sentenza del 10/02/2025 del Tribunale di Vasto
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona COGNOME Sostituta Procuratrice gene COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Vasto ha assolto NOME COGNOME d di resistenza a pubblico ufficiale per non aver commesso il fatto sul rilievo che testimoniale assunta non avesse dimostrato la condotta illecita contestata.
Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso diretto per cassazione il Procurat Vasto, ai sensi dell’art. 593, comma 2, cod. proc. pen. come modificato dall’art. 2, lett. p), I. n. 114 del 2024, che ne ha chiesto l’annullamento – per violazione di legg motivazione- sull’assunto che il Giudice avesse posto sullo stesso piano le testimoni pubblici ufficiali, in quanto tali valide sino a querela di falso ex art. 194 cod. proc. pen., e quelle di altri testimoni. Inoltre, era stata esclusa la resistenza senza analizzare dell’imputato in rapporto all’atto dell’ufficio ed indicando il testimone a discarico co sospensione ed omettendone l’identità.
3.11 13 novembre 2025 è pervenuta memoria di difensiva dell’AVV_NOTAIO nell’interesse di NOME COGNOME, con la quale ha concluso per l’inammissibilità d perché volto ad ottenere una rivalutazione del compendio probatorio.
Il procedimento è stato trattato in forma scritta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato per le ragioni di COGNOME esposte.
Il Tribunale ha dato atto che dalle testimonianze tra loro conformi dei due agenti operanti fosse risultato che NOME COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME verbale dovuta alla richiesta di documenti del suo autocarro, parcheggiato in u pedonale preclusa, li aveva strappati di mano all’Agente AVV_NOTAIO COGNOME COGNOME alla guida del mezzo.
A fronte di questa ricostruzione, la sentenza ha valorizzato la sola dichiarazione COGNOME difesa, NOME COGNOME, secondo il quale vi era stata una discussione accesa, nel l’imputato, prima di allontanarsi, si trovava a 4/5 metri di distanza dall’agente COGNOME
La scarna motivazione, in modo assertivo e omettendo la convergenza del testimonianze dei pubblici ufficiali, fonti dichiarative qualificate, ha ritenuto su ragionevole dubbio circa la penale responsabilità dell’imputato assolvendo Salvator sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., per non aver commesso il fatto, su COGNOME testimonianza di un passante (a pag. 4 indicato con puntini di sospensione), coincidente con quelle degli operanti rispetto a ciò che l’aveva preceduta («di abbastanza sostenuta», pag. 3), proprio con il richiamo all’ampia distanza tra l’agente e l’imputato, peraltro incompatibile con l’accertamento svolto dagli operanti e il cont documenti.
Ad ulteriore dimostrazione COGNOME illogicità COGNOME motivazione, correttamente censura ricorso, è sufficiente richiamare la formula assolutoria utilizzata (per non aver com fatto), del tutto inconferente rispetto a quanto ritenuto essere stato accertato.
Il motivo di censura relativo alla qualificazione giuridica del fatto è assorbito che logicamente lo precede concernente il suo accertamento, avvenuto con una valutazi delle prove illogica ed assertiva.
Dagli argomenti che precedono, consegue l’annullamento COGNOME sentenza impugnata c rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Vasto in diversa persona fisica.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Vasto, in d persona fisica Così deciso il 18 novembre 2025
La Consigliera estensora