Valutazione Recidiva: Quando il Ricorso è Inammissibile per Genericità
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui requisiti di specificità dei ricorsi, in particolare quando l’oggetto della contestazione è la valutazione della recidiva. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile un ricorso, condannando il proponente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria, a causa della genericità delle argomentazioni difensive. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere meglio i principi applicati.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una sentenza della Corte di Appello che aveva confermato la responsabilità penale di un individuo per il reato di truffa, pur riducendo la pena inflitta in primo grado. L’imputato, non soddisfatto della decisione, ha proposto ricorso per cassazione, incentrando le proprie doglianze sulla valutazione della recidiva operata dai giudici di merito. Secondo la difesa, tale valutazione non era stata adeguatamente motivata.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. La Corte ha ritenuto che il ricorso non presentasse motivi validi per mettere in discussione la sentenza impugnata.
Le Motivazioni: La Corretta Valutazione della Recidiva
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni con cui i giudici supremi hanno respinto le critiche difensive. La Corte ha affermato che la motivazione della sentenza d’appello, sebbene sintetica, era pienamente esplicativa e sufficiente a giustificare la valutazione della recidiva.
I giudici di merito avevano correttamente considerato i seguenti elementi:
1. Molteplici precedenti: L’imputato risultava gravato da numerosi precedenti penali, alcuni dei quali specifici per la stessa tipologia di reato.
2. Non occasionalità: La ricaduta nel reato non era un episodio isolato, ma indicava una tendenza a delinquere.
3. Accresciuta capacità criminale: I precedenti dimostravano una crescente pericolosità sociale e una consolidata capacità a commettere illeciti.
La Cassazione ha sottolineato come le censure difensive fossero del tutto generiche. L’avvocato del ricorrente si era limitato a un mero richiamo a principi giurisprudenziali astratti, senza calarli nel caso specifico e senza indicare quali circostanze di rilievo fossero state trascurate dai giudici d’appello. Un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere critiche specifiche e puntuali, in grado di incrinare il ragionamento logico-giuridico della sentenza impugnata. In assenza di tali elementi, la doglianza diventa generica e, come tale, inammissibile.
Conclusioni: L’Importanza di Motivi Specifici nel Ricorso
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: la specificità dei motivi di ricorso. Non è sufficiente contestare genericamente una decisione; è necessario articolare argomentazioni precise che evidenzino un errore di diritto o un vizio di motivazione. Nel caso della valutazione della recidiva, la difesa deve dimostrare perché il giudizio sulla pericolosità dell’imputato, basato sui suoi precedenti, sia errato. Un appello che non soddisfa questo onere di specificità è destinato a essere dichiarato inammissibile, con l’ulteriore aggravio di costi per il ricorrente. La decisione rappresenta un monito per gli operatori del diritto sull’importanza di redigere atti di impugnazione dettagliati e concretamente ancorati alle risultanze processuali.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure difensive relative alla valutazione della recidiva erano generiche. La difesa si è limitata a un mero richiamo all’elaborazione giurisprudenziale senza indicare circostanze specifiche che potessero incrinare il giudizio dei giudici di merito.
Quali elementi sono sufficienti per motivare la sussistenza della recidiva?
Secondo la Corte, una motivazione, anche se sintetica, è sufficiente se spiega la valutazione basandosi su elementi concreti come la non occasionalità della ricaduta e l’accresciuta capacità a delinquere dell’imputato, desunte da molteplici precedenti penali, anche specifici.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22692 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22692 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che confermava la responsabilità del prevenuto per il delitto di truffa, riducendo la inflittagli;
-rilevato che la pur sintetica motivazione rassegnata dalla Corte di merito in punto d sussistenza della recidiva è esplicativa della valutazione operata dai giudici d’appello cir non occasionalità della ricaduta e l’accresciuta capacità a delinquere dell’imputato, gravato da molteplici precedenti, anche specifici;
considerato che le censure difensive non segnalano alcuna circostanza di rilievo pretermessa dai giudici territoriali e suscettibile d’incrinare il giudizio di continuità de a delinquere e d’ingravescente pericolosità dell’autore, con conseguente genericità del doglianza, attestata sul mero richiamo all’elaborazione giurisprudenziale in materia;
ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE, non ravvisandosi cause d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processua e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma il 7 Maggio 2024
La Consigliera estensore
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