Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 22011 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 22011 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 30/04/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
COGNOME NOME COGNOME
Motivazione Semplificata
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SERIATE il 26/05/1987 avverso l’ordinanza del 25/02/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Brescia udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell’imputato, avv. NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Con ordinanza del 25 febbraio 2025 il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha, per quanto qui rileva, respinto l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata dal condannato NOME COGNOME.
Il Tribunale di sorveglianza ha respinto l’istanza, in quanto ha ritenuto non essere possibile formulare prognosi favorevole di positivo reinserimento sociale in considerazione del fatto che il condannato Ł persona di spiccato spessore delinquenziale, incorso anche di recente nella devianza, e che fatica ad abbandonare logiche criminali.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., deduce violazione di legge e vizio di motivazione perchØ il Tribunale ha fondato il giudizio di elevato spessore criminale del condannato su dati erronei riportati nell’ordinanza, in cui sono stati duplicati i procedimenti penali a carico dell’interessato, non Ł stato tenuto conto dell’estinzione mediante messa alla prova di un procedimento citato nella motivazione; sono, inoltre, erronee le date in cui il condannato Ł rimasto disoccupato, che sono limitate alla fine nel solo mese di gennaio 2025; non Ł stato valutato
l’impegno della sorella nel sostenere il condannato, e la disponibilità concreta da parte di questi di attività lavorativa.
Con requisitoria scritta, il P.G., NOME COGNOME ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Con nota di conclusioni scritte il difensore dell’imputato, avv. NOME COGNOME precisati ulteriormente i motivi, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
4. Il ricorso Ł fondato.
Nella parte della descrizione dell’istruttoria l’ordinanza ha riportato sia la indicazione delle denunce a carico del condannato che risultano dalle banche dati di polizia, e che sono state riferite dalla Questura di Bergamo, sia la indicazione delle condanne precedenti a quella in espiazione da cui Ł gravato il condannato.
Da queste due elencazioni, che il ricorso deduce contengano delle sovrapposizioni di cui l’ordinanza non si Ł accorta, il Tribunale ha tratto il giudizio di elevato spessore criminale del condannato che ha portato a respingere l’istanza di affidamento in prova.
In realtà, però, le condanne definitive che il ricorrente ha effettivamente riportato (una guida in stato di ebbrezza del 2011 ed una omissione di soccorso del 2015) non sembrano giustificare il giudizio di spiccato spessore delinquenziale che il Tribunale ha formulato a carico del condannato.
Anche il procedimento penale pendente per un furto del 2023, pur giustificando sul piano strettamente oggettivo la considerazione del Tribunale secondo cui il condannato Ł incorso anche di recente nella devianza, però non regge in modo adeguato la conclusione dell’ordinanza secondo cui lo stesso fatica ad abbandonare logiche criminali.
La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che si versi in caso di manifesta illogicità della motivazione in casi, come quello in esame, in cui vi sia carenza di connessione tra le premesse della abduzione e le conclusioni (Sez. 1, Sentenza n. 53600 del 24/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 271636; conforme, piø di recente, Sez. 4, Sentenza n. 12713 del 12/03/2025, Biundo, n.m.).
La motivazione dell’ordinanza impugnata, peraltro, nella parte conclusiva dedicata alle valutazioni, Ł anche priva di riferimenti concreti che permettano di comprendere meglio il percorso logico che ha seguito il Tribunale e di far comprendere, in particolare, quale o quali tra i precedenti penali o di polizia sia stato ritenuto particolarmente grave e tale da reggere il giudizio conclusivo di elevato spessore delinquenziale che ha condotto al rigetto dell’istanza.
Ne consegue che l’ordinanza impugnata non resiste alle censure che le sono state rivolte e che la stessa deve essere annullata, nella parte in cui ha respinto l’istanza di affidamento in prova, con rinvio per nuovo giudizio su tale punto.
P.Q.M
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Brescia
Così deciso il 30/04/2025.
Il Presidente NOME COGNOME