Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37260 Anno 2025
XX
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37260 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/10/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME DI COGNOME
Ord. n. sez. 15216/2025
CC – 31/10/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
– Relatore – ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 21/10/2024, visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza del 21/10/2024, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Nola del 22/10/2021, che aveva condannato XXXXXXXXXXXXXXX in ordine al reato di cui agli articoli 609bis /609ter , secondo comma, cod. pen., alla pena di anni 8 di reclusione oltre alle pene accessorie come per legge.
Avverso tale sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione.
2.1. Con il primo motivo censura vizio di motivazione in punto di attendibilità della persona offesa, lamentando insanabili contraddizioni tra le due sentenze di merito e la registrazione del colloquio tra il minore XXXXXXXXXXXXXXe la maestra XXXXXXXXXXXXXXXXXXdell’8 maggio 2018.
2.2. Con il secondo motivo censura mancanza di motivazione in punto di ‘affidabilità’ delle dichiarazioni della persona offesa, in punto di deduzione difensiva secondo cui il minore in sede di incidente probatorio aveva scagionato lo zio.
2.3. Con il terzo motivo lamenta mancanza di motivazione in relazione alla censura contenuta nell’atto di appello in cui si contestava l’interpretazione delle conversazioni ambientali captate nell’autovettura in uso all’imputato.
2.4. In data 3 ottobre 2025, l’AVV_NOTAIO, per l’imputato, depositava memoria in cui contestava l’assegnazione alla VII Sezione e insisteva per l’accoglimento del ricorso.
Il ricorso Ł inammissibile.
3.1. Il primo motivo e il secondo motivo sono inammissibili.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 20030 del 18/01/2024, COGNOME, Rv. 286492; Sez. 1, n. 30415 del 25/09/2020, COGNOME, Rv. 279789 – 01), Ł illegittima una valutazione frazionata ed atomistica dei singoli dati acquisiti, dovendo invece seguire, alla verifica della gravità e precisione dei singoli elementi indiziari, il loro esame globale ed unitario, che ne chiarisca l’effettiva portata dimostrativa del fatto e la congruenza rispetto al tema di indagine.
Si Ł ancora affermato (Sez. 1, n. 20030 del 18/01/2024, COGNOME, Rv. 286492 – 01) che «il difetto di motivazione, quale causa di annullamento della sentenza, non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei suoi singoli punti, costituendo la pronuncia un tutto coerente ed organico, sicchØ, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto va posto in relazione agli altri, potendo la ragione di una determinata statuizione risultare anche da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito».
E’ quel procedimento logico che altra pronuncia (Sez. 1, n. 39125 del 22/09/2015, COGNOME, Rv. 264780 – 01) denomina «valutazione sinottica» (ossia coordinata) degli elementi di prova, finalizzata a verificare se le eventuali incertezze o ambiguità discendenti dall’esame parcellizzato dei singoli elementi di prova sia superata dalla loro valutazione globale.
Valutazione sinottica che, nel ricorso, manca, contestando l’imputato ora questo, ora quell’elemento di prova, senza considerare la tenuta logica del provvedimento complessivamente considerato (la sentenza parte – pag. 3 – dal ‘disvelamento’ del minore con la XXXXXXXXX, registrato e trascritto, per proseguire con le dichiarazioni della madre NUMERO_CARTA, per continuare con l’incidente probatorio, le valutazioni del consulente tecnico del pubblico ministero, e soprattutto il tenore inequivoco delle intercettazioni, in cui l’imputato afferma testualmente di avere avuto rapporti anali col bambino – pag. 9).
Il sindacato di legittimità va infatti sollecitato sul «prodotto dell’ingegno» e non sul puro e semplice «materiale probatorio» (e men che meno su singoli «frammenti» di esso) e, pertanto, una volta indicati gli elementi probatori, il giudice di legittimità deve chiarire la ragione e sulla base di quali elementi sia stata elaborata una determinata ipotesi costruttiva e per quale ragione ne siano state scartate altre (Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, E., Rv. 276566 – 01; Sez. 5, n. 35816 del 18/06/2018, COGNOME, n.m.; Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Aprovitola, Rv. 253774 – 01).
Ciò, soprattutto, in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità in cui i giudici del merito hanno già esaminato, vagliato e disatteso le medesime doglianza oggetto del presente ricorso.
3.2. Il medesimo vizio affligge la terza doglianza, in relazione alla quale va aggiunto che, per costante giurisprudenza, sono inammissibili tutti quei profili di censura che concernono la valutazione degli elementi di prova, quali il linguaggio contenuto nelle intercettazioni telefoniche, in cui si contesta la «lettura» degli elementi di prova da parte dei giudici del merito, in quanto si chiederebbe alla Corte di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, operazione preclusa salvo che si deduca un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale; ed infatti, il vizio della motivazione, come vizio denunciabile, Ł coltivabile solo ove esso sia «evidente», cioŁ di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi (Sez. U., n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005 – 01, cit.), circostanza non ricorrente nel caso di specie.
4. Non può quindi che concludersi per la manifesta infondatezza della doglianza, che non si confronta con il consolidato orientamento di legittimità, cui consegue l’inammissibilità del ricorso.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art.
616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonchØ quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 31/10/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME DI COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.