Valutazione recidiva: perché un ricorso generico viene dichiarato inammissibile
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito principi fondamentali in materia di impugnazioni penali, in particolare per quanto riguarda la valutazione recidiva e la concessione delle attenuanti generiche. La decisione sottolinea come un ricorso, per essere accolto, non possa limitarsi a censure astratte o generiche, ma debba confrontarsi specificamente con le motivazioni della sentenza impugnata. Questo caso offre uno spunto essenziale per comprendere i requisiti di ammissibilità di un ricorso in Cassazione.
I Fatti del Caso: La Condanna in Appello
Il ricorrente era stato condannato dalla Corte di Appello alla pena di un anno e dieci mesi di reclusione per la violazione di alcune prescrizioni imposte da una misura di prevenzione. La Corte territoriale, pur riformando parzialmente la sentenza di primo grado, aveva confermato la sussistenza della recidiva, applicando un conseguente aumento di pena, e aveva negato la concessione delle attenuanti generiche.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione. In particolare, sosteneva che la Corte d’Appello fosse caduta in contraddizione, da un lato riducendo la pena per la natura ‘episodica’ delle violazioni, e dall’altro confermando l’aumento per la recidiva. Inoltre, criticava il diniego delle attenuanti generiche come basato su una ‘mera formula di stile’, senza una reale valutazione degli elementi del caso.
La Decisione della Cassazione: la Corretta Valutazione della Recidiva
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Secondo gli Ermellini, la motivazione della Corte d’Appello sulla valutazione recidiva era tutt’altro che contraddittoria. I giudici di merito avevano ampiamente e logicamente spiegato le ragioni per cui ritenevano sussistente la recidiva, evidenziando come i precedenti penali dell’imputato, anche per reati molto gravi, fossero sintomatici di una ‘pericolosità sociale immutata’ e mai venuta meno. Tale condizione, secondo la Corte, giustificava una valutazione di maggiore colpevolezza e rimproverabilità soggettiva.
La Genericità del Ricorso sulle Attenuanti
Anche il motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche è stato giudicato inammissibile, questa volta per la sua genericità. La Cassazione ha osservato che il ricorrente si era limitato a criticare la decisione senza indicare alcun elemento concreto e favorevole che la Corte d’Appello avrebbe dovuto considerare. Al contrario, la sentenza impugnata aveva motivato in modo logico il diniego, facendo riferimento alla gravità dei fatti e all’assenza totale di qualsiasi forma di resipiscenza (pentimento) da parte dell’imputato.
Le motivazioni
La decisione della Corte di Cassazione si fonda su due pilastri procedurali e sostanziali. In primo luogo, un ricorso non può limitarsi a una critica astratta della sentenza, ma deve individuare specifiche contraddizioni o illogicità nel ragionamento del giudice, fornendo elementi concreti a supporto. Nel caso di specie, la critica alla valutazione recidiva è stata respinta perché la Corte d’Appello aveva fornito una spiegazione coerente, legando i precedenti penali a un giudizio di pericolosità sociale ancora attuale. In secondo luogo, per quanto riguarda le attenuanti generiche, l’onere di indicare gli elementi favorevoli spetta in primis alla parte che ne chiede il riconoscimento. In assenza di tali indicazioni, e a fronte di una motivazione logica del diniego da parte del giudice (basata sulla gravità dei fatti e l’assenza di pentimento), il motivo di ricorso diventa generico e, quindi, inammissibile.
Le conclusioni
Questa ordinanza conferma che la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un giudice di legittimità. Le valutazioni su elementi come la pericolosità sociale, la gravità dei fatti e la personalità dell’imputato sono di competenza dei giudici di merito. Il controllo della Cassazione si limita a verificare che la motivazione di tali valutazioni sia logica, completa e non contraddittoria. Per gli operatori del diritto, la lezione è chiara: un ricorso efficace deve essere specifico, dettagliato e deve smontare punto per punto il ragionamento del giudice, non limitarsi a contestarlo in via di principio.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. I motivi presentati non individuavano reali vizi nella motivazione della sentenza d’appello e non indicavano elementi concreti a sostegno delle censure, in particolare riguardo al diniego delle attenuanti generiche.
Su quali basi la Corte ha confermato la valutazione della recidiva?
La Corte ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito, i quali hanno basato la valutazione della recidiva sui numerosi e gravi precedenti penali dell’imputato. Questi sono stati considerati sintomatici di una pericolosità sociale ‘immutata’ e persistente, che giustifica una maggiore rimproverabilità e un conseguente aumento di pena.
Per quale motivo sono state negate le attenuanti generiche?
Le attenuanti generiche sono state negate perché il ricorrente non ha indicato alcun elemento favorevole al loro riconoscimento. La Corte d’Appello aveva motivato il diniego in modo logico, basandosi sulla gravità dei fatti contestati e sulla totale assenza di segni di pentimento (resipiscenza) da parte dell’imputato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42396 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42396 Anno 2024
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 03 ottobre 2023 con cui la Corte di appello di Catania, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione per due violazioni dell’art. 75, comma 2, d.lgs. n.159/2011;
rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito al trattamento sanzionatorio, per avere la Corte di appello confermato contraddittoriamente l’aumento per la recidiva, pur riducendo la pena per la episodicità delle violazioni, e negato le attenuanti generiche, affermando l’insussistenza di elementi favorevoli con una mera formula di stile;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto la Corte di appello ha motivando ampiamente, in modo logico, completo e non contraddittorio, la decisione circa la sussistenza della recidiva, ritenendo i precedenti penali, anche per reati molto gravi, sintomatici di una pericolosità sociale «immutata» e mai venuta meno, da cui deriva una sua maggiore colpevolezza in termini di rinnproverabilità soggettiva;
ritenuto, inoltre, che il ricorso sia inammissibile per la sua genericità, quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche, dal momento che il ricorrente stesso non indica alcun elemento favorevole al loro riconoscimento, mentre la sentenza impugnata ne motiva in modo logico il diniego, per la gravità dei fatti e per l’assenza di qualunque forma di resipiscenza;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’ari:. 616 cod. proc.pen. e alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale, in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE dell ammende.
Così deciso il 24 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente