Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3457 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3457 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BISIGNANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Roma ha confermato la pronuncia del Tribunale di Roma del 13.2.2019, che aveva dichiarato NOME COGNOME colpevole del reato di cui all’art. 73 comma 5, dPR 309 del 1990 – così riqualificata l’imputazione originaria, con concessione delle attenuanti generiche in misura equivalente alla contestata recidiva, condannandolo alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1.400,00 di multa.
Avverso tale sentenza, con un unico motivo, ha proposto ricorso per. Cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, denunciando il vizio di motivazione e l’erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata esclusione della recidiva. In particolare, la difesa lamenta che la Corte territoriale ha ritenuto sussistente la contestata recidiva sulla sola base dei precedenti penali specifici del ricorrente che, tuttavia, sarebbero, in parte, troppo risalenti nel tempo per poter risultare significativi e, nella restante parte, non valutabili in quanto l’irrevocabilit delle sentenze sarebbe intervenuta in epoca successiva ai fatti sub iudice, senza specificare le ragioni per le quali la condotta del ricorrente sarebbe sintomatica di una maggiore “caratura criminale”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Le censure proposte esulano dal sindacato di legittimità in quanto, pur denunciando vizi di legittimità, si chiede a questa Corte di procedere a una valutazione del compendio probatorio al fine di ottenere un più benevolo trattamento sanzionatorio senza un effettivo confronto con la motivazione contestata, non individuandosi nel percorso argomentativo della Corte territoriale salti logici o incongruenze manifeste o errori di diritto in passaggi determinanti.
La Corte territoriale ha confermato l’applicazione della recidiva rilevando che il ricorrente era gravato da numerosi precedenti, anche specifici, e che aveva continuato a delinquere nonostante le condanne, alcune delle quali con pena sospesa, così dimostrando l’indifferenza e l’insensibilità verso la risposta punitiva dello Stato; sono state evidenziate e valorizzate, altresì, ai fini della recidiva, l modalità dell’azione e l’organizzazione che sorreggeva l’attività delittuosa, ritenute sintomatiche di una maggiore pericolosità sociale.
Nella motivazione della Corte territoriale, quindi, i riferimenti ai giudicati intervenuti successivamente ai fatti di causa costituiscono un elemento di contorno di un più ampio ragionamento volto a dimostrare che la volontà di illecita locupletazione costituisce il tratto connotante la personalità dell’imputato così rendendo le pregresse condanne e il fatto reato in valutazione espressivi di una
perdurante inclinazione al delitto in grado di giustificare l’inasprimento sanzionatorio.
A differenza di quanto si legge nel ricorso, quindi, la configurazione dell’aggravante contestata non trova giustificazione nei soli precedenti penali ma in una valutazione complessiva, che tiene conto della personalità dell’imputato, del suo vissuto delinquenziale e del contesto criminale nel quale risulta inserito, con la quale la difesa sostanzialmente non si confronta.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità segue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Così deciso il 12/12/2025